Versione
6 giugno 1970
6 giugno 1970
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Versione
27 maggio 2011
27 maggio 2011
Art. 2. Imposta sulle concessioni statali.
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 5.4488106
[…] con ordinanza del 21 marzo 2023, iscritta al n. 134 reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 281 del 1970, dell'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 e dell'art. 6 della legge reg. […] relativa alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, non è fondata. 7.1.- La giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che la portata applicativa dell'art. 2 della legge n. 281 del 1970 è stata, in un primo momento, condizionata dall'interpretazione fornita in via amministrativa da diverse circolari e note emesse dalle amministrazioni centrali che, valorizzando, […]
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Giurisprudenza • 217
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 341Provvedimento: […] Quanto, poi, alle specifiche doglianze sollevate nel presente giudizio, la Corte osserva che l'imposta regionale sulle concessioni statali è stata istituita con l'art. 2 della legge n. 281/1970, la quale individua, come presupposto, […] Va respinto anche il secondo motivo di appello, con il quale viene eccepita - sempre in relazione all' art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e all'articolo unico della L.R. 11 agosto 1995, n. 85 come sostituito dall'art. 12 della L.R. toscana n. 77/2012 - la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva, di tutela della iniziativa economica privata e della concorrenza di cui agli artt. 3, […]Leggi di più...
- art. 2 L. 281/1970·
- principio di eguaglianza·
- principio di ragionevolezza·
- espropriazione·
- imposta regionale sulle concessioni demaniali·
- retroattività normativa·
- capacità contributiva·
- tutela concorrenza·
- legittimità costituzionale·
- art. 12 L.R. Toscana 77/2012