Improcedibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10465 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10465/2025REG.PROV.COLL.
N. 09768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9768 del 2024, proposto da Mcdonald S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Carlone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Carena S.p.A. Impresa di Costruzioni in Fallimento, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1806/2014.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il consigliere LO TT;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società McDonald s.r.l. ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1806/2014, che, in riforma parziale della sentenza del T.a.r. Lombardia – sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 776/2021 (che aveva accolto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla predetta società e, per l’effetto, aveva annullato l’atto di acquisizione ex art. 42 - bis del d.P.R. 327/2001, adottato da ANAS s.p.a. in data 9 novembre 2015), ha enunciato il seguente principio:
“ Invero su tali presupposti di fatto e di diritto si innesta la regola, più volte sancita da questo Consiglio di Stato, secondo cui l’intervenuta realizzazione di un’opera pubblica senza che si sia verificato un titolo all’acquisto idoneo a trasferirlo alla P.A. impone all’Amministrazione l’obbligo di restituire il bene illegittimamente appreso, non potendosi rinvenire atti estintivi o abdicativi della proprietà in fatti o comportamenti materiali (questa Sezione, 20 luglio 2011 n.4408; idem 30 settembre 2013.
In applicazione di tale regula iuris deriva che se, come ragionevolmente può evincersi dai fatti di causa, in relazione ai provvedimenti conclusivi della procedura espropriativa rivelatisi illegittimi per la loro tardiva adozione, viene in rilievo una superficie di terreno maggiore di quella originariamente definita, acquisita “sine titulo e concretamente utilizzata per fini pubblici, ferma restando la necessità di quantificare tale “maggiorazione” con apposito accertamento da parte di ANAS esperito in contraddittorio con la parte appellante, l’Ente in parola ha l’obbligo di procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta, fatta salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR n. 327/2001, come peraltro già statuito da questa Sezione in occasione della definizione di una analoga controversia nell’odierna camera di consiglio (sentenza n.456 del 29 gennaio 2014 )
In tali sensi ed entro i suillustrati limiti la presente impugnativa può essere accolta, con i consequenziali provvedimenti da adottarsi a cura della resistente ANAS ”.
2. In data 25 febbraio 2025, la società McDonald s.r.l. e Anas s.p.a. hanno presentato una istanza congiunta di rinvio, possibilmente ad udienza fissa, “ tenuto conto del fatto che, come risulta dalle produzioni di parte ricorrente in data 17.02.2025, dopo la notifica del ricorso introduttivo, ANAS S.p.A. ha avviato il procedimento ex art. 42-bis T.U. degli Espropri il cui eventuale esito positivo farebbe venir meno l’interesse al ricorso in ottemperanza ”.
3. Alla camera di consiglio del 27 marzo 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla istanza cautelare, presentata in via incidentale.
4. Con memoria depositata in data 15 ottobre 2025, il difensore della ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiamando le produzioni documentali depositate in data 1° agosto 2025, con compensazione delle spese.
5. Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il Collegio prende atto che in data 1° agosto 2025 la società ricorrente ha depositato l’atto di acquisizione sanante emesso da Anas s.p.a. in data 22 maggio 2025, ai sensi dell’art. 42 – bis d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza, avendo l’amministrazione dato esecuzione all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza di questo Consiglio n. 1806/2014.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che presuppone una verifica del carattere satisfattivo del provvedimento adottato dalla amministrazione rispetto alla posizione giuridica soggettiva della ricorrente.
Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la cessazione della materia del contendere differisce dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto la prima si determina allorché l'operato successivo dell'amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato; per contro, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica, tra le altre ipotesi, allorché sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato o la prosecuzione del giudizio (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2025 n. 7213).
7. Le spese della presente giudizio di ottemperanza devono essere compensate (come richiesto dalla stessa ricorrente).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza, per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG NE, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
LO TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO TT | IG NE |
IL SEGRETARIO