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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/09/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. ed est.
dott. Sergio Florio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 808/2022
promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CURRAO, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
pagina 1 di 14 , (C.F. ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Controparte_9 C.F._9 CP_10
), (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._10 CP_11 C.F._11 difesi dell'avv. GREGORIO LO PRESTI, giusta procura in atti;
appellati
E
(C.F. ), , (C.F. Controparte_12 C.F._12 Controparte_13
, , (C.F. , C.F._13 CP_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_15 C.F._15 Controparte_16
; C.F._16
appellate contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019, la conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_13 Controparte_5 Controparte_16
, , Controparte_6 Controparte_15 Controparte_7 CP_14 [...]
, , e al fine di Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_12 CP_11 sentire dichiarare il diritto della società attrice a una riduzione del prezzo, pari al 35% di quello pattuito in seno al contratto preliminare di vendita siglato il 4.8.2014, in ragione dell'intervenuta demolizione del fabbricato censito in catasto al foglio 7, particella 37, oggetto della promessa di vendita, e, altresì, disporre il trasferimento della proprietà dell'intero immobile in favore della società attrice, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Costituitisi in giudizio, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e contestavano le domande proposte dalla società Controparte_9 CP_10 CP_11 attrice, delle quali chiedevano il rigetto, e, in via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento della chiedevano dichiararsi legittimo l'esercizio del diritto di Parte_1 recesso dei convenuti e il diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata ai sensi dell'art. 1385 c.c.
, e Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15 CP_14 CP_8
pagina 2 di 14 sebbene regolarmente convenute in giudizio, restavano contumaci. CP_12
Con sentenza n. 1901/2022, pubblicata in data 28.4.2022, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13789/2019 R.G., ha così statuito:
“Dichiara la contumacia di , Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15
, . CP_14 Controparte_12
Dichiara legittimo il recesso esercitato con comunicazione del 14 novembre 2018 e, per l'effetto, dichiara il diritto di , Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
di ritenere la somma di € 35.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria. CP_11
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per
[...] CP_10 CP_11 spese vive, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a.”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato alle parti costituite in primo grado presso il procuratore in data 27.05.2022, ha proposto appello, formulando cinque Parte_1 motivi di gravame.
Costituitisi congiuntamente con comparsa depositata in data 8.11.2022, , Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 hanno resistito all'impugnazione, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non hanno svolto attività difensiva le appellate Controparte_12 Controparte_13 CP_14
e .
[...] Controparte_15 Controparte_16
All'udienza del 15.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è
pagina 3 di 14 stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia di Controparte_12 Controparte_13
e , non costituitesi in giudizio nonostante CP_14 Controparte_15 Controparte_16 la regolare notificazione dell'atto di citazione.
2. - Gli appellati costituiti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, proposto da per mancata notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio all'appellata Parte_1
non costituita, nel termine perentorio assegnato con ordinanza, resa ai sensi Controparte_12 dell'art. 331 c.p.c. (depositata il 9.12.2022).
Tale eccezione non è fondata.
Preliminarmente si rileva che, con la predetta ordinanza di questa Corte (depositata il 9.12.2022), veniva disposto il deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto di citazione - per quanto ancora d'interesse - a parte già contumace e non costituita in giudizio. Controparte_12
Con la stessa ordinanza del 9.12.2022 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 15.5.2023, successivamente differita d'ufficio al 29.5.2023, concedendo altresì (per il caso di mancata restituzione dell'avviso) all'appellante termine perentorio sino al 31.1.2023 per il rinnovo della citazione nei confronti – per quanto qui rileva – di (fatto espressamente salvo l'obbligo del Controparte_12 rispetto dei termini per comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.).
Dall'avviso successivamente prodotto risulta che la prima notifica dell'atto di citazione a
[...] non è andata a buon fine - nella specie, per irreperibilità della notificanda all'indirizzo CP_12 indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso stesso (il plico risulta restituito al mittente in data 3.6.2022 per intervenuto trasferimento della destinataria all'indirizzo indicato, via Reitana n. 1 in
Aci Catena).
Sostengono gli appellati quindi che, vertendosi in ipotesi di cause inscindibili, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine originariamente assegnato ha determinato, trattandosi di litisconsorte necessario, l'inammissibilità dell'appello proposto da oltre che nei confronti della Parte_1 parte non evocata ( , anche dei relativi litisconsorti necessari, ai quali pure l'atto di Controparte_12 citazione è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Hanno inoltre chiesto, conseguentemente, che sia disposta la revoca dell'ordinanza di pagina 4 di 14 questa Corte, con cui è stata concessa la rimessione in termini a favore della parte appellante, depositata in data 8.6.2023.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale richiesta non possa essere accolta, pur riconoscendo che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. 20860/2018).
Come già rilevato nell'ordinanza del 08.06.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, l'art. 153
c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo.
Nel caso di specie, l'appellante, dopo aver acquisito le informazioni necessarie per procedere alla rinotifica entro il termine originariamente fissato, ha atteso l'udienza di trattazione e, in tale sede, ha richiesto l'autorizzazione a rinnovare la notifica nel rispetto dei termini di comparizione, anche ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In particolare, è stata prodotta una certificazione anagrafica aggiornata al 23 gennaio 2023 (dunque rilasciata entro il termine originariamente fissato), dalla quale risulta che la notificanda
[...] aveva residenza nel luogo in cui era stata tentata la prima notifica, non andata a buon fine CP_12 per intervenuto trasferimento della destinataria.
Ne consegue che la necessità di una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione non è riconducibile a mera inerzia della parte onerata della rinnovazione della notifica, la quale si è tempestivamente attivata per compiere le dovute e preventive ricerche anagrafiche, ma è collegata alle modalità di notificazione previste per gli irreperibili, ex art. 143 c.p.c., e al fatto che il termine perentorio fissato per il rinnovo della notifica (“fino al 31/1/2023”) non garantiva, in relazione all'udienza fissata (15/5/2023), il rispetto del termine dilatorio di comparizione, tenuto conto del termine di venti giorni per la conclusione del relativo procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Diversamente da quanto sostengono gli appellati, vanno ravvisati pertanto, nel caso in esame, i presupposti della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., espressione di un principio generale applicabile a tutti i termini decadenziali, incluse le ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio. Infatti, si è verificata una circostanza che, escludendo la possibilità pratica di procedere pagina 5 di 14 validamente alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di nel rispetto del Controparte_12 termine già concesso, ha impedito alla parte appellante di ottemperare tempestivamente all'ordine di integrazione.
Premesso che la rimessione in termini non costituisce una proroga del termine perentorio
(espressamente vietata), bensì un rimedio volto a ovviare alla perdita, già intervenuta, di un potere processuale a causa del decorso di un termine perentorio non rispettato, rileva la Corte che è consolidato l'orientamento secondo cui tale rimedio non può essere concesso sine die. Secondo parte della dottrina, infatti, la richiesta di rimessione deve essere proposta nella prima istanza o difesa utile
(in applicazione analogica dell'art. 157, comma 2, c.p.c.). Anche la giurisprudenza maggioritaria (Cass.
n. 19290/2016) richiede, per la rimessione, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Nel caso di specie, l'istanza di rimessione è stata tempestivamente formulata nella prima istanza o difesa utile (v. verbale dell'udienza del 29.5.2023), in conformità ai principi sopra richiamati.
D'altro canto, non può ritenersi sussistente - come invece sostenuto dal difensore degli appellati - un onere dell'appellante di attivarsi comunque per effettuare una notifica, sebbene invalida, entro il termine originariamente fissato. A tal fine, non rileva la possibilità per il notificante, in ipotesi di inosservanza dei termini di comparizione a favore della controparte, di chiedere un termine perentorio ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per la rinnovazione dell'impugnazione.
Le informazioni aggiornate, tempestivamente acquisite dalla parte appellante, evidenziavano infatti la necessità di un intervento preventivo del giudice per la nuova fissazione dell'udienza, ai fini del rispetto dei termini di comparizione, non essendo possibile procedere validamente alla notifica entro il termine originariamente fissato.
Tale circostanza ha trovato conferma nello sviluppo successivo del procedimento: come riconosciuto dagli stessi appellati nella comparsa conclusionale, a seguito della disposta rimessione in termini, la notifica nei confronti di - dopo l'esito negativo di un ulteriore tentativo effettuato in Controparte_12 data 29.6.2023 all'indirizzo indicato, da cui risultava trasferita – è stata validamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Aci Catena in data
18.7.2023. La notifica si è perfezionata nei venti giorni successivi, in data 7.9.2023, nel rispetto dei pagina 6 di 14 termini di comparizione per la nuova udienza fissata al 15.1.2024.
Vanno, conseguentemente, rigettate le eccezioni e le richieste preliminari formulate dagli appellati.
3. - Passando alla disamina dell'appello, con il primo motivo di gravame, la società appellante deduce l'erronea qualificazione delle domande proposte dalla società attrice assumendo che sarebbe
“incongruo” il richiamo contenuto nella sentenza impugnata agli artt. 1538, 1497 e 1427 c.c.
L'appellante, in particolare, senza contestare le valutazioni di merito compiute dal primo giudice, sostiene che l'azione esercitata è un actio quanti minoris ex art. 1492 c.c. cumulativamente proposta con l'azione ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto l'obbligo di concludere un contratto. Deduce quindi che, ai sensi dell'art. 1492 c.c., ha facoltà di agire, anziché per la risoluzione del contratto, per la riduzione del prezzo, tenuto conto che la distruzione del fabbricato ha comunque comportato un'apprezzabile diminuzione di valore - così come richiesto dall'art. 1490 c.c. - dell'intero compendio immobiliare promesso in vendita. Osserva inoltre che la giurisprudenza è ferma nell'ammettere la cumulabilità tra l'actio quanti minoris e l'azione di cui all'art. 2932 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando che il problema della qualificazione della domanda e quello della cumulabilità tra l'actio quanti minoris e l'azione di esecuzione coattiva dell'obbligo di concludere un contratto non hanno costituito, nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di contraddittorio tra le parti. La società appellante, pur riconoscendo che il primo giudice aveva il potere di sollevare d'ufficio la questione, lamenta come, in realtà, il Tribunale non abbia sollevato formalmente la stessa, violando i suoi di diritti di difesa.
3.1. - Entrambi i motivi, che, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Deve premettersi che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda di riduzione del prezzo osservando che l'assenza nel terreno promesso in vendita del fabbricato rurale non poteva che essere valutata in ragione della superficie dallo stesso occupata rispetto al tutto e, quindi, non poteva determinare la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 c.c. perché, essendo stato, nel preliminare, espressamente previsto che il prezzo era pattuito a corpo, la misura del fabbricato rurale - indicata come pari ad ha 0.00.73 - era sicuramente inferiore ad un ventesimo della superficie complessiva del bene, oggetto di contratto. La sentenza del Tribunale ha inoltre escluso che la domanda potesse essere pagina 7 di 14 accolta sulla base degli artt. 1497 e 1427 c.c. Ha rilevato che parte attrice non ha richiamato né la disciplina di cui all'art. 1538 c.c. né altre disposizioni in materia di compravendita, ma che, ad ogni modo, per quanto riguarda la mancanza di qualità promesse, non è previsto dall'art. 1497 c.c. il rimedio della riduzione del prezzo, bensì unicamente quello della risoluzione del contratto, e che, a maggior ragione, in caso di aliud pro alio, è disponibile esclusivamente l'azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c.
3.1.1. - Ciò posto, ritiene, in primo luogo, la Corte che non sia ravvisabile alcuna nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c.
Infatti, va osservato che il Tribunale, nel decidere la controversia sulla base degli articoli 1538, 1497,
1427 e 2932 c.c., lungi dal violare l'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, enunciato dall'art. 101, comma 2, c.p.c., si è attenuto al principio generale di legalità di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice decide la controversia sulla base delle norme giuridiche.
È incontestato, inoltre, che nel giudizio di primo grado la parte attrice non abbia indicato la norma su cui fondava la domanda di riduzione del prezzo, come evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 2).
Di conseguenza, il giudice era libero di individuare le disposizioni normative applicabili alla fattispecie dedotta, nel rispetto del principio iura novit curia.
Da tale principio discende anche il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione della parte, purché non vengano modificati i fatti di causa né sostituita l'azione proposta.
3.1.2. - Rileva inoltre la società appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., in tema di vizi della cosa venduta.
In contrario il Collegio osserva che la demolizione del fabbricato rurale presente sul terreno promesso in vendita non costituisce un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c., bensì rappresenta la mancanza di una qualità promessa del bene oggetto del contratto, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Secondo la giurisprudenza, il vizio riguarda imperfezioni inerenti al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione, di conservazione della cosa, mentre la mancanza di qualità attiene alla natura del bene e si riferisce a differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore,
pagina 8 di 14 di metodo, di origine che, nell'ambito dello stesso genere, ne determinano la classificazione in una specie piuttosto che in un'altra (cfr. Cass. 2544/1970).
Nel caso di specie, la diversa natura del terreno - promesso come edificabile e dotato di fabbricato rurale - integra una mancanza di qualità, non un vizio.
D'altronde, anche prescindere dalla qualificazione giuridica della difformità, e restando nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., invocata dall'appellante, è dirimente rilevare che, alla luce dei fatti storici dedotti dalla stessa parte appellante, non risultano comunque sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
Tale disciplina può così riassumersi.
L'azione quanti minoris, prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita già perfezionata, è applicabile anche al preliminare di vendita ed esperibile dal promissario acquirente insieme all'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (Cass. 4939/2017).
Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio (Cass.
n. 23721/2019).
L'esclusione della garanzia in caso di vizi facilmente riconoscibili, ai sensi dell'art. 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione
(Cass. 12606/2022).
Sebbene il grado di diligenza esigibile dal compratore non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa e alla qualità dell'acquirente, è escluso che tale onere imponga il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici. Esso è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 2981/2012).
Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere esclusa l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., poiché il vizio lamentato - la demolizione del fabbricato rurale - era facilmente riconoscibile. La stessa ha Parte_1 ammesso, nell'atto di appello, di essersi basata esclusivamente sulla documentazione contrattuale,
pagina 9 di 14 senza effettuare alcuna verifica sullo stato dei luoghi.
A pag. 20 e 21 dell'atto di appello, la società dichiara di non aver avuto motivo di dubitare dell'esistenza del fabbricato, confidando nella documentazione fornita e nella buona fede dei promittenti venditori. A pag. 24, lett. d), afferma, infatti, che non vi è stato alcun accesso al fondo, essendosi limitata (dopo la stipula) esclusivamente a verificare la funzionalità della chiave consegnata.
È inoltre documentato che il fabbricato era stato demolito anni prima della stipula del preliminare
(4.8.2014).
In particolare, il Comune di Aci Catena aveva rilasciato, in data 30.7.2004, l'autorizzazione edilizia n.
33 per la realizzazione di un cancello e di una stradella poderale, mediante parziale demolizione del fabbricato rurale.
Le fotografie satellitari allegate dai promittenti venditori (v. memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dimostrano che già dal 2006 il fabbricato era stato rimosso.
L'assenza del fabbricato al momento della stipula del preliminare, indipendentemente dalla sua incidenza sull'affare, era dunque facilmente verificabile.
La società acquirente, se avesse effettuato un semplice sopralluogo, avrebbe potuto constatare lo stato dei luoghi, senza necessità di indagini tecniche.
La riconoscibilità del vizio, equiparata alla conoscenza, esclude il sorgere della garanzia (Cass.
12353/2010).
Di conseguenza, l'odierna appellante non può ottenere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1491
c.c.
4. - Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo e del quarto (con i quali l'appellante lamenta, rispettivamente, la violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. e la violazione dell'art. 115 c.p.c.)
Difatti, l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo proposta da rende Parte_1 superfluo l'esame delle ulteriori censure.
5. - Con il quinto motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per avere il primo giudice accolto la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso e del conseguente diritto a ritenere la pagina 10 di 14 caparra, sebbene non fosse stata proposta da tutti i promittenti venditori.
La parte appellante ha rilevato di avere contrastato la domanda riconvenzionale mediante due distinte linee difensive.
In primo luogo, ha negato l'esistenza di alcun inadempimento a lei imputabile avendo sempre manifestato la propria disponibilità a concludere il contratto definitivo di trasferimento della proprietà ad un prezzo inferiore, in considerazione dell'accertata impossibilità da parte dei promittenti venditori di trasferire anche il fabbricato rurale promesso in vendita. La società appellante ha inoltre dichiarato di essere pronta al pagamento della somma ridotta.
In secondo luogo, ha eccepito che l'azione di recesso non possa essere validamente proposta se non da parte di tutti i promittenti venditori, poiché il vincolo negoziale non può sciogliersi unilateralmente per alcuni contraenti e proseguire per gli altri. Ne consegue che il recesso, per essere efficace, deve necessariamente essere esercitato congiuntamente da tutti i contraenti.
In particolare, a dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato ad accogliere la domanda perché avrebbe omesso di considerare la posizione di Controparte_12
Segnatamente, l'appellante, pur riconoscendo che sia condivisibile il ragionamento sviluppato dal primo Giudice, laddove nella sentenza ha osservato che è sufficiente il recesso di uno solo dei due coniugi, dato che il dissenso di quest'ultimo basta ad impedire la stipula del definitivo anche per l'altro, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 180 c.c., tuttavia ha evidenziato che tale argomentazione, se è riferibile ai coniugi in comunione legale di ( Controparte_1 [...]
), di ( , di ( ), di CP_2 Controparte_4 Controparte_13 Controparte_5 Controparte_16 [...]
( , di ( , non si addice CP_6 Controparte_15 Controparte_7 CP_14 invece alla posizione di (al pari delle precedenti quattro, rimasta contumace in Controparte_12 primo grado), la quale nel capo di sentenza qui impugnato non viene mai menzionata, atteso che costei non è moglie di alcuno degli altri promittenti venditori.
Il motivo di appello è infondato sia nella prima che nella seconda parte.
Quanto al primo ordine di ragioni, la sua infondatezza consegue direttamente al rigetto dei primi due motivi di appello, poiché, come correttamente evidenziato dal primo giudice e non specificamente contestato dall'appellante, “una volta ritenuta non legittima la pretesa della società promissaria acquirente ad una riduzione del prezzo, la mancata stipula del definitivo non può che essere imputata
pagina 11 di 14 alla attrice, inadempiente a cagione dell'offerta di un prezzo residuo da versare inferiore a quello pattuito nel preliminare” (cfr. sentenza pag. 4).
Con un secondo ordine di ragioni l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto efficace il recesso nonostante la domanda sia stata proposta soltanto da alcuni dei promittenti venditori, non potendosi il rapporto contrattuale sciogliere soltanto per alcuni e non per tutti i contraenti.
Rileva il Collegio che è indubbiamente esatto il rilievo dell'appellante in base al quale secondo consolidato orientamento “il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri” (Cass. n. 2969/2019).
Nondimeno, le conseguenze giuridiche derivanti da tale principio nella fattispecie non sono quelle indicate dalla parte appellante, atteso che è innegabile che, in una siffatta ipotesi, qualora uno, o più, dei soggetti componenti la parte complessa sia contrario allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo ma nel caso in cui rimanga contumace - come avvenuto nella fattispecie con riguardo a - la domanda di Controparte_12 risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l'eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti (Cass. n. 26546/2024).
I principi richiamati quindi non sono pertinenti nel caso di specie ai fini dell'accoglimento del motivo di appello, che va conseguentemente rigettato.
6. - In conclusione, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di , Parte_1 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pagina 12 di 14 La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.
Nella liquidazione, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno distratte in favore del procuratore di Controparte_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 che ha dichiarato nella comparsa conclusionale di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese relativamente alle altre parti appellate, non avendo svolto attività difensiva in questa sede.
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 808/2022 R.G.A.C., dichiara la contumacia di , e Controparte_12 Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15
CP_14
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1901/2022 del 28.4.2022 del Parte_1
Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 13789/2019 R.G.), che conferma;
Parte condanna alla rifusione, in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , delle spese del presente Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi di avvocato, di cui euro
2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed pagina 13 di 14 euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate per il presente giudizio, a favore del procuratore anticipatario di , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , avv. Gregorio Lo Presti;
Controparte_9 CP_10 CP_11
nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate, mantenutesi contumaci;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. ed est.
dott. Sergio Florio Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 808/2022
promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CURRAO, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
pagina 1 di 14 , (C.F. ), C.F._7 Controparte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Controparte_9 C.F._9 CP_10
), (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._10 CP_11 C.F._11 difesi dell'avv. GREGORIO LO PRESTI, giusta procura in atti;
appellati
E
(C.F. ), , (C.F. Controparte_12 C.F._12 Controparte_13
, , (C.F. , C.F._13 CP_14 C.F._14 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_15 C.F._15 Controparte_16
; C.F._16
appellate contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019, la conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_13 Controparte_5 Controparte_16
, , Controparte_6 Controparte_15 Controparte_7 CP_14 [...]
, , e al fine di Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_12 CP_11 sentire dichiarare il diritto della società attrice a una riduzione del prezzo, pari al 35% di quello pattuito in seno al contratto preliminare di vendita siglato il 4.8.2014, in ragione dell'intervenuta demolizione del fabbricato censito in catasto al foglio 7, particella 37, oggetto della promessa di vendita, e, altresì, disporre il trasferimento della proprietà dell'intero immobile in favore della società attrice, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Costituitisi in giudizio, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e contestavano le domande proposte dalla società Controparte_9 CP_10 CP_11 attrice, delle quali chiedevano il rigetto, e, in via riconvenzionale, previo accertamento del grave inadempimento della chiedevano dichiararsi legittimo l'esercizio del diritto di Parte_1 recesso dei convenuti e il diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata ai sensi dell'art. 1385 c.c.
, e Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15 CP_14 CP_8
pagina 2 di 14 sebbene regolarmente convenute in giudizio, restavano contumaci. CP_12
Con sentenza n. 1901/2022, pubblicata in data 28.4.2022, il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13789/2019 R.G., ha così statuito:
“Dichiara la contumacia di , Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15
, . CP_14 Controparte_12
Dichiara legittimo il recesso esercitato con comunicazione del 14 novembre 2018 e, per l'effetto, dichiara il diritto di , Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
di ritenere la somma di € 35.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria. CP_11
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna a rimborsare a , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per
[...] CP_10 CP_11 spese vive, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a.”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato alle parti costituite in primo grado presso il procuratore in data 27.05.2022, ha proposto appello, formulando cinque Parte_1 motivi di gravame.
Costituitisi congiuntamente con comparsa depositata in data 8.11.2022, , Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 hanno resistito all'impugnazione, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Non hanno svolto attività difensiva le appellate Controparte_12 Controparte_13 CP_14
e .
[...] Controparte_15 Controparte_16
All'udienza del 15.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è
pagina 3 di 14 stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Si deve preliminarmente dichiarare la contumacia di Controparte_12 Controparte_13
e , non costituitesi in giudizio nonostante CP_14 Controparte_15 Controparte_16 la regolare notificazione dell'atto di citazione.
2. - Gli appellati costituiti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, proposto da per mancata notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio all'appellata Parte_1
non costituita, nel termine perentorio assegnato con ordinanza, resa ai sensi Controparte_12 dell'art. 331 c.p.c. (depositata il 9.12.2022).
Tale eccezione non è fondata.
Preliminarmente si rileva che, con la predetta ordinanza di questa Corte (depositata il 9.12.2022), veniva disposto il deposito dell'avviso di ricevimento dell'atto di citazione - per quanto ancora d'interesse - a parte già contumace e non costituita in giudizio. Controparte_12
Con la stessa ordinanza del 9.12.2022 la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 15.5.2023, successivamente differita d'ufficio al 29.5.2023, concedendo altresì (per il caso di mancata restituzione dell'avviso) all'appellante termine perentorio sino al 31.1.2023 per il rinnovo della citazione nei confronti – per quanto qui rileva – di (fatto espressamente salvo l'obbligo del Controparte_12 rispetto dei termini per comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.).
Dall'avviso successivamente prodotto risulta che la prima notifica dell'atto di citazione a
[...] non è andata a buon fine - nella specie, per irreperibilità della notificanda all'indirizzo CP_12 indicato, come certificato dall'ufficiale postale sull'avviso stesso (il plico risulta restituito al mittente in data 3.6.2022 per intervenuto trasferimento della destinataria all'indirizzo indicato, via Reitana n. 1 in
Aci Catena).
Sostengono gli appellati quindi che, vertendosi in ipotesi di cause inscindibili, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine originariamente assegnato ha determinato, trattandosi di litisconsorte necessario, l'inammissibilità dell'appello proposto da oltre che nei confronti della Parte_1 parte non evocata ( , anche dei relativi litisconsorti necessari, ai quali pure l'atto di Controparte_12 citazione è stato ritualmente notificato, dovendo la decisione essere emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Hanno inoltre chiesto, conseguentemente, che sia disposta la revoca dell'ordinanza di pagina 4 di 14 questa Corte, con cui è stata concessa la rimessione in termini a favore della parte appellante, depositata in data 8.6.2023.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale richiesta non possa essere accolta, pur riconoscendo che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. 20860/2018).
Come già rilevato nell'ordinanza del 08.06.2023, da intendersi qui integralmente richiamata, l'art. 153
c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo.
Nel caso di specie, l'appellante, dopo aver acquisito le informazioni necessarie per procedere alla rinotifica entro il termine originariamente fissato, ha atteso l'udienza di trattazione e, in tale sede, ha richiesto l'autorizzazione a rinnovare la notifica nel rispetto dei termini di comparizione, anche ai sensi dell'art. 153 c.p.c.
In particolare, è stata prodotta una certificazione anagrafica aggiornata al 23 gennaio 2023 (dunque rilasciata entro il termine originariamente fissato), dalla quale risulta che la notificanda
[...] aveva residenza nel luogo in cui era stata tentata la prima notifica, non andata a buon fine CP_12 per intervenuto trasferimento della destinataria.
Ne consegue che la necessità di una nuova fissazione dell'udienza ai fini del rispetto dei termini di comparizione non è riconducibile a mera inerzia della parte onerata della rinnovazione della notifica, la quale si è tempestivamente attivata per compiere le dovute e preventive ricerche anagrafiche, ma è collegata alle modalità di notificazione previste per gli irreperibili, ex art. 143 c.p.c., e al fatto che il termine perentorio fissato per il rinnovo della notifica (“fino al 31/1/2023”) non garantiva, in relazione all'udienza fissata (15/5/2023), il rispetto del termine dilatorio di comparizione, tenuto conto del termine di venti giorni per la conclusione del relativo procedimento notificatorio, ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
Diversamente da quanto sostengono gli appellati, vanno ravvisati pertanto, nel caso in esame, i presupposti della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., espressione di un principio generale applicabile a tutti i termini decadenziali, incluse le ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio. Infatti, si è verificata una circostanza che, escludendo la possibilità pratica di procedere pagina 5 di 14 validamente alla notifica dell'atto di citazione nei confronti di nel rispetto del Controparte_12 termine già concesso, ha impedito alla parte appellante di ottemperare tempestivamente all'ordine di integrazione.
Premesso che la rimessione in termini non costituisce una proroga del termine perentorio
(espressamente vietata), bensì un rimedio volto a ovviare alla perdita, già intervenuta, di un potere processuale a causa del decorso di un termine perentorio non rispettato, rileva la Corte che è consolidato l'orientamento secondo cui tale rimedio non può essere concesso sine die. Secondo parte della dottrina, infatti, la richiesta di rimessione deve essere proposta nella prima istanza o difesa utile
(in applicazione analogica dell'art. 157, comma 2, c.p.c.). Anche la giurisprudenza maggioritaria (Cass.
n. 19290/2016) richiede, per la rimessione, la tempestività dell'iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Nel caso di specie, l'istanza di rimessione è stata tempestivamente formulata nella prima istanza o difesa utile (v. verbale dell'udienza del 29.5.2023), in conformità ai principi sopra richiamati.
D'altro canto, non può ritenersi sussistente - come invece sostenuto dal difensore degli appellati - un onere dell'appellante di attivarsi comunque per effettuare una notifica, sebbene invalida, entro il termine originariamente fissato. A tal fine, non rileva la possibilità per il notificante, in ipotesi di inosservanza dei termini di comparizione a favore della controparte, di chiedere un termine perentorio ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per la rinnovazione dell'impugnazione.
Le informazioni aggiornate, tempestivamente acquisite dalla parte appellante, evidenziavano infatti la necessità di un intervento preventivo del giudice per la nuova fissazione dell'udienza, ai fini del rispetto dei termini di comparizione, non essendo possibile procedere validamente alla notifica entro il termine originariamente fissato.
Tale circostanza ha trovato conferma nello sviluppo successivo del procedimento: come riconosciuto dagli stessi appellati nella comparsa conclusionale, a seguito della disposta rimessione in termini, la notifica nei confronti di - dopo l'esito negativo di un ulteriore tentativo effettuato in Controparte_12 data 29.6.2023 all'indirizzo indicato, da cui risultava trasferita – è stata validamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Aci Catena in data
18.7.2023. La notifica si è perfezionata nei venti giorni successivi, in data 7.9.2023, nel rispetto dei pagina 6 di 14 termini di comparizione per la nuova udienza fissata al 15.1.2024.
Vanno, conseguentemente, rigettate le eccezioni e le richieste preliminari formulate dagli appellati.
3. - Passando alla disamina dell'appello, con il primo motivo di gravame, la società appellante deduce l'erronea qualificazione delle domande proposte dalla società attrice assumendo che sarebbe
“incongruo” il richiamo contenuto nella sentenza impugnata agli artt. 1538, 1497 e 1427 c.c.
L'appellante, in particolare, senza contestare le valutazioni di merito compiute dal primo giudice, sostiene che l'azione esercitata è un actio quanti minoris ex art. 1492 c.c. cumulativamente proposta con l'azione ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto l'obbligo di concludere un contratto. Deduce quindi che, ai sensi dell'art. 1492 c.c., ha facoltà di agire, anziché per la risoluzione del contratto, per la riduzione del prezzo, tenuto conto che la distruzione del fabbricato ha comunque comportato un'apprezzabile diminuzione di valore - così come richiesto dall'art. 1490 c.c. - dell'intero compendio immobiliare promesso in vendita. Osserva inoltre che la giurisprudenza è ferma nell'ammettere la cumulabilità tra l'actio quanti minoris e l'azione di cui all'art. 2932 c.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando che il problema della qualificazione della domanda e quello della cumulabilità tra l'actio quanti minoris e l'azione di esecuzione coattiva dell'obbligo di concludere un contratto non hanno costituito, nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di contraddittorio tra le parti. La società appellante, pur riconoscendo che il primo giudice aveva il potere di sollevare d'ufficio la questione, lamenta come, in realtà, il Tribunale non abbia sollevato formalmente la stessa, violando i suoi di diritti di difesa.
3.1. - Entrambi i motivi, che, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Deve premettersi che la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda di riduzione del prezzo osservando che l'assenza nel terreno promesso in vendita del fabbricato rurale non poteva che essere valutata in ragione della superficie dallo stesso occupata rispetto al tutto e, quindi, non poteva determinare la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 c.c. perché, essendo stato, nel preliminare, espressamente previsto che il prezzo era pattuito a corpo, la misura del fabbricato rurale - indicata come pari ad ha 0.00.73 - era sicuramente inferiore ad un ventesimo della superficie complessiva del bene, oggetto di contratto. La sentenza del Tribunale ha inoltre escluso che la domanda potesse essere pagina 7 di 14 accolta sulla base degli artt. 1497 e 1427 c.c. Ha rilevato che parte attrice non ha richiamato né la disciplina di cui all'art. 1538 c.c. né altre disposizioni in materia di compravendita, ma che, ad ogni modo, per quanto riguarda la mancanza di qualità promesse, non è previsto dall'art. 1497 c.c. il rimedio della riduzione del prezzo, bensì unicamente quello della risoluzione del contratto, e che, a maggior ragione, in caso di aliud pro alio, è disponibile esclusivamente l'azione generale di risoluzione ex art. 1453 c.c.
3.1.1. - Ciò posto, ritiene, in primo luogo, la Corte che non sia ravvisabile alcuna nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c.
Infatti, va osservato che il Tribunale, nel decidere la controversia sulla base degli articoli 1538, 1497,
1427 e 2932 c.c., lungi dal violare l'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, enunciato dall'art. 101, comma 2, c.p.c., si è attenuto al principio generale di legalità di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice decide la controversia sulla base delle norme giuridiche.
È incontestato, inoltre, che nel giudizio di primo grado la parte attrice non abbia indicato la norma su cui fondava la domanda di riduzione del prezzo, come evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 2).
Di conseguenza, il giudice era libero di individuare le disposizioni normative applicabili alla fattispecie dedotta, nel rispetto del principio iura novit curia.
Da tale principio discende anche il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione della parte, purché non vengano modificati i fatti di causa né sostituita l'azione proposta.
3.1.2. - Rileva inoltre la società appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1492 c.c., in tema di vizi della cosa venduta.
In contrario il Collegio osserva che la demolizione del fabbricato rurale presente sul terreno promesso in vendita non costituisce un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c., bensì rappresenta la mancanza di una qualità promessa del bene oggetto del contratto, come correttamente rilevato dal primo Giudice.
Secondo la giurisprudenza, il vizio riguarda imperfezioni inerenti al processo di produzione, di fabbricazione, di formazione, di conservazione della cosa, mentre la mancanza di qualità attiene alla natura del bene e si riferisce a differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore,
pagina 8 di 14 di metodo, di origine che, nell'ambito dello stesso genere, ne determinano la classificazione in una specie piuttosto che in un'altra (cfr. Cass. 2544/1970).
Nel caso di specie, la diversa natura del terreno - promesso come edificabile e dotato di fabbricato rurale - integra una mancanza di qualità, non un vizio.
D'altronde, anche prescindere dalla qualificazione giuridica della difformità, e restando nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 1490 e ss. c.c., invocata dall'appellante, è dirimente rilevare che, alla luce dei fatti storici dedotti dalla stessa parte appellante, non risultano comunque sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
Tale disciplina può così riassumersi.
L'azione quanti minoris, prevista dagli artt. 1490 e ss. c.c. per la vendita già perfezionata, è applicabile anche al preliminare di vendita ed esperibile dal promissario acquirente insieme all'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (Cass. 4939/2017).
Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio (Cass.
n. 23721/2019).
L'esclusione della garanzia in caso di vizi facilmente riconoscibili, ai sensi dell'art. 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione
(Cass. 12606/2022).
Sebbene il grado di diligenza esigibile dal compratore non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa e alla qualità dell'acquirente, è escluso che tale onere imponga il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici. Esso è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio (Cass. 2981/2012).
Orbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere esclusa l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., poiché il vizio lamentato - la demolizione del fabbricato rurale - era facilmente riconoscibile. La stessa ha Parte_1 ammesso, nell'atto di appello, di essersi basata esclusivamente sulla documentazione contrattuale,
pagina 9 di 14 senza effettuare alcuna verifica sullo stato dei luoghi.
A pag. 20 e 21 dell'atto di appello, la società dichiara di non aver avuto motivo di dubitare dell'esistenza del fabbricato, confidando nella documentazione fornita e nella buona fede dei promittenti venditori. A pag. 24, lett. d), afferma, infatti, che non vi è stato alcun accesso al fondo, essendosi limitata (dopo la stipula) esclusivamente a verificare la funzionalità della chiave consegnata.
È inoltre documentato che il fabbricato era stato demolito anni prima della stipula del preliminare
(4.8.2014).
In particolare, il Comune di Aci Catena aveva rilasciato, in data 30.7.2004, l'autorizzazione edilizia n.
33 per la realizzazione di un cancello e di una stradella poderale, mediante parziale demolizione del fabbricato rurale.
Le fotografie satellitari allegate dai promittenti venditori (v. memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) dimostrano che già dal 2006 il fabbricato era stato rimosso.
L'assenza del fabbricato al momento della stipula del preliminare, indipendentemente dalla sua incidenza sull'affare, era dunque facilmente verificabile.
La società acquirente, se avesse effettuato un semplice sopralluogo, avrebbe potuto constatare lo stato dei luoghi, senza necessità di indagini tecniche.
La riconoscibilità del vizio, equiparata alla conoscenza, esclude il sorgere della garanzia (Cass.
12353/2010).
Di conseguenza, l'odierna appellante non può ottenere la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1491
c.c.
4. - Il rigetto dei primi due motivi di appello comporta l'assorbimento del terzo e del quarto (con i quali l'appellante lamenta, rispettivamente, la violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. e la violazione dell'art. 115 c.p.c.)
Difatti, l'infondatezza della domanda di riduzione del prezzo proposta da rende Parte_1 superfluo l'esame delle ulteriori censure.
5. - Con il quinto motivo di gravame, parte appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 c.c. per avere il primo giudice accolto la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere l'accertamento della legittimità dell'esercizio del diritto di recesso e del conseguente diritto a ritenere la pagina 10 di 14 caparra, sebbene non fosse stata proposta da tutti i promittenti venditori.
La parte appellante ha rilevato di avere contrastato la domanda riconvenzionale mediante due distinte linee difensive.
In primo luogo, ha negato l'esistenza di alcun inadempimento a lei imputabile avendo sempre manifestato la propria disponibilità a concludere il contratto definitivo di trasferimento della proprietà ad un prezzo inferiore, in considerazione dell'accertata impossibilità da parte dei promittenti venditori di trasferire anche il fabbricato rurale promesso in vendita. La società appellante ha inoltre dichiarato di essere pronta al pagamento della somma ridotta.
In secondo luogo, ha eccepito che l'azione di recesso non possa essere validamente proposta se non da parte di tutti i promittenti venditori, poiché il vincolo negoziale non può sciogliersi unilateralmente per alcuni contraenti e proseguire per gli altri. Ne consegue che il recesso, per essere efficace, deve necessariamente essere esercitato congiuntamente da tutti i contraenti.
In particolare, a dire dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato ad accogliere la domanda perché avrebbe omesso di considerare la posizione di Controparte_12
Segnatamente, l'appellante, pur riconoscendo che sia condivisibile il ragionamento sviluppato dal primo Giudice, laddove nella sentenza ha osservato che è sufficiente il recesso di uno solo dei due coniugi, dato che il dissenso di quest'ultimo basta ad impedire la stipula del definitivo anche per l'altro, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 180 c.c., tuttavia ha evidenziato che tale argomentazione, se è riferibile ai coniugi in comunione legale di ( Controparte_1 [...]
), di ( , di ( ), di CP_2 Controparte_4 Controparte_13 Controparte_5 Controparte_16 [...]
( , di ( , non si addice CP_6 Controparte_15 Controparte_7 CP_14 invece alla posizione di (al pari delle precedenti quattro, rimasta contumace in Controparte_12 primo grado), la quale nel capo di sentenza qui impugnato non viene mai menzionata, atteso che costei non è moglie di alcuno degli altri promittenti venditori.
Il motivo di appello è infondato sia nella prima che nella seconda parte.
Quanto al primo ordine di ragioni, la sua infondatezza consegue direttamente al rigetto dei primi due motivi di appello, poiché, come correttamente evidenziato dal primo giudice e non specificamente contestato dall'appellante, “una volta ritenuta non legittima la pretesa della società promissaria acquirente ad una riduzione del prezzo, la mancata stipula del definitivo non può che essere imputata
pagina 11 di 14 alla attrice, inadempiente a cagione dell'offerta di un prezzo residuo da versare inferiore a quello pattuito nel preliminare” (cfr. sentenza pag. 4).
Con un secondo ordine di ragioni l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto efficace il recesso nonostante la domanda sia stata proposta soltanto da alcuni dei promittenti venditori, non potendosi il rapporto contrattuale sciogliere soltanto per alcuni e non per tutti i contraenti.
Rileva il Collegio che è indubbiamente esatto il rilievo dell'appellante in base al quale secondo consolidato orientamento “il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri” (Cass. n. 2969/2019).
Nondimeno, le conseguenze giuridiche derivanti da tale principio nella fattispecie non sono quelle indicate dalla parte appellante, atteso che è innegabile che, in una siffatta ipotesi, qualora uno, o più, dei soggetti componenti la parte complessa sia contrario allo scioglimento del contratto e voglia invece la sua esecuzione, deve manifestare tale volontà costituendosi nel processo ma nel caso in cui rimanga contumace - come avvenuto nella fattispecie con riguardo a - la domanda di Controparte_12 risoluzione è comunque esaminata dal giudice e l'eventuale sentenza di scioglimento del contratto ha efficacia nei suoi confronti (Cass. n. 26546/2024).
I principi richiamati quindi non sono pertinenti nel caso di specie ai fini dell'accoglimento del motivo di appello, che va conseguentemente rigettato.
6. - In conclusione, l'appello proposto da deve essere integralmente rigettato. Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di , Parte_1 Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , . Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
pagina 12 di 14 La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.
Nella liquidazione, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa, a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno distratte in favore del procuratore di Controparte_1
, , , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 che ha dichiarato nella comparsa conclusionale di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese relativamente alle altre parti appellate, non avendo svolto attività difensiva in questa sede.
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 808/2022 R.G.A.C., dichiara la contumacia di , e Controparte_12 Controparte_13 Controparte_16 Controparte_15
CP_14
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1901/2022 del 28.4.2022 del Parte_1
Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 13789/2019 R.G.), che conferma;
Parte condanna alla rifusione, in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , delle spese del presente Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi di avvocato, di cui euro
2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed pagina 13 di 14 euro 5.103,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione delle spese processuali, come sopra liquidate per il presente giudizio, a favore del procuratore anticipatario di , , , CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , avv. Gregorio Lo Presti;
Controparte_9 CP_10 CP_11
nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate, mantenutesi contumaci;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 24 luglio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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