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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2166/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 01/08/1949 in CATANIA (CT), c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MARZANO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , di anni 75, è in atto affetta da: -Cerebrovasculopatia cronica;
- Parte_1
Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale;
-Eteroplasia polmonare con dispnea dopo impegno con saturazione 98%; -Diabete mellito di tipo 2 in discreto compenso glicometabolico;
-Obesità di II classe (BMI= 38.67; -Disturbo ansioso-depressivo).
Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente Sig.ra Pt_1
, di anni 75, alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-
[...] strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura dello 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge
118/71. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART. 3)
a norma della legge 05.02.92 n. 104”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra , all'indennità di accompagnamento, previsto per gli Parte_1 invalidi totali con impossibilità alla deambulazione autonoma e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ex L. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, dalla domanda amministrativa o da quella accertata in corso di lite, nonchè i benefici ex lege, 104/92, art. 3, comma 3”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “1) , nata a [...] il [...], è in atto Parte_1 affetta da “Significativo deficit statico-dinamico, in soggetto affetto da cerebrovasculopatia cronica con deterioramento cognitivo medio-grave, sindrome parkinsoniana, obesità, poliartrosi, diabete insulino-dipendente e ipertensione arteriosa.”. 2) Tale complesso patologico rende, allo stato, attuale la ricorrente invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88,
124/98) grave 100%, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2025. 3) Infine la ricorrente può essere considerata portatrice di handicap in situazione di gravità ( Legge 104/92 art. 3 comma 3 )”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di aprile 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 07/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 7.10.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2166/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 01/08/1949 in CATANIA (CT), c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MARZANO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“ , di anni 75, è in atto affetta da: -Cerebrovasculopatia cronica;
- Parte_1
Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale;
-Eteroplasia polmonare con dispnea dopo impegno con saturazione 98%; -Diabete mellito di tipo 2 in discreto compenso glicometabolico;
-Obesità di II classe (BMI= 38.67; -Disturbo ansioso-depressivo).
Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente Sig.ra Pt_1
, di anni 75, alla luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-
[...] strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura dello 100% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge
118/71. Soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (COMMA 1 ART. 3)
a norma della legge 05.02.92 n. 104”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra , all'indennità di accompagnamento, previsto per gli Parte_1 invalidi totali con impossibilità alla deambulazione autonoma e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ex L. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, dalla domanda amministrativa o da quella accertata in corso di lite, nonchè i benefici ex lege, 104/92, art. 3, comma 3”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “1) , nata a [...] il [...], è in atto Parte_1 affetta da “Significativo deficit statico-dinamico, in soggetto affetto da cerebrovasculopatia cronica con deterioramento cognitivo medio-grave, sindrome parkinsoniana, obesità, poliartrosi, diabete insulino-dipendente e ipertensione arteriosa.”. 2) Tale complesso patologico rende, allo stato, attuale la ricorrente invalida con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88,
124/98) grave 100%, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di aprile 2025. 3) Infine la ricorrente può essere considerata portatrice di handicap in situazione di gravità ( Legge 104/92 art. 3 comma 3 )”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di aprile 2025; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 07/10/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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