TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 915
TAR
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.32 legge 47/85 – eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – violazione art.10 bis l. n.241/90

    Nessun onere di più puntuale motivazione in capo all’Amministrazione poteva farsi discendere dal richiamo asseritamente operato nelle osservazioni alla nota comunale del 31.10.2018. In essa, infatti, il Comune non aveva espresso alcun parere sulla concreta condonabilità delle opere, essendosi limitata ad indicare le condizioni (a quell’epoca mancanti) alle quali era subordinata la condonabilità dell’opera, ossia l’acquisizione del parere paesaggistico favorevole, il pagamento degli oneri e la rimozione delle ulteriori opere abusive realizzate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 39, legge n.724/94, art.32 l. 47/85 – eccesso di potere - inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria e di motivazione – arbitrarietà

    Il rigetto dell’istanza di condono si giustifica in quanto l’ulteriore intervento abusivo non consentirebbe al Comune di verificare la corrispondenza delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria rispetto a quelle effettivamente esistenti. L’ordinanza di demolizione è rimasta a lungo inottemperata, avendo il ricorrente provveduto alla rimozione delle opere solo tre anni dopo l’irrogazione della sanzione demolitoria, solo a seguito al preavviso di rigetto dell’istanza di condono. L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla sua notifica determina ipso iure l’acquisizione delle opere abusive e della loro area di sedime al patrimonio comunale. L’area di sedime delle medesime, coincidente con il piano di copertura della sopraelevazione abusivamente realizzata, è divenuta di proprietà del patrimonio comunale e, già solo per tale ragione, è da ritenersi radicalmente trasformata. L’ordinanza di demolizione qualifica le opere abusivamente realizzate come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b) e d) D.P.R. 380/2001. Il diniego impugnato è congruamente motivato, dovendosi ritenersi che le opere oggetto dell’istanza di condono siano state radicalmente modificate dall’attività costruttiva abusivamente realizzata dopo l’istanza di condono e dalla loro omessa rimozione entro il termine previsto dall’ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 39 legge n.724/94 –violazione art. 3 legge n. 241/90 - eccesso di potere – inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione del principio tempus regit actum

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di 90 giorni dalla sua notifica determina ipso iure l’acquisizione delle opere abusive e della loro area di sedime al patrimonio comunale. Pertanto, l’inutile decorso del suddetto termine ha inciso sullo stato di diritto delle opere condonande, poiché l’area di sedime delle medesime è divenuta di proprietà del patrimonio comunale e, già solo per tale ragione, è da ritenersi radicalmente trasformata. Non sussistono, dunque, le condizioni per consentire il condono delle opere al primo piano, essendosi verificata una variazione essenziale delle stesse. Peraltro, il ricorrente neppure in giudizio ha dimostrato di aver integralmente rimosso gli abusi contestati.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    Non risultano agli atti alcuna prova che il Comune abbia provveduto a rilasciare il titolo in sanatoria in situazioni assimilabili a quella in cui versava l’immobile di parte ricorrente.

  • Rigettato
    Contrasto con provvedimento tacito di accoglimento per decorso del termine biennale

    L’immobile è situato in zona sottoposta a vincolo archeologico e, non risultando acquisito il parere della competente Soprintendenza, il termine di ventiquattro mesi previsto per la formazione del silenzio-assenso, non ha mai iniziato il proprio corso.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione

    La nota comunale del 31.10.2018 non aveva espresso alcun parere sulla concreta condonabilità delle opere, essendosi limitata ad indicare le condizioni (a quell’epoca mancanti) alle quali era subordinata la condonabilità dell’opera, ossia l’acquisizione del parere paesaggistico favorevole, il pagamento degli oneri e la rimozione delle ulteriori opere abusive realizzate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 915
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 915
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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