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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1333 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G n. 1333 /2025 , avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) ” promosso da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. IANNONE MAURO, presso lo studio dei C.F._2 quali sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede interventore necessario
-------------------------------
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di modifica delle condizioni come stabilite dalla sentenza di divorzio, di separazione), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di apportare le modifiche ritenute necessarie alle precedenti statuizioni giudiziali rese;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla di cui al decreto di Omologa RG n. 9459/2007, emesso dal Tribunale di Salerno, prevedendo che:
- il sig. verserà la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_2 dell'ex coniuge , Parte_1
- nulla, pertanto, prevedendo per la figlia , dandone, peraltro, atto dell'intervenuta Per_1 autonomia, essendo , e già autonomi alla data dell'omologa, Per_2 Per_3 Per_4 nonché valorizzando la ridotta redditualità di;
Parte_2
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio, e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità dell'accordo raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e , qui richiamato per relationem e da intendersi
[...] Parte_2 parte integrante del presente provvedimento;
- fermo il resto delle statuizioni di cui al precedente decisum sentenza, non incompatibili.
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Simone Iannone Dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G n. 1333 /2025 , avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) ” promosso da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. IANNONE MAURO, presso lo studio dei C.F._2 quali sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede interventore necessario
-------------------------------
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di modifica delle condizioni come stabilite dalla sentenza di divorzio, di separazione), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di apportare le modifiche ritenute necessarie alle precedenti statuizioni giudiziali rese;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui alla di cui al decreto di Omologa RG n. 9459/2007, emesso dal Tribunale di Salerno, prevedendo che:
- il sig. verserà la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento esclusivamente Parte_2 dell'ex coniuge , Parte_1
- nulla, pertanto, prevedendo per la figlia , dandone, peraltro, atto dell'intervenuta Per_1 autonomia, essendo , e già autonomi alla data dell'omologa, Per_2 Per_3 Per_4 nonché valorizzando la ridotta redditualità di;
Parte_2
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio, e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità dell'accordo raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e , qui richiamato per relationem e da intendersi
[...] Parte_2 parte integrante del presente provvedimento;
- fermo il resto delle statuizioni di cui al precedente decisum sentenza, non incompatibili.
- Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 02.12.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott. Simone Iannone Dott.ssa Enrica De Sire