Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 75/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso congiunto depositato in data 07.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gesi Dignani del Foro di Ancona elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona in via Lata n° 3
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppina Cesoni del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in RG (FM) in V.le Ugolino n° 26
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RG il giorno 1.9.2007 scegliendo il regime della separazione dei beni
(anno 2007 atto n. 6 parte II serie A Ufficio 1)
□ separati consensualmente con verbale in data 22.09.2022 (le parti hanno rinunciato a comparire) omologato con decreto n. 5080/2022 del 14.10.2022 pagina 1 di 5
1) nata il [...], cittadinanza italiana Parte_3
2) nata il [...], cittadinanza italiana Parte_4
3) nata il [...], cittadinanza italiana Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a RG (FM) in via Piane di Monteverde n. 29 rimane assegnata alla sig.ra tale immobile è di proprietà del padre della sig.ra , sig. Parte_1 Pt_1 [...] nato a [...] il [...] ( ) ed è distinto al NCEU CP_1 CodiceFiscale_3 del Comune di RG al foglio 48, p.lla sub 19 sub 2, cat. A/2, classe 5, vani 11;
3) le figlie minorenni , ed rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i Pt_3 Pt_4 Pt_5 genitori, i quali eserciteranno concordemente la responsabilità genitoriale: costoro rimarranno residenti e collocate prevalentemente con la madre presso l'abitazione sita a RG (FM) in via
Piane di Monteverde n. 29;
4) il padre eserciterà il diritto di visita come segue:
-quando la Sig.ra svolgerà il turno infrasettimanale di notte (21-7), il andrà a Parte_1 Pt_2 prendere le figlie presso l'abitazione della mamma alle ore 20.00, le porterà presso la propria abitazione in RG (FM) Via Fontebella n. 2, ove ceneranno e pernotteranno con il padre, il quale il mattino seguente si occuperà di accompagnarle presso i rispettivi istituti scolastici;
- quando la Sig.ra svolgerà il turno infrasettimanale di pomeriggio (14-21) le minori Parte_1 verranno riprese presso gli istituti scolastici dai nonni paterni, poiché il padre in quelle fasce orarie è al lavoro, dopodiché le figlie trascorreranno l'intero pomeriggio e ceneranno a casa con il padre, poi le riporterà a casa della madre;
- quando la Sig.ra svolgerà il turno infrasettimanale di mattino (7-14) il padre preleverà le Parte_1 figlie la sera prima alle 20.00 per farle pernottare presso la propria abitazione ed accompagnarle a scuola il giorno dopo;
all'uscita di scuola la Sig.ra andrà a riprenderle;
Parte_1
- quando la Sig.ra svolgerà il turno di notte del venerdì con successivo riposo il sabato e la Parte_1 domenica, il Sig. si rende disponibile a stare l'intero week-end con le figlie, purché ciò avvenga Pt_2 in modo alternato, nel senso che poi il successivo week-end in cui la Sig.ra svolgerà il turno Parte_1 di notte del venerdì con successivo riposo il sabato e la domenica, le minori staranno con la madre;
ferma restando tale ultima regolamentazione, e quindi anche nei fine settimana non preceduti dal turno di notte del venerdì da parte della Sig.ra I genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, dal Parte_1 sabato alla domenica con orari di volta in volta da concordare;
- il tutto, fatti salvi i diversi accordi tra i coniugi in relazione alle loro diverse esigenze lavorative ed agli impegni scolastici, ludici e sportivi delle figlie;
- qualora durante i tempi di permanenza delle minori presso ciascun coniuge, ci fossero delle problematiche organizzative da parte di quest'ultimi, gli stessi si avvarranno dell'aiuto e/o pagina 2 di 5 collaborazione di una baby-sitter i cui costi verranno suddivisi comunque al 50% tra i medesimi;
- qualora i nonni paterni dovessero avere impedimenti di salute o altro e non dovessero più riuscire a riprendere le nipoti all'uscita di scuola, allora alle minori verrà attivato l'abbonamento per il trasporto scolastico che verrà ripartito al 50% tra i genitori;
- la Sig.ra in presenza di cambi di turni o ritardi lavorativi dovrà avvisare tempestivamente Parte_1
e con congruo anticipo il Sig. per dare modo a quest'ultimo di organizzarsi;
- i genitori Pt_2 trascorreranno le ferie con le figlie per un periodo continuativo di sette giorni;
i periodi feriali verranno reciprocamente comunicati almeno un mese prima e comunque appena le parti verranno a conoscenza dei rispettivi periodi di fruizione delle ferie.
Le figlie resteranno con il padre per una settimana ad agosto, e, l'altra settimana di ferie del padre rimarranno con la madre.
Per quanto riguarda le festività religiose e nazionali, le parti prenderanno accordi sulla base delle esigenze e delle richieste delle figlie minori, sempre compatibilmente alle proprie esigenze lavorative;
- il Sig. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per le figlie la somma complessiva Pt_2 pari ad euro 350,00, nel cui importo è ricompreso anche il pagamento delle mense e degli abbonamenti per le colazioni di e . Quando a settembre 2025 andrà in prima media Pt_4 Pt_5 Pt_4 rimarranno a carico del solo le spese per RO e di conseguenza l'assegno di mantenimento Pt_2 sarà aumentato a euro 370,00. Quando tali spese non saranno più previste per RO (e precisamente settembre 2028) il Sig. corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento per le figlie, la somma Pt_2 totale di euro 400,00.
Nel caso in cui ci siano variazioni di turni lavorativi della sig.ra costei comunicherà i nuovi Parte_1 orari al sig. e, di conseguenza, verrà apportata una modifica agli orari di frequentazione con le Pt_2 figlie. Comunque, in presenza di cambi di turni o ritardi lavorativi, la sig.ra dovrà avvisare Parte_1 tempestivamente e con congruo anticipo il sig. per permettere a costui di organizzarsi, salvo Pt_2 urgenze imprevedibili che comportano un cambio repentino del turno lavorativo della sig.ra Parte_1
I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro, anche telefonicamente, gli spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie minori;
5) in considerazione del fatto che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti minorenni, le minori potranno fare visita ai nonni materni e paterni e intrattenersi con gli stessi presso la loro abitazione;
6) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e figlie, quanto alla loro istruzione, educazione, salute, sempre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni, delle aspirazioni mostrate delle stesse, permanendo in capo ai genitori l'obbligo di prestare il mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti delle figlie ed ogni cura morale necessaria sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
per i periodi durante i quali le minori risulteranno presso uno dei genitori, questi potrà prendere singolarmente ogni decisione sulle questioni di ordinaria amministrazione;
7) le parti, reciprocamente, acconsentono al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o al rilascio di autonome carte d'identità valide per l'espatrio, sia per loro stessi che per le figlie minori;
in caso di viaggio all'estero con le minori il genitore che intenda effettuarlo, dovrà preventivamente ottenere l'assenso dall'altro che si impegna a porre in essere le dovute e previste formalità (esempio firmare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio);
8) sino alla autosufficienza economica delle tre figlie, i genitori contribuiranno, proporzionalmente alle pagina 3 di 5 rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo a quanto materialmente necessario per il mantenimento delle stesse;
9) l'”Assegno Unico ed Universale” - sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico – stante l'affidamento condiviso, è percepito da ciascun genitore al 50%;
10) i genitori concorreranno ciascuno al 50% alle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, quali previste ed elencate nel “protocollo di intesa per la determinazione delle spese straordinarie dei figli nei procedimenti in materia di famiglia tra il Tribunale di Fermo – sezione civile e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo del 3.11.2021” che si allega ( all. 10) e che si considera parte integrante del presente ricorso;
11) i ricorrenti essendo economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente a qualsiasi somma a titolo di assegno di divorzio;
12) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che, ad eccezione di quanto disciplinato dal presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque ragione o causa, rinunziando ad ogni ulteriore pretesa;
13) le spese e competenze del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis 51, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, ad eccezione della documentazione depositata in sede di ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RG (FM) il
01.09.2007 tra e;
Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG (FM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giorgia Cecchini dott.ssa Sara Marzialetti
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