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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel giudizio iscritto al n. 144/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1
[...]
con l'avv. Ingrid Hager
RICORRENTI
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visti i ricorsi ex art. 40 C.C.I. proposti dalle sopra indicate parti ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente in quanto titolare di un Parte_1 credito da lavoro fondato su decreto ingiuntivo di euro 13.442,00;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva anche del ricorrente in quanto Parte_1 anch'egli titolare di un credito per retribuzioni e TFR, comprovato dalle buste paga prodotte, pari quantomeno a complessivi euro 10.402,07;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di magazzini di custodia e deposito per conto terzi ed atteso che, come risulta dal bilancio 2022 e dalle dichiarazioni iva degli anni 2023 e 2024 acquisite agli atti, la debitrice – nel triennio – ha superato la soglia minima di legge relativa sia all'attivo (anno 2022), sia ai ricavi lordi (intero triennio);
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121
C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti anche verso l'Erario (euro 371.403,00): 2) dall'esito infruttuoso del tentativo di esecuzione attivato dalla ricorrente 3) dal mancato Parte_1 deposito dei bilanci dopo il 2022 4) dalla natura dei debiti (da lavoro) nei confronti dei ricorrenti, elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di p.iva ), CP_1 P.IVA_1 con sede in Verona, via IV Novembre n. 24, in persona del legale rappresentante Parte_2
, nato a [...] il [...] e domiciliata a Verona (Vr), in via Polveriera Vecchia n. 19/g;
[...]
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore l'avv. Giuliano Maffi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-
IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4
C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 dicembre 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226
C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 18.06.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente est
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel giudizio iscritto al n. 144/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
Parte_1
[...]
con l'avv. Ingrid Hager
RICORRENTI
nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visti i ricorsi ex art. 40 C.C.I. proposti dalle sopra indicate parti ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di CP_1
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha sede (e quindi il centro dei suoi interessi principali) in Verona, luogo ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale;
vista la documentazione allegata dai ricorrenti e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente in quanto titolare di un Parte_1 credito da lavoro fondato su decreto ingiuntivo di euro 13.442,00;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva anche del ricorrente in quanto Parte_1 anch'egli titolare di un credito per retribuzioni e TFR, comprovato dalle buste paga prodotte, pari quantomeno a complessivi euro 10.402,07;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di magazzini di custodia e deposito per conto terzi ed atteso che, come risulta dal bilancio 2022 e dalle dichiarazioni iva degli anni 2023 e 2024 acquisite agli atti, la debitrice – nel triennio – ha superato la soglia minima di legge relativa sia all'attivo (anno 2022), sia ai ricavi lordi (intero triennio);
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 121
C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti anche verso l'Erario (euro 371.403,00): 2) dall'esito infruttuoso del tentativo di esecuzione attivato dalla ricorrente 3) dal mancato Parte_1 deposito dei bilanci dopo il 2022 4) dalla natura dei debiti (da lavoro) nei confronti dei ricorrenti, elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di p.iva ), CP_1 P.IVA_1 con sede in Verona, via IV Novembre n. 24, in persona del legale rappresentante Parte_2
, nato a [...] il [...] e domiciliata a Verona (Vr), in via Polveriera Vecchia n. 19/g;
[...]
2) nomina giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina curatore l'avv. Giuliano Maffi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-
IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4
C.C.I.);
5) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 dicembre 2025 ad ore 9,15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226
C.C.I.;
7) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ordina, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 18.06.2025
Il Giudice rel
dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio