Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 616 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 616 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili promosso da nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]9 MAGGIO 1978 n.1 SAVIGNANO SUL C.F._1
RUBICONE, con il patrocinio dell'avv. PIEPOLI VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MOLINI N.1 RIMINI
- ricorrente
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente in 9 MAGGIO 1978 n.1 SAVIGNANO SUL RUBICONE ITALIA, con il patrocinio dell'avv. PALAZZI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PIAZZA OTELLO MAGNANI N.31 CESENA
- resistente
IN PUNTO A: scioglimento del matrimonio civile
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1
Il Tribunale
visti la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 02.10.2010 a Savignano sul Rubicone e dai predetti formalizzata nelle note depositate il
05.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 18/03/2024 ed il conseguente provvedimento di trasformazione del rito;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del Tribunale di Forlì n.1096/2023 del
20.04.2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nato il figlio (il RIMINI 07/03/2009); Persona_1
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 25.03.2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 02.10.2010 a
Savignano sul Rubicone (FC), tra il IG. e la IG.ra Controparte_1 Controparte_2
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Savignano sul
[...]
Rubicone (FC), al n.15, Part1, Anno 2020, con regime di separazione dei beni e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Sato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2)Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione presso la Per_1
madre, nella casa coniugale, con la possibilità per il padre di frequentare liberamente il figlio, compatibilmente con gli impegni lavorativi, scolastici ed extrascolastici, con la previsione di un fine settimana alternato nel quale potrà pernottare presso il padre, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie avendo cura di anno in anno di alternare il giorno di Natale e quello di capodanno, nonché tre giorni durante le festività pasquali
2 comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di pasqua o il lunedì dell'angelo. Il padre inoltre potrà tenere presso di sé il figlio durante le vacanze estive per un periodo di giorni 15, eventualmente anche non consecutivi, alternativamente nel mese di luglio e nel mese di agosto, previamente concordato con la madre entro il 30 giugno di ogni anno;
tali condizioni, potranno considerarsi ampiamente derogabili e liberamente modificabili fra i genitori. I genitori divorziandi, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione anche sportiva ed alla salute, tenendo conto dei suoi primari bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni. Potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno il figlio con sé, rilasciando sin da ora il reciproco assenso all'espatrio e alla richiesta o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
3) Porre a carico del IG. un contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
per una somma complessiva mensile pari a euro 400,00 (quattrocento,00) con Per_1
obbligo di bonifico entro il giorno 05 di ogni mese, al seguente IBAN:
[...] intestato a con Controparte_2 rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza da parte del minore;
4) Disporre che il Sig. versi nella misura del 50%, tutte le spese Controparte_1
straordinarie inerenti il figlio minore: spese mediche specialistiche (pediatriche specialistiche, oculistiche odontoiatriche), spese scolastiche e le spese regolate secondo il
Protocollo del Tribunale di Forlì. La Sig.ra entro la Controparte_2
fine di ogni mese consegnerà al Sig. il prospetto delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nel mese per il figlio, con allegate le ricevute e le giustificazioni. Il Sig. CP_1
dovrà provvedere a rimborsare dette spese unitamente all'assegno di mantenimento
[...]
del mese successivo, con bonifico nel medesimo IBAN in cui viene versato il mantenimento del figlio.
5) Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra Controparte_1 Controparte_2
che accetta, la sua quota del 50% di proprietà dell'immobile, identificato al
[...]
catasto fabbricati figlio 13 particella 2233 sub 29; 7 e 51 sito a Savignano sul Rubicone (FC) in via 9 maggio 1978 n.1, ora in loro comproprietà e adibito a casa coniugale. Con tale cessione, la IG.ra si accollerà l'intera rata di mutuo Controparte_2
già esistente sull'immobile, con liberazione totale del IG. All'atto della Controparte_1
3 cessione che sarà effettuato presso un notaio, la IG.ra , Controparte_2
corrisponderà al IG. la somma di euro 22.000,00 a compensazione di rate Controparte_1 di mutuo versate dal IG. all'atto dell'acquisto dell'immobile. CP_1
6) le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa alimentare, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
7) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
-rilevato che sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spese legali, stante altresì l'accordo delle parti in tal senso;
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente provvedendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 2 ottobre 2010 in Savignano sul Rubicone tra nata in [...] il Parte_1
03/03/1976, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Savignano sul Rubicone di procedere all'annotazione della presente sentenza successivamente al passaggio in giudicato (Anno
2010 Atto n° 15 Parte I); dichiara che perde il diritto di Parte_1
aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di conIGlio del 26.05.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
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