Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Pubblico Impiego
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.37 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'avv. SAPONE FRANCESCO, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.IANNUZZI FRANCESCO, Controparte_1
appellato
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 31.07.2018 il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 104/2018 emesso in data 15.06.2018 (e notificato il
1
locale di pagare in favore di la somma di euro 20.433,40, Controparte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché le spese di procedimento liquidate in euro 300,00.
In particolare l'Ente deduceva che non era stato provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'opposto alle dipendenze della che, Controparte_2 comunque, l'attività medesima non era stata espletata in esecuzione di opere commissionate dal che l'ammontare del presunto credito era Parte_1
sproporzionato rispetto a quanto spettante in base alle mansioni effettivamente espletate dal lavoratore;
che l'affidamento del servizio idrico alla società CP_2
era terminato il 24.03.2017, stanti i ripetuti inadempimenti della società
[...] medesima, peraltro raggiunta da un'interdittiva antimafia della , con CP_3
esclusione quindi dei crediti maturati dai dipendenti della società per il periodo successivo fino a maggio 2017; che non sussisteva alcuna posizione debitoria del nei confronti della società posto che il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 232/2017 del 5.05.2017, per l'importo di € 534,934,66 ottenuto dalla società era oggetto di opposizione dinanzi al medesimo Tribunale di Paola;
che il contratto di affidamento nei confronti della società era intercorso dal Controparte_2
30.07.2012 al 29.10.2013, mentre in seguito l'affidamento era proseguito in virtù di proroghe e Delibere Dirigenziali con cadenza mensile, pertanto, in assenza di un contratto avente forma scritta ad substantiam, la Pubblica Amministrazione non poteva ritenersi vincolata ad alcun rapporto negoziale. Con note di trattazione scritta del 25.05.2022 il evidenziava, ulteriormente, che nelle more del Parte_1
giudizio era intervenuta sentenza nel proc. n. 1061/2017 RGAC di opposizione al decreto ingiuntivo n. 232/2017, di accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo medesimo. In virtù di quanto esposto, il Parte_1
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la consequenziale
[...]
revoca del decreto ingiuntivo n. 104/2018, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
2.Si costituiva in giudizio , deducendo: di essere stato Controparte_1
assunto dalla società in data 02.08.2012; di aver cessato il suo Controparte_2
rapporto lavorativo con la stessa società in data 31.05.2017; di aver prestato la
2 propria attività lavorativa presso il Servizio Idrico integrato del Comune di in Pt_1
ragione del contratto di appalto stipulato tra l'Ente locale e la società; che erano CP_ state proposte, dai sindacati di categoria e Filtcem Cgil, domande stragiudiziali, ritualmente notificate al in date 8.6.2017 e 28.06.2017, di Parte_1 pagamento diretto all'istante e a tutti i dipendenti della di aver Controparte_2
notificato in data 27.02.2018 al Comune di domanda stragiudiziale di diffida e Pt_1
intimazione al pagamento diretto ex art 1676 c.c. della retribuzione, nella misura portata in busta paga “maggio 2017”; che il committente non Parte_1
aveva liquidato e pagato alla Scalea, quale corrispettivo del Controparte_5 contratto di affidamento per l'espletamento, nel territorio municipale di del Pt_1
servizio idrico integrato, per il mese di maggio 2017, la somma di € 99.275,00 contenuta nella fattura n. 18 del 30.05.2017 emessa dalla società appaltatrice;
che l'esistenza del suo credito nei confronti della società datrice di lavoro ammontava ad
€ 20.433,40, pari alla retribuzione lorda indicata nella busta paga di maggio 2017; che inoltre sussisteva un credito della società nei confronti del Controparte_2
committente comprovato dal Decreto Ingiuntivo n. 232/2017 del Parte_1
5.05.2017 per l'importo di € 534,934,66. Alla luce di tali premesse concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
3.Concesso termine per il deposito di note illustrative, all'udienza del 13.12.22, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h),
D. L. n. 34/20, il giudice – medio tempore subentrato sul ruolo – decideva con sentenza di rigetto n. 470/22.
3.1-A fondamento dell'assunta decisione, il Giudice di prime cure rilevava:
<<l infondata per le ragioni che seguono. il giudicante ritiene di>dover condividere l'orientamento già manifestato dal giudice del lavoro del
Tribunale di Paola rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 1676 c.c. rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede un rimedio azionabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nella qualità di committente, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto la cui ratio è
3 ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi. Presupposto per l'operatività della norma, tuttavia, è che i dipendenti abbiano maturato il credito nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto e che “al momento della richiesta di pagamento vi sia un debito della committente nei confronti dell'appaltatore per quell'opera o quel servizio, di importo pari o superiore al credito rivendicato dai lavoratori”. Ad avviso del resistente però, difetterebbe, nel caso di specie, il requisito Pt_1 dell'esistenza di siffatto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della norma al caso concreto, in quanto la fattura n. 18 del 30.05.2017 non sarebbe mai stata ricevuta dall'Ente comunale e il Decreto Ingiuntivo n. 232/2017 che la società aveva ottenuto nei confronti del è stato revocato con la Controparte_2 Pt_1
sentenza del 10.05.2022 intervenuta nel proc. R.G.A.C n. 1061/2017, conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, vi è prova agli atti del processo di una Attestazione del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018 del capo settore lavori pubblici- urbanistica del comune di
, ing. , che certifica che “è pervenuta ed acquisita al protocollo Pt_1 CP_6
generale di questo Ente in data 30.5.2017 al N. 10359 la fattura della società
[...]
[…] non è stata né liquidata e né pagata alla società” (cfr. all. 11 CP_2
memoria costituzione).Inoltre, per quanto concerne il credito contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017, revocato con la sentenza del 10.5.2022, si osserva che comunque tale sopravvenienza è del tutto ininfluente nel presente procedimento.
Come è noto, infatti, l'art. 1676 c.c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Nello specifico, giova ribadire che la sussistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente
è riferita al momento della proposizione della domanda dell'ausiliario nei confronti del committente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli effetti della domanda ex art. 1676 c.c. si producono anche in caso di domanda proposta in via extragiudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 19 aprile 2006, n. 9048). Orbene, nel caso di specie, risulta provato il credito del lavoratore verso il datore di lavoro in quanto
4 contenuto nella busta paga di maggio 2017 emessa dalla società (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Risulta altresì dimostrato anche il credito dell'appaltatore nei confronti del committente al tempo della domanda – cioè della proposizione della domanda stragiudiziale notificata il 27.02.2018 (cfr. all. 8 memoria di costituzione) – in quanto, da un lato, riconosciuto con attestazione dello stesso Ente del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018, relativamente alla fattura di euro
99.275,00 (cfr. all. 11 memoria di costituzione), e, dall'altro, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017. Il successivo accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo è invece irrilevante per quanto rileva in questa sede. Il , in ogni caso, avrebbe dovuto provvedere al Parte_1
pagamento del credito del lavoratore già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017. Non vi è ragione, quindi, per la quale il opponente possa sottrarsi alla sua obbligazione di Parte_1 pagamento. Per le esposte ragioni va rigettata l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 104/2018. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, tenuto conto dei valori minimi, tenuto conto della materia, del valore della causa e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.>>
4.Avverso la suindicata pronuncia il ha interposto appello Parte_1
lamentando:
-la circostanza che il Giudice di prime cure cui non ha tenuto in debito conto l'effetto interruttivo spiegato ex lege dall'interdittiva antimafia sul rapporto della con il Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la Controparte_7 Parte_1
natura assorbente della relativa questione sulle altre: difatti l'interdittiva antimafia ricadente sulla l'avrebbe privata della capacità di essere titolare di CP_7
posizioni giuridiche attive nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e, conseguentemente, della stessa legittimatio ad causam;
5 -la circostanza che il Giudice di prime cure non ha considerato che il provvedimento prefettizio (datato 21.03.2017) sia intervenuto in periodo antecedente alle richieste economiche, anche extragiudiziali, dei lavoratori;
-la circostanza che la revoca del decreto ingiuntivo n.232/2017 a danno di CP_2
– con effetto estintivo del debito del oggetto dei decreti ingiuntivi Parte_1
dei lavoratori opposti – è stata ritenuta ininfluente, mentre, al contrario, la revoca del decreto ingiuntivo e l'interdittiva antimafia, renderebbero assolutamente insussistenti i presupposti per l'azione ex art. 176 c.c. e, quindi, la stessa esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore;
-la circostanza che il primo Giudice - al di là delle questioni concernenti l'interdittiva antimafia - non ha considerato nullo ed inesistente il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti dal 29.10.2013 al 21.3.2017, stante il difetto della forma scritta richiesta ad substantiam per la stipula del contratto medesimo.
5.Nella resistenza, il ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.: il ricorso, difatti, costituirebbe una mera reiterazione di quanto già dedotto e formulato in primo grado, senza la puntuale indicazione dei capi di sentenza oggetto di censura, nonché la prospettazione di un percorso logico-giuridico alternativo a quello posto alla base della gravata decisione.
Nel merito, il ricorso in appello, a detta dell'appellato, si rivelerebbe destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
6.Disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, la Corte acquisite le note scritte, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
7. Questa Corte si è già pronunciata in giudizio con identico oggetto, iscritto al r.g n.796/22, con la sentenza n.1193/23 pubblicata il 4.12.2023.
E' sufficiente fare rimando a detta sentenza ai sensi dell'art.118 disp.att.cpc , al fine di motivare la presente decisione, essendo tale struttura della motivazione apertamente consentita dalla citata norma nella, parte in cui prevede il < riferimento a precedenti conformi>, nell'ambito dei quali vanno ricompresi anche quelli di merito del medesimo tribunale o della medesima corte di appello, <..……, 6 ricercandosi palesemente per tale via il beneficio della utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla risoluzione di identiche questioni> ( Cass. 17640/2016).
8.Pertanto, l'odierno appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui in dispositivo, con integrale compensazione delle spese di lite, per le motivazioni tratte dal citato precedente di questa Corte e che si riportano qui di seguito.
< L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, il legislatore di cui al D.L. 76/2013 è intervenuto per chiarire l'esatto ambito di esclusione, nel settore pubblicistico, dell'applicazione della norma generale di responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, ritagliando, a tal fine, un'area rappresentata dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali amministrazioni, pertanto, l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L.
76/13.
Del resto, la Corte di Cassazione è stata chiamata a delibare la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell'occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela delle condizioni dei lavoratori (d. lgs.
276/2003) e dei contratti pubblici (d. lgs 163/2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti
(art. 29, secondo comma d.lgs. 276/2003); diretta dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (art. 118, sesto comma, d.lgs. 163/2006) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e dell'appaltatore
(artt. 4 e 5 d.p.r. 207/2010, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici). Ha risolto la questione negativamente - nel senso dell'inapplicabilità della responsabilità prevista dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003 (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), con
7 riferimento alle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie, Controparte_8
), in esito ad un articolato procedimento argomentativo, di individuazione
[...]
delle disposizioni regolanti i rapporti tra i soggetti coinvolti nell'appalto pubblico e dei rispettivi obblighi retributivi e contributivi, da cui è tratta la constatazione della più rigorosa disciplina del codice degli appalti (anche) a tutela della natura pubblica della committenza e tenuto conto della tutela stabilita in via sussidiaria dall'art. 1676 c. c.; ciò si spiega per l'espresso divieto di applicazione del d.lgs.
276/2003 alle pubbliche amministrazioni, a norma del suo art. 1, secondo comma, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dall'art. 9, primo comma di. 76/2013 conv. con mod. in l.n. 99/2013.
Alla luce di tali principi, tenuto conto del fatto che il rientra nel novero Pt_1
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, cui l'art. 29, comma 2, del d. l.vo 276/2003, non si applica per il disposto dell'art. 9 D.L. 76/13, ha errato il Tribunale a ritenere la ininfluenza, ai fini del giudizio, delle vicende relative alla che, in conseguenza di CP_2
interdittiva antimafia, ha perso la propria capacità di agire, ciò che ha determinato la revoca del decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017, che rappresentava la prova scritta del credito dell'appaltatore nei confronti del committente;
in sostanza, la misura interdittiva, privando la della capacità di agire, ha CP_2
determinato la nullità del contratto di appalto, facendo venire meno, in radice, la ragione creditoria della suddetta nei confronti del Pt_1
Pertanto, dovendosi applicare al caso di specie, la tutela residuale dell'art. 1676 cod. civ. - che consente agli ausiliari dell'appaltatore di agire direttamente contro il committente per "quanto è loro dovuto", applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3559 del
10/03/2001); - una volta intervenuta la revoca del decreto ingiuntivo che aveva accertato l'esistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, è venuta a mancare la condicio sine qua non dell'azione diretta dell'ausiliario dell'appaltatore nei confronti del committente, ossia l'esistenza del debito del committente verso l'appaltatore.
8 Vero è che l'art. 1676 cc puntualizza che l'azione diretta è concessa fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il dipendente propone la domanda, sennonché, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo per il conseguimento delle retribuzioni di cui al presente giudizio
è stato depositato il 5.5.2017, in data cioè successiva all'interdittiva antimafia (che
è del 24 marzo 2017) che, privando di capacità di agire la ha CP_2 determinato l'insussistenza del debito del committente verso l'appaltatore.
L'oggetto della controversia, la qualità delle parti, la peculiarità delle questioni sottese al giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.>>.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, con ricorso depositato il 16/01/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Paola, giudice del lavoro, n. 470/2022, pubblicata in data 13/12/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione proposta dal e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
-compensa le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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