Articolo 1 della Legge 9 giugno 1950, n. 341
Versione
6 luglio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267 , e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267 , e fino a due anni dalla sua entrata in vigore".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione".
Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:
"Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero".
La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), e' sostituita dalla seguente:
Numero
Grado Denominazione dei posti
4° - Direttori generali............................ 8
5° - Ispettori generali............................(a) 24
6° - Direttori capi divisione...................... 50
6° - Ispettori superiori...........................(b) 25
7° - Capi sezione..................................(b) 50
8° - Consiglieri................................... 65
9° - Primi segretari............................... 80
10° - Segretari.....................................|
> 68 11° - Vice segretari................................|
370

a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.
b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1951.

Entrata in vigore il 6 luglio 1950