Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data 19.3.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3595/2021 R.G./F avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale , elettivamente domiciliata in TI Torinese C.F._1 (TO), Via Chiomo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Girard, che la difende e rappresenta per delega in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F: , nato a [...] il [...] residente in [...] elettivamente domiciliato in Torino, corso Unione Sovietica n. 461/B, presso lo studio dell'Avv. Rosamaria MIRISOLA che lo rappresentano e difendono per delega in atti.
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Matrimonio concordatario Celebrato in data 28.5.2005 Prole: (n.2.1.2010) Persona_1 (n. 29.7.2012) Persona_2 Conclusioni delle Parti
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 22.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis reiectis,
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- Assegnare l'abitazione coniugale sita in TI T.se (TO) Via G. Falcone n. 10 e gli arredi che la compongono, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra che continuerà a viverci con i figli Parte_1 Per_
e Per_2 Per_
- Affidare i minori e in modo condiviso;
Per_2
- Disporre che i minori trascorrano con il padre:
pagina 1 di 10
• nel periodo pasquale, nel rispetto del principio dell'alternanza, di anno in anno, tre giorni compreso il giorno di Pasqua e tre giorni compreso il giorno di pasquetta;
• nel periodo natalizio, nel rispetto del principio dell'alternanza, di anno in anno, una settimana dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio e ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre dalla mattina a dopo la cena;
• nel periodo delle vacanze estive per due settimane anche consecutive ed individuabili in due settimane.
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente su base Istat, da pagare alla madre con bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese;
nonché il pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche, sportive e ricreative necessarie o concordate e comunque documentate. Il tutto come previsto dal Protocollo di Intesa siglato tra magistrati ed Ordine degli Avvocati in uso presso il Tribunale di Ivrea.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, R.F. 15%, Iva, Cpa ed esposti esenti.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 21.10.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria avversa istanza, eccezione e deduzione così disporre IN PRINCIPALITA'
• Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla signora per tutti i motivi di cui in Pt_1 atti• Disporre CTU psicologica e funzionale atta a valutare le competenze genitoriali della signora e le migliori modalità di affidamento e/o di collocazione dei figli minori Pt_1 Per_
• Disporre l'audizione dei minori ovviamente con le cautele del caso, e così da ascoltarli Per_2 direttamente, conoscere il loro parere ed il loro punto di vista personale sul presente giudizio che li riguarda e valutare la loro migliore collocazione residenziale.
• Disporre per il minore che gli Operatori incaricati attivino l'intervento di supporto da parte Per_2 del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, per sostenerlo in questo difficile momento. Per_
• Disporre per la presa in carico da parte di uno specialista del Servizio di Neuropsichiatria infantile, che lo aiuti a controllare gli agiti divenuti sempre più aggressivi e violenti nei confronti del fratellino, in affiancamento alla attuale Psicologa di riferimento o ad altra Psicologa all'uopo deputata dai Servizi sociali.
• Disporre l'assegnazione della casa coniugale al Signor per tutti i motivi di cui in Controparte_1 atti, per risiedervi insieme ai figli minori Per_
• Affidare i figli minori e in modalità condivisa con collocazione stabile presso Per_2
l'abitazione del padre con facoltà della madre di vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o al termine dell'orario lavorativo della madre quando saranno in vacanza) fino alla domenica dopo cena, riportandoli a casa del padre;
nonché nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end con la madre, un pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento ed obbligo della madre di accompagnarli a scuola la mattina successiva;
due pomeriggi a settimana, dall'uscita di pagina 2 di 10 scuola con pernottamento e obbligo della madre di accompagnarli a scuola la mattina successiva, quando trascorreranno il week-end con il padre. Le festività natalizie saranno trascorse metà con il padre e metà con la madre, i periodi di Natale e Capodanno ad anni alterni, mentre per le vacanze estive la signora potrà trascorrere con i figli Pt_1
15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare con il signor entro il 31 maggio di CP_1 ogni anno
• Disporre che la signora versi a titolo di assegno di mantenimento per i figli la somma di €. Pt_1
300,00 mensili o quell'altra ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamando quanto contenuto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” Nella denegata ipotesi di collocazione dei minori presso la residenza della madre, confermare Per_ dovuta dal signo , a titolo di mantenimento dei figli e la Controparte_1 Per_2 somma mensile complessiva di €. 260,00 (130,00 euro per ciascun figlio), come stabilito dal provvedimento provvisorio e urgente del Presidente del tribunale di Ivrea, Dott. Bevilacqua, somma annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando per queste quanto previsto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” Con vittoria di spese e competenza di giudizio “
- Per il PM: “(…)
P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A presso il Tribunale di Ivrea RG Trib. 3595/2021 RG Procura 1468 Si accolga il ricorso. Ivrea, 12/11/2024 Il Pubblico Ministero Gabriella Viglione” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 706 cpc ratione temporis applicabili parte ricorrente ha esposto che le Parti han contratto matrimonio concordatario in data 28.5.2005, unione dalla quale sono nati i figli (2.1.2010) e (il 29.7.2012). Per_1 Per_2
Lamentata l'intollerabilità della convivenza agiva in giudizio per veder pronunciata la separazione dei coniugi.
- Si costituiva il convenuto contestando la ricostruzione offerta dalla ricorrente e concludendo nei seguenti sensi: “(..) Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, IN PRINCIPALITA'
• Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla signora per tutti i motivi di cui in Pt_1 premessa ed in considerazione delle avviate indagini del proce nale rubricato al numero 544/22, PM dott. Cravero - Mod. 21 – ex art.. 572 c.p. nell'attesa
• Disporre CTU psicologica e funzionale atta a valutare le competenze genitoriali della signora e le migliori modalità di affidamento dei figli minori Pt_1
• Disporre l'assegnazione della casa coniugale al Signor per tutti i motivi di cui in Controparte_1 premessa, con collocazione dei figli minori presso l'ab almeno fino all'esito della pagina 3 di 10 espletanda CTU che valuterà le competenze genitoriali della signora e le migliori modalità di Pt_1 affidamento degli stessi.
• Disporre che la signora versi a titolo di assegno di mantenimento per i figli la somma di €. Pt_1 300 mensili o quell'altra ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie richiamando quanto contenuto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste di cui sopra,
• assegnare la casa coniugale al signor Controparte_1 Per_
• affidare i figli minori e in modo condiviso con collocazione stabile presso l'abitazione Per_2 del padre con facoltà della madre di vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o al termine dell'orario lavorativo della madre quando saranno in vacanza) fino alla domenica dopo cena, riportandoli a casa del padre;
nonché nella settimana in cui i figli trascorreranno il week-end con la madre, un pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento ed obbligo della madre di accompagnarli a scuola la mattina successiva;
due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola con pernottamento e obbligo della madre di accompagnarli a scuola la mattina successiva, quando trascorreranno il week-end con il padre. Le festività natalizie saranno trascorse metà con il padre e metà con la madre, i periodi di Natale e Capodanno ad anni alterni, mentre per le vacanze estive la signora potrà trascorrere con i figli Pt_1 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordare con il signor entro il 31 maggio di CP_1 ogni anno
- Disporre che la signora versi a titolo di assegno di mantenimento per i figli la somma di €. Pt_1 300 mensili o quell'altra ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre al 50% delle spesestraordinarie richiamando quanto contenuto nel “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” Con la più ampia riserva di dedurre, produrre, indicare testi e capitolare nel corso del giudizio, in ossequio ai termini previsti ex art. 183 VI comma cpc. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, oltre ad IVA e CPA;
”
- All'udienza Presidenziale del 5.5.2022 (sfumate le trattative per la definizione bonaria della controversia indicate dalle Parti nella precedente udienza del 24.3.2022) il Presidente del Tribunale ha audito i coniugi e all'esito, autorizzati gli stessi a vivere separati, ha riservato la decisione, e nella successiva ordinanza del 7.5.2022 così si legge: “(…) rileva Per_
--nella vicenda in esame l'audizione dei figli minori, cl 02.01.2010 e cl 29.07.2012, Per_2 appare impercorribile, l'uno non dodicenne e l'altro aff una pur lieve for mo, che consiglia una modalità di ascolto in qualche modo protetta, da rinviarsi al prosieguo;
il disagio evolutivo e in caso di convocazione in Tribunale rischierebbe l'esposizione ad una esperienza emotivamente troppo onerosa e potenzialmente traumatica, tenuto anche conto dell'elevata conflittualità che caratterizza la vertenza tra i genitori, risultando, in definitiva, consigliabile riservare alla fase del giudizio l'individuazione delle modalità e cautele più opportune per accertarne il punto di vista personale
--che le divergenze tra i coniugi sono economiche, oltre ai rancori rispetto a comportamenti non adeguati;
in tale ambito la conflittualità di estende alla collocazione della residenza dei minori, con indicazioni di inadeguatezza effettuate dal padre nei confronti della madre: Parte ricorrente dichiara: « Ritengo che mio marito abbia dei fuoribusta, vedevo che dalla ditta arrivavano dei soldi per le trasferte;
lui diceva così ; gli pagavano la mensa. Viviamo insieme;
secondo me mio marito è un buon padre anche se attualmente con la separazione in corso si creano situazioni di tensione. Abbiamo provato a trovare un accordo in due ipotesi;
a) avrei ceduto la mia quota della casa ad euro 55.000 e per la residenza principale dei figli avrei percepito 400,00 euro oltre all'assegno unico. B) sarei rimasta nella casa pagina 4 di 10 coniugale con mantenimento di 300 euro oltreall'assegno. Il mutuo è di euro 133.000 ancora da corrispondere (cointestato). Ultimamente 1-2 volte al mese fa delle trasferte per due/3 giorni». Parte convenuta dichiara: Mi risulta che mia moglie guadagni 1600 euro al mese oltre i buoni pasto. Io non prendo buoni pasto. Non troviamo un accordo perchè discutiamo sulla titolarità di somme che io ritengo essere di mia spettanza. Non voglio vendere la casa. Faccio poche trasferte (3/4 all'anno con pernotto fuori). Faccio il gommista. Ritengo che mia moglie sia aggressiva con me e con i figli (mi ha alzato le mani tre volte;
usa il cucchiaio di legno sui figli) ; il figlio maggiore ha una lieve forma di autismo;
è aggressivo nei confronti del minore. In passato mi sono fatto spesso carico io dell'esigenza dei piccoli perchè mia moglie non vuole essere presente al pomeriggio per la gestione del minore. Riservata al prosieguo una eventuale CTU, cui la moglie si è opposta e che per i termini temporali di espletamento appare incompatibile con la fase presidenziale, deve peraltro essere da subito disposta la presa in carico dei minori e del nucleo familiare, con richiesta di osservazione sulle dinamiche dei membri del nucleo familiare ed i loro componenti, in particolare relativamente alle figure genitoriali al fine di determinare le reciproche capacità e la miglior collocazione residenziale dei minori.
Ritenuto che
, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole, non emergendo alla luce delle indicazioni del marito elementi certi ed ostativi;
-che allo stato tenuto conto delle ampie modalità di frequenza e visita del cd regime classico, ed in attesa di miglior approfondimento istruttorio, anche su frequenza e durata delle trasferte lavorative effettuate dal marito, va disposta la residenza principale dei minori presso la madre;
in considerazione di quanto sopra stabilito, l'abitazione della casa coniugale deve essere allo stato assegnata alla moglie
[...]
, con concessione all'altro coniuge di congruo termine per trasferirsi altrove (termi Pt_1 onto della necessità paterna di procurarsi un immobile adeguato ad ospitare i minori); -che debba disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze dei minori e, in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo;
Relativamente alla situazione economica risulta:
, allo stato vivrà -con attribuzione economicamente valutabile- nella casa in Parte_1 mutuo di rata mensile di 639 euro complessiva , di cui le farà carico il 50%. Indica un reddito di circa 1500 euro mensili (la dichiarazione fiscale redditi 2020 porta euro lordi 25.000)
ha l'onere della locazione della casa in cui dovrà trasferirsi ed ha l'onere del Controparte_1 proprietà occupata dalla moglie: è operaio ed indica un reddito mensile di 1500/1600 euro (la dichiarazione fiscale redditi 2020 porta euro lordi 27.00) ; l'esame del c/c indica accrediti mensili variabili ed alcune somme ulteriori, compatibili con rimborsi trasferte. I minimi maggiori redditi del marito sono ampiamente compensati dall'onere dell'affitto. Ciascun coniuge dovrà provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore - quasi paritario- e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, valutato altresì l'elevato onere delle spese straordinarie riconnesse alla malattia del figliolo più grande, deve essere posto a carico del sig.
[...]
un assegno mensile di mantenimento, annualmente rivalutabile, da qua CP_1 260,00 , oltre alla partecipazione alle spese “extra”
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Affida i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano allo stato la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre .
pagina 5 di 10 -Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
-Assegna allo stato, la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie,
[...]
, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani entro il termine di 50 g Pt_1 la presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando ha li con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei Controparte_1 figli, l'assegno periodico di € 260 (130 cd) , da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. (…)”
- Avanti al G.I. si costituivano entrambe le Parti che all'udienza del 16.9.2022 chiedevano disporsi l'intervento di educativa domiciliare, la mediazione famigliare e la concessione dei termini ex art 183 c. 6 n. 1,2,3, cpc. Parte resistente chiedeva audizione minori e CTU genitoriale. Il GI riserva la decisione e con successiva ordinanza del 30.9.2022 – disposto l'avvio dell'educativa domiciliare da parte dei Servizi Sociali, con richiesta di deposito relazioni bimestrali – concedeva i termini ex art 183 c. 6 nn 1,2,3 cpc fissando al 7.6.2023 l'udienza di disamina dei mezzi istruttori. Le Parti depositavano le memorie e all'udienza del 7.6.2023 insistevano nelle rispettive richieste. Il GI riservava la decisione e nella successiva ordinanza del 3.8.2023 calendarizzava l'istruttoria.
- All'udienza del 26.3.2024 il G.O.P. delegato procedeva all'escussione delle prove orali e con successiva ordinanza del 9.4.2024 il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024. Le parti precisavano come sopra visto e la causa viene ora a decisione.
* * * La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base pagina 6 di 10 ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Le Parti hanno, inoltre, coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano effettivamente determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il Giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Quanto all'addebito richiesto dalla moglie contro il marito si osserva che questo ha ad oggetto lamentati contegni controllanti di quest'ultimo, sfociati nell'episodio del 2.7.2021 (in cui la ricorrente ha lamentato, nel contesto di una lite, che il marito le ha preso “…il viso premendo forte il volto con la mano e lasciando dei segni delle dita e graffi..” (cfr esposto del 15.7.2021 sub doc. 16 attoreo).
pagina 7 di 10 Sul punto ritiene tuttavia il Collegio che l'affectio tra coniugi era (quantomeno) già affievolita (in un contesto di aspra e reciproca litigiosità: ne da ampia contezza l'esposto sub doc. 16 attoreo stesso, che dà atto “dell'ennesima lite” tra le parti e dello schiaffo dato dalla moglie al marito) anche a causa della effettiva scoperta nel mese di ottobre 2020 da parte del marito delle chat che la moglie intratteneva col proprio ex fidanzato (doc. 14 di parte convenuta). Queste ultime chat, tuttavia, non contengono materiale esplicitamente ed univocamente correlato ad una relazione tra la ricorrente e il proprio ex fidanzato seppur aventi ad oggetto anche argomenti prettamente intimi (“Tu mi vuoi bene” – “come farei a non volertene” Per_
– “Anche io te ne voglio Anche se pensi di no” – “Con tutto quello che mi hai combinato” – “ sarebbe stato peggio dopo Nn eravamo destinati” - … - “La sto pagando già va bene così” – “Ni Per_ Un'altra almeno Me lo devi” – “foto??” – “No Posizione” – “ Cosa?? Ma sei scemo” – “ ” –
“No Nn rompere Nn scopo”…). Inoltre, la scheda del triage (con codice verde) del 2.7.2021 h 19.04 (doc. 16 attoreo) dà atto della riferita aggressione subita dalla ricorrente (nel corso della ennesima lite sopra citata), che non ha tuttavia atteso la visita dei medici. In tale complessivo contesto va rilevato che l'affectio era nei fatti già cessata per via dell'incompatibilità caratteriale delle Parti che ha cagionato l'intollerabilità della convivenza, in un crescendo di liti reciproche e continue, col che entrambe le domande di addebito non possono in realtà trovare accoglimento. Con riferimento alla questioni genitoriali ritiene il Collegio che la divergenza tra le Parti (entrambe peraltro richiedenti l'affidamento condiviso) in ordine alla collocazione e mantenimento dei figli trova piana composizione nella delibazione già resa in fase presidenziale (sopra richiamata) che ha reso condivisibile assestamento della situazione minorile, dovendo peraltro notarsi che la relazione del Servizio Sociale Unione Net del 30.9.2024 ha espressamente dato atto (oltre al contegno di perdurante conflittualità tra le Parti) Per_ che: “(…) ha espresso il desiderio di trascorre un tempo maggiore con il padre, vorrebbe che al sig. venissero assegnati i giorni che attualmente sono di competenza materna e ha chiesto: “in CP_1 questo modo andremmo a vivere con papà nella casa dove sta mamma?”. Domandando a TR il perché di tale affermazione, lo stesso ha spiegato di averne parlato una volta con il sig. e che, CP_1 secondo il minore, non è corretto che la madre viva nella casa comprata con i soldi del padre. Nel cercare di approfondire l'argomento e provare a capire se il minore fosse stato coinvolto in altri discorsi relativi a questioni degli adulti, ha negato e ha cambiato Per_1 immediatamente discorso”. In tale contesto il Collegio non ritiene dover procedere all'audizione dei minori (oggettivamente già troppo segnati dalla vicenda familiare e non protetti dai genitori con riferimento alla di loro conflittualità tra adulti, per quanto emerge da ultimo dalla relazione citata) esitando maggiormente conforme al di loro interesse confermarne l'attuale collocazione presso la madre, in un con il compendio economico e visite già stabilito dal Presidente del Tribunale nell'ordinanza presidenziale, peraltro non reclamata dalle Parti. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela la reciproca soccombenza delle Parti in punto addebito (conformi le richieste in ordine allo status separatizio) nonché in ordine alle questioni strictu sensu economico-genitoriali, di talché ritiene corretto il Collegio disporre ex art 92 cpc l'integrale compensazione di tutte le spese di lite tra le Parti.
pagina 8 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e ex Parte_1 Controparte_1 art 151 cc;
- Rigetta le richieste di addebito della separazione proposte dalle Parti;
- Affida i figli (n.2.1.2010) e (n. 29.7.2012) in via Persona_1 Persona_2 condivisa a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre in TI T.se (TO) Via G. Falcone n. 10;
- Assegna la casa ex coniugale in TI T.se (TO) Via G. Falcone n. 10 con gli arredi che la compongono a che ivi abiterà con i figli;
Parte_1
- Dispone che il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i genitori e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
- Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a..
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando ha li con sé. Inoltre, corrisponderà a Controparte_1 [...] per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 260 (130 cd), da versare Pt_1 entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate – saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
pagina 9 di 10 Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le Parti. Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale già incaricato per offrire ai minori sostegno e supporto. Dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio di Psicologia Età Evolutiva di TI T.se per offrire agli stessi sostegno e supporto. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM, ai Servizi Sociali Unione Net, al Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva. Così deciso in Ivrea, 19.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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