CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2024, n. 8322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8322 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 12/6/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ncorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere IA AI;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore a chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni della'avv. Santi Certo, difensore di EL LV con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO EL LV ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 25/3/2023 che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto concedendo all'imputato il beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 2 Num. 8322 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 02/02/2024 condizionale della pena e, per il resto, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione di un motoveicolo provento di furto. Eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto in termini di ricettazione piuttosto che di incauto acquisto, avuto riguardo alla mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Pacifico che il ricorrente avesse il possesso del motociclo provento di furto, in ordine all'elemento soggettivo si rammenta in conformità a precedenti arresti di questa sezione - che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 2158713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120) (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). Non può sostenersi che l'imputato trovato nel possesso di un bene rubato possa rispondere del reato di cui all'art. 712 c.p., posto che le modalità dell'acquisto secondo l'apprezzamento del giudice di merito esente da illogicità e pertinente ai dati fattuali, sono state considerate del tutto anomale per la tipologia del bene acquistato ed idonee a dimostrare la piena consapevolezza della provenienza illecita del mezzo. In particolare, è stato evidenziato che il prezzo del motociclo era particolarmente basso, che mancava l'esecuzione di adempimenti formali ai fini del perfezionamento dell'atto atto di compravendita che lo EL avrebbe dovuto conoscere nello specifico, date le sue competenza quale venditore di autoveicoli nuovi e usati e che erano necessari determinati documenti per l'immatricolazione; inoltre, anche il bonifico effettuato a tale UC era stato eseguito con modalità non trasparenti e la causale del bonifico, per ammissione dello stesso imputato, era fittizia. Nella sentenza è stato pertinentemente osservato che la giustificazione addotta dalla difesa di evitare la tracciabilità dell'acquisto perchè afferente ad una procedura fallimentare, avvalora la sussistenza del dolo e cioè la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del motociclo che, in tal caso, avrebbe dovuto essere acquistato previa autorizzazione del giudice delegato. Ancora, l'accertamento della provenienza non furtiva clel bene, tramite consultazione della banca dati del Ministero dell'Interno, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non è stata reputata decisiva per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 648 c.p., non potendo il fatto, per le considerazioni sopra svolte, essere inquadrato nell'ipotesi dell'incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del delitto di ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Rv. 257237). Anche il secondo motivo è generico oltre che manifestamente infondato. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, RV. 283489).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ti* Il Consigliere estensore IA AI Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2/2/2024 Il Presi ente RG eltra
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere IA AI;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore a chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni della'avv. Santi Certo, difensore di EL LV con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO EL LV ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 25/3/2023 che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto concedendo all'imputato il beneficio della sospensione Penale Sent. Sez. 2 Num. 8322 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 02/02/2024 condizionale della pena e, per il resto, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione di un motoveicolo provento di furto. Eccepisce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto in termini di ricettazione piuttosto che di incauto acquisto, avuto riguardo alla mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Pacifico che il ricorrente avesse il possesso del motociclo provento di furto, in ordine all'elemento soggettivo si rammenta in conformità a precedenti arresti di questa sezione - che la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez.2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 2158713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120) (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). Non può sostenersi che l'imputato trovato nel possesso di un bene rubato possa rispondere del reato di cui all'art. 712 c.p., posto che le modalità dell'acquisto secondo l'apprezzamento del giudice di merito esente da illogicità e pertinente ai dati fattuali, sono state considerate del tutto anomale per la tipologia del bene acquistato ed idonee a dimostrare la piena consapevolezza della provenienza illecita del mezzo. In particolare, è stato evidenziato che il prezzo del motociclo era particolarmente basso, che mancava l'esecuzione di adempimenti formali ai fini del perfezionamento dell'atto atto di compravendita che lo EL avrebbe dovuto conoscere nello specifico, date le sue competenza quale venditore di autoveicoli nuovi e usati e che erano necessari determinati documenti per l'immatricolazione; inoltre, anche il bonifico effettuato a tale UC era stato eseguito con modalità non trasparenti e la causale del bonifico, per ammissione dello stesso imputato, era fittizia. Nella sentenza è stato pertinentemente osservato che la giustificazione addotta dalla difesa di evitare la tracciabilità dell'acquisto perchè afferente ad una procedura fallimentare, avvalora la sussistenza del dolo e cioè la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita del motociclo che, in tal caso, avrebbe dovuto essere acquistato previa autorizzazione del giudice delegato. Ancora, l'accertamento della provenienza non furtiva clel bene, tramite consultazione della banca dati del Ministero dell'Interno, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non è stata reputata decisiva per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, qualsiasi vizio della motivazione anche in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 648 c.p., non potendo il fatto, per le considerazioni sopra svolte, essere inquadrato nell'ipotesi dell'incauto acquisto di cui all'art. 712 c.p. Difatti, sulla base di quanto sopra detto, la Corte territoriale ha dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l'elemento materiale e quello psicologico del delitto di ricettazione. E la scelta effettuata dai giudici di merito si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Rv. 257237). Anche il secondo motivo è generico oltre che manifestamente infondato. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, RV. 283489).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. ti* Il Consigliere estensore IA AI Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 2/2/2024 Il Presi ente RG eltra