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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11361 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°23731\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Lattanzi in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda e, in subordine, di omologare l'accertamento peritale quanto al riconoscimento dello stato di inabilità vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' non si è costituito CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “Si tratta peraltro di un complesso patologico che non risulta responsabile della impossibilità per il soggetto a svolgere con autonomia e congruità gli atti propri del vivere quotidiano;
non risultano infatti interdetti gli atti propri del quadro esistenziale di ogni giorno quali lo spostamento all'interno della propria abitazione o extramoenia, la capacità di accudire alle faccende domestiche, una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale, il poter provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni, la conoscenza del valore del denaro, etc. Non risulta interdetta la capacità deambulatoria del soggetto.”.
Né può attribuirsi rilievo ai fini del rinnovo della c.t.u. medico- legale alla certificazione del 28.5.2025 tenuto conto che poco più di un mese prima di c.t.u. non aveva evidenziato “la deambulazione sensibilmente ridotta” la quale, in ogni caso non costituisce impossibilità di deambulazione autonoma. Non può, poi, attribuirsi rilevanza all'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio in quanto proveniente da struttura privata.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Va, da ultimo respinta la domanda avente ad oggetto l'omologa parziale dell'accertamento sanitario relativo alla condizione di inabilità in applicazione del seguente principio di diritto sancito dalla Suprema Corte: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.” (Cass. sez. L - , Ordinanza n. 13234 del 19/05/2025).
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 10.11.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°23731\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Lattanzi in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 la ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda e, in subordine, di omologare l'accertamento peritale quanto al riconoscimento dello stato di inabilità vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' non si è costituito CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha rilevato con riferimento alle conseguenze delle patologie riscontrate: “Si tratta peraltro di un complesso patologico che non risulta responsabile della impossibilità per il soggetto a svolgere con autonomia e congruità gli atti propri del vivere quotidiano;
non risultano infatti interdetti gli atti propri del quadro esistenziale di ogni giorno quali lo spostamento all'interno della propria abitazione o extramoenia, la capacità di accudire alle faccende domestiche, una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale, il poter provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni, la conoscenza del valore del denaro, etc. Non risulta interdetta la capacità deambulatoria del soggetto.”.
Né può attribuirsi rilievo ai fini del rinnovo della c.t.u. medico- legale alla certificazione del 28.5.2025 tenuto conto che poco più di un mese prima di c.t.u. non aveva evidenziato “la deambulazione sensibilmente ridotta” la quale, in ogni caso non costituisce impossibilità di deambulazione autonoma. Non può, poi, attribuirsi rilevanza all'ulteriore documentazione prodotta nel presente giudizio in quanto proveniente da struttura privata.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Va, da ultimo respinta la domanda avente ad oggetto l'omologa parziale dell'accertamento sanitario relativo alla condizione di inabilità in applicazione del seguente principio di diritto sancito dalla Suprema Corte: “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.” (Cass. sez. L - , Ordinanza n. 13234 del 19/05/2025).
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Roma 10.11.2025 Il Giudice