Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.419/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Cucchiara, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE (CONTUMACE)
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza dell'11/6/2025, per la parte ricorrente, l'avv. Cucchiara conclude insistendo in ricorso, rinunciando a ogni termine per comparse conclusionali;
chiede la liquidazione dei compensi stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
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1) Con ricorso, depositato in data 12/3/2025, ha adito questo Tribunale Parte_1 affinché fossero modificate le condizioni dell'affidamento della minore , nata a Persona_1
Castelvetrano in data 8/5/2010 dalla convivenza more uxorio con il convenuto Controparte_1
(nato a [...] in data [...]), già disciplinate dal decreto pronunciato dall'intestato
Tribunale in data 14/10/14, per mezzo del quale si disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della predetta minore, con residenza presso la madre, nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 300,00 a carico del oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento super-esclusivo della minore a causa del totale disinteresse mostrato dal nei confronti della figlia , non avendo CP_1 Per_1
mai provveduto alla corresponsione delle somme poste a suo carico a titolo di concorso nel mantenimento della minore e avendo da tempo interrotto ogni forma di contatto con la minore
. Per_1
La causa, nella contumacia del ritualmente citato ex art. 140 c.p.c. (con C.A.D. CP_1
consegnata a mani proprie del convenuto il 4/4/25) e non comparso, è stata tratta in decisione all'udienza dell'11/6/25, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
2) Orbene, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. c.c., applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Nel caso in esame si ritiene opportuno derogare allo schema di affidamento sopra richiamato per meglio tutelare l'interesse della minore, anche alla luce del tenore delle dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'audizione video-registrata, come di seguito esposte.
2.1) Nel corso dell'audizione, invero, la minore ha dichiarato: “A casa vivo con mamma e il compagno […] I nonni paterni non li frequento. […] Non vedo mio padre da quando Per_2
ho 5 anni. Non mi capita di incontrare mio padre e i suoi genitori per strada, anche perchè lui vive a Selinunte. Fin da quando ero piccola ho avuto problemi agli occhi. Mi sono operata 6 volte. Non ha mai firmato alcun documento per le operazioni. Ha dovuto mettere la firma un giudice. Voglio che per qualsiasi cosa non debba più firmare mio padre. Lui non si è mai
Pag. 2 a 4 interessato del mio stato di salute. Mia madre mi lascia libera di incontrare mio padre. Sono io che non voglio vederlo. Mio padre e i suoi genitori non hanno il mio numero. […] Vorrei cambiare cognome e mettere quello del compagno di mia madre” (v. verbale dell'11/6/25).
3) Ebbene, alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore, va ritenuto che l'affidamento super- esclusivo della minore alla madre rappresenti, allo stato, la soluzione più rispondente agli interessi della figlia, oltre che un'importante forma di tutela per la serenità e lo sviluppo psico- fsico della stessa, attesa la condotta assolutamente distonica nei confronti degli interessi di serena crescita di assunta dal padre, così come ampiamente dimostrata dalle scarse occasioni di Per_1
frequentazione, dalla omessa contribuzione al mantenimento nonché dal disinteresse mostrato anche nel presente procedimento, nel quale è rimasto contumace.
L'attuale inesistenza di concreti rapporti tra il padre e la figlia è stata confermata dalla minore all'udienza dell'11/6/25.
L'affidamento c.d. super-esclusivo e la connessa collocazione di presso il domicilio Per_1
materno consentirà a di far fronte alle necessità più urgenti anche di natura Parte_1
sanitaria, scolastica e in generale straordinarie senza alcun preventivo accordo con il resistente.
L'affido (super)esclusivo è stato ritenuto, invero, dalla giurisprudenza di merito "tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore ... sia inibita nel funzionamento, a causa del completo
e grave disinteresse del padre per la propria famiglia" (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ordinanza 20 marzo 2014; sul punto v. anche Cass. Civ. sez. I, 08/06/2023, n.16205).
La figlia, domiciliata presso la madre, in ragione dell'età, del resto, ha esigenze tali per cui continuare a ricercare il consenso del padre, che per lungo tempo si è mostrato incapace di provvedere ai suoi bisogni, costituirebbe un ostacolo per il coniuge collocatario nella cura degli interessi di . Per_1
3.1) Rimangono invariate le prescrizioni riguardanti il diritto di visita e gli obblighi di mantenimento in capo al padre.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/14 opportunamente modulati sull'effettiva complessità delle questioni dedotte e sulla limitata estensione dell'attività istruttoria, con pagamento in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, senza
Pag. 3 a 4 necessità di procedere nella presente sede a dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/02 nella presente sede (Cass. Civ. sez. II, 11/09/2018, n. 22017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione:
1) a parziale modifica del decreto del 14/10/14, affida in modo super-esclusivo la minore Per_1
alla madre , la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore
[...] Parte_1
interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, senza il consenso e l'accordo con il padre;
2) condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagare in favore dell'Erario in ragione dell'amissione di parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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