Articolo 1 della Legge 9 marzo 1961, n. 278
Articolo 2
Versione
11 maggio 1961
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Societa' nazionale "Dante Alighieri" allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attivita' all'estero in conformita' dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 11 maggio 1961