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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3156/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1239 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5628/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Condominio – in relazione al cespite censito al fg. Dati_Catastali_1 cat. 6, sito in Salerno alla Indirizzo_1 – impugna l'avviso di accertamento n. 1239/2025 emesso dal Comune di Salerno per il recupero dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2020, lamentando la mancata applicazione del beneficio
(esenzione dall'imposta) da riconoscersi alle pertinenze affermando che la questione controversa è relativa alla “concessione di posti auto pertinenziali dei singoli Condomini proprietari di immobile A02 adibiti ad abitazione principale come da atti notarili allegati nell'istanza di autotutela”, pertinenzialità dei posti auto asseritamente oggetto di trasferimento per rogiti notarili “ad uso esclusivo/permanente” ovvero quale diritto d'uso dei posti auto. Deduce pertanto che deve estendersi il regime agevolato previsto per le abitazioni principali alle relative pertinenze (immobili censiti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) applicando, ai fini rafforzativi, il regime di assimilazione previsto per le abitazioni anche agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa “adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari” e “destinate a studenti universitari soci assegnatari” (art. 1, comma 741 lett. c) della l. n. 160/2019, istitutiva della c.d. “NUOVA IMU “).
Si costituisce il Comune di Salerno che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In tema di esclusione dell'IMU su parcheggio pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che per evitare autonomo assoggettamento IMU occorre verificare la rigorosa applicazione dell'art. 817 codice civile, differenzandosi la "pertinenza" dalla "cosa accessoria", trattandosi di deroga al criterio ordinario impositivo (Cfr: Cass. Sent. n. 17883/2022).
Al riguardo, la Corte osserva preliminarmente, in condivisione delle difese dell'Ente, che il Condominio ricorrente difetta della soggettività passiva ovvero della titolarità della proprietà o di altro diritto reale sopra un bene immobile qualificabile “abitazione principale”. La disciplina dell'IMU, infatti, per estendere il regime agevolato alle unità immobiliari destinate a pertinenza, presuppone che il soggetto passivo - ovvero il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (individuato dall'art. 1, comma 743 della l. n. 160/2019)
- abbia la titolarità dell'immobile adibito ad “abitazione principale” (secondo la definizione data dal comma
741 lett. b) della medesima disposizione di legge), per cui "in sostanza, manca in capo al Condominio la soggettività passiva sul bene immobile qualificabile come “abitazione principale” (già la Corte di Cassazione, in regime ICI, con sent. n. 24104 del 13 novembre 2009, aveva ribadito che la pertinenza e l'abitazione principale devono appartenere allo stesso proprietario)".
Tanto osservato, pur vero che le risultanze catastali hanno solo una rilevanza formale, non probatoria, dall'esame della documentazione in atti, in specie degli atti di compravendita immobiliare e del Regolamento condominiale "per l'uso dei posti auto" a rotazione fra i Condòmini, non risulta affatto provato il regime di stretta pertinenzialità dei parcheggi o di posti auto in capo ai singoli Condòmini, configurandosi al più un regime di di disciplina dellla facoltà di godimento da parte dei Condòmini degli spazi comuni, nemmeno in via esclusiva per effetto della rotazione nel diritto di utilizzo.
Negli atti di compravendita, infatti, risulta citato il "diritto al posto macchina", a volte indicato "nel locale garage" a volte con generica indicazione "al piano terra", ed il Regolamento condominiale "per l'uso dei posti auto" espressamente prevede l'utilizzo a rotazione non solo temporale, ma anche dello stallo all'interno del quale effetivamente parcheggiare l'autovettura, consentendo deroghe per accordi tra singoli Condòmini senza che vengano limitati i diritti degli altri partecipanti al comunione condominiale. Tale circostanza conduce alla esclusione della possibilità di esenzione IMU, ai sensi della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, secondo cui "l'uso esclusivo su parti comuni dell'edificio riconosciuto … in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva … incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini … tale diritto non è riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'articolo 1021 c.c." (Cass. Ord. n. 24958/2018).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese specificatamente per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3156/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1239 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5628/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Condominio – in relazione al cespite censito al fg. Dati_Catastali_1 cat. 6, sito in Salerno alla Indirizzo_1 – impugna l'avviso di accertamento n. 1239/2025 emesso dal Comune di Salerno per il recupero dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2020, lamentando la mancata applicazione del beneficio
(esenzione dall'imposta) da riconoscersi alle pertinenze affermando che la questione controversa è relativa alla “concessione di posti auto pertinenziali dei singoli Condomini proprietari di immobile A02 adibiti ad abitazione principale come da atti notarili allegati nell'istanza di autotutela”, pertinenzialità dei posti auto asseritamente oggetto di trasferimento per rogiti notarili “ad uso esclusivo/permanente” ovvero quale diritto d'uso dei posti auto. Deduce pertanto che deve estendersi il regime agevolato previsto per le abitazioni principali alle relative pertinenze (immobili censiti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) applicando, ai fini rafforzativi, il regime di assimilazione previsto per le abitazioni anche agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa “adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari” e “destinate a studenti universitari soci assegnatari” (art. 1, comma 741 lett. c) della l. n. 160/2019, istitutiva della c.d. “NUOVA IMU “).
Si costituisce il Comune di Salerno che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la legittimità del proprio operato e dell'atto impugnato, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In tema di esclusione dell'IMU su parcheggio pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che per evitare autonomo assoggettamento IMU occorre verificare la rigorosa applicazione dell'art. 817 codice civile, differenzandosi la "pertinenza" dalla "cosa accessoria", trattandosi di deroga al criterio ordinario impositivo (Cfr: Cass. Sent. n. 17883/2022).
Al riguardo, la Corte osserva preliminarmente, in condivisione delle difese dell'Ente, che il Condominio ricorrente difetta della soggettività passiva ovvero della titolarità della proprietà o di altro diritto reale sopra un bene immobile qualificabile “abitazione principale”. La disciplina dell'IMU, infatti, per estendere il regime agevolato alle unità immobiliari destinate a pertinenza, presuppone che il soggetto passivo - ovvero il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (individuato dall'art. 1, comma 743 della l. n. 160/2019)
- abbia la titolarità dell'immobile adibito ad “abitazione principale” (secondo la definizione data dal comma
741 lett. b) della medesima disposizione di legge), per cui "in sostanza, manca in capo al Condominio la soggettività passiva sul bene immobile qualificabile come “abitazione principale” (già la Corte di Cassazione, in regime ICI, con sent. n. 24104 del 13 novembre 2009, aveva ribadito che la pertinenza e l'abitazione principale devono appartenere allo stesso proprietario)".
Tanto osservato, pur vero che le risultanze catastali hanno solo una rilevanza formale, non probatoria, dall'esame della documentazione in atti, in specie degli atti di compravendita immobiliare e del Regolamento condominiale "per l'uso dei posti auto" a rotazione fra i Condòmini, non risulta affatto provato il regime di stretta pertinenzialità dei parcheggi o di posti auto in capo ai singoli Condòmini, configurandosi al più un regime di di disciplina dellla facoltà di godimento da parte dei Condòmini degli spazi comuni, nemmeno in via esclusiva per effetto della rotazione nel diritto di utilizzo.
Negli atti di compravendita, infatti, risulta citato il "diritto al posto macchina", a volte indicato "nel locale garage" a volte con generica indicazione "al piano terra", ed il Regolamento condominiale "per l'uso dei posti auto" espressamente prevede l'utilizzo a rotazione non solo temporale, ma anche dello stallo all'interno del quale effetivamente parcheggiare l'autovettura, consentendo deroghe per accordi tra singoli Condòmini senza che vengano limitati i diritti degli altri partecipanti al comunione condominiale. Tale circostanza conduce alla esclusione della possibilità di esenzione IMU, ai sensi della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente, secondo cui "l'uso esclusivo su parti comuni dell'edificio riconosciuto … in favore di unità immobiliari in proprietà esclusiva … incide non sull'appartenenza delle dette parti comuni alla collettività, ma sul riparto delle correlate facoltà di godimento fra i condomini … tale diritto non è riconducibile al diritto reale d'uso previsto dall'articolo 1021 c.c." (Cass. Ord. n. 24958/2018).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese specificatamente per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.