Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/1/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MAVI ROSI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Vittor Pisani n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: Per Per_ «A) Affido delle figlie minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
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C) Il IG. e la IG.ra compatibilmente con i propri impegni Parte_2 Parte_1 di lavoro, avranno la facoltà di tenere con sé le figlie 15 giorni ciascuno in alternanza e senza un ordine preciso in quanto i medesimi detteranno settimanalmente i giorni di permanenza delle figlie presso di loro previo accordo comune. Quindi adotteranno con una collocazione paritaria libera che comporterà una suddivisone paritetica dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli Per Per_ impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto delle volontà di e .
D) Per quanto concerne le festività natalizie il padre terrà le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio così come la madre. Salvo diversi accordi tra le parti. Per Per_ Relativamente alle vacanze pasquali le figlie e trascorreranno alternativamente un anno la
Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con le figlie, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, almeno 10 (dieci) giorni consecutivi;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative del IG. e degli impegni Parte_2 familiari della SI.ra . I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo Parte_1 delle località di vacanza dove porteranno le figlie, nonché le date di partenza e ritorno.
E) Nell'ipotesi in cui i genitori non possano assolvere al proprio diritto di collocazione e suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle figlie, si impegnano a corrispondere, l'uno all'altro, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle medesime, la somma globale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni settimana che non terranno le bambine, importo da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale o brevi mano al genitore che terrà le bambine in via prevalente, entro e non oltre la fine della settimana successiva a quella di permanenza delle figlie con la madre.
F) Le parti stabiliscono che il contributo relativo all'Assegno Unico e Universale venga interamente erogato alla IG.ra , che lo percepirà pertanto al 100%, fatta salva la facoltà da parte Parte_1 del SI. di richiedere per iscritto alla SI.ra la restituzione della Parte_2 Parte_1 propria quota pari al 50% dell'assegno unico nell'ipotesi in cui si trovi in difficoltà economica.
G) I genitori rimborseranno l'uno all'altro il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie Per Per_ dai medesimi sostenute nell'interesse delle figlie e , dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Quindi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle somme eventualmente necessarie per spese straordinarie relative alle figlie minori da intendersi in via di principio quelle di cui al Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 e precisamente:
1) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby
2 sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
2) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici, analisi cliniche, eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN;
psicoterapia e logopedia anche se erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio. Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per
Comunione, (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Per_3
In relazione alle spese straordinarie da concordare i genitori, a fronte di una richiesta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, etc.) dovranno manifestare un motivato dissenso nelle stesse modalità entro il più breve tempo possibile;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
H) I genitori rimarranno obbligati a corrispondere il sopraccitato contributo di cui alla lettera E), nei termini e nelle modalità spiegate, fintanto che le figlie non saranno economicamente indipendenti.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
M) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono».
MOTIVI DELLA DECISIONE Per Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di e di Per_
nate fuori dal matrimonio (rispettivamente l'11/6/2008 e il 23/7/2011) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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