Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 novembre 1988
Art. 3. 1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:
a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
b) alle comunicazioni di stato civile;
c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.
Entrata in vigore il 8 novembre 1988
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