Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri" allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri" allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.