TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1882 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1882 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FATICONI MAURIZIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.07.2024 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente, Parte_2
, ha esposto che in data 30.05.2024 l' competente per territorio gli comunicava la
[...] CP_1 revoca del beneficio con la seguente motivazione “revoca beneficio per mancata comunicazione occupazionale entro 30 gg”, con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito dal mese di febbraio 2023 al mese di aprile 2023 pari ad € 3.990,00.
Rilevava che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo poiché alcuno dei componenti del nucleo familiare beneficiario del RdC era stato avviato al lavoro. Dedicando e documentando altresì la sussistenza di tutti i requisiti reddituali previsti dalla legge, concludeva come segue:
“revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace la nota di indebito del 30.05.2024 trasmessa dalla sede di Latina, per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
In ogni caso CP_1 condannare l' , in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di quanto dovesse Controparte_2
risultare essere stato trattenuto indebitamente, sulla prestazione intestata alla sig.ra
[...]
. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio l' , ha evidenziato di aver riscontrato un incremento del reddito CP_1
familiare quale conseguenza della variazione occupazionale di uno dei componenti del nucleo medesimo, non comunicata all'Istituto: trattasi, come si evince dalla relazione istruttoria della rioccupazione lavorativa di , che l'Istituto qualifica quale “genitore non coniugato Persona_1
e non convivente”, riferendosi al quadro D della DSU presentata dalla ricorrente medesima.
Ritiene pertanto che, facendo parte anch'egli della scala di equivalenza di cui al d.P.R. n. 159/2013
(recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, tale variazioni reddituale non tempestivamente comunicata comporti la decadenza dal beneficio.
L' provvedeva quindi alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 7, co. 3 e 4 D.L. 4/2019 e alla CP_2 quantificazione e contestazione dell'indebito dell'importo di € 3.990,00 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente corrisposto.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso vinte le spese.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025, la causa è stata istruita in via documentale e decisa, dopo il deposito di note di trattazione scritta, nei termini che seguono con la presente sentenza.
La pretesa restitutoria ha ad oggetto gli importi erogati dall' alla ricorrente dal mese di CP_1 febbraio 2023 al mese di aprile 2023 pari ad € 3.990,00, a titolo di reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell'Istituto al ripristino della prestazione revocata.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
La motivazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza risiede nella mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg, in violazione dell'art 8 commi 8 e 9 L.
26/2019. Seppur formulato in maniera generica, non facendo riferimento alla variazione occupazionale che si sarebbe dovuta comunicare e da cui è scaturito l'indebito, la relazione istruttoria allegata alla memoria di costituzione consente di ritenere che si faccia riferimento alla variazione CP_1
occupazionale di tale che la stessa ritiene facente parte del nucleo familiare Persona_1 CP_1
della ricorrente, in qualità di genitore non coniugato e non convivente dei quattro figli iscritti nel nucleo della ricorrente.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie è disciplinata dall'art 3 co 8 e co 9 L. 26/2019. L'art 3 co. 8 statuisce: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
Mentre il comma 9 stabilisce : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il 3 giorno antecedente all'inizio della CP_1 stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente “.
Inoltre la norma contenuta nel successivo art. 7 della stessa legge- rubricato in sanzioni, in particolare ai commi 4 e 5 afferma: “ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni 4 mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore…;
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
Ebbene, l'Istituto previdenziale ha errato nell'individuare quale genitore non Persona_1
convivente e non coniugato: si è infatti basata sulla DSU di riferimento nella quale, come si legge testualmente nella relazione istruttoria allegata in atti, “il quadro D risulta compilato con
l'indicazione dei dati del sig. indicato giustappunto, quale genitore non coniugato con Per_1 diversa residenza”.
A bene vedere però il citato quadro indica quale genitore non convivente il sig. – Persona_2
persona altra e diversa rispetto a – che, come dichiarato peraltro dalla ricorrente, Persona_1
non è genitore di alcuno dei figli facenti parte del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, peraltro offerto dalla stessa difesa dell' , rende inconfutabile la tesi auspicata dalla CP_2
difesa della parte ricorrente.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede. - dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 30.05.2024, per l'effetto, dichiara non CP_1
dovute le somme così come richieste;
CP_
- condanna l' a restituire alla parte ricorrente le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al punto che precede;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre 6 accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 28.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1882 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1882 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to FATICONI MAURIZIO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.07.2024 e ritualmente notificato a controparte, la ricorrente, Parte_2
, ha esposto che in data 30.05.2024 l' competente per territorio gli comunicava la
[...] CP_1 revoca del beneficio con la seguente motivazione “revoca beneficio per mancata comunicazione occupazionale entro 30 gg”, con richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito dal mese di febbraio 2023 al mese di aprile 2023 pari ad € 3.990,00.
Rilevava che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo poiché alcuno dei componenti del nucleo familiare beneficiario del RdC era stato avviato al lavoro. Dedicando e documentando altresì la sussistenza di tutti i requisiti reddituali previsti dalla legge, concludeva come segue:
“revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace la nota di indebito del 30.05.2024 trasmessa dalla sede di Latina, per tutte le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
In ogni caso CP_1 condannare l' , in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di quanto dovesse Controparte_2
risultare essere stato trattenuto indebitamente, sulla prestazione intestata alla sig.ra
[...]
. Pt_1
Radicatosi il contraddittorio l' , ha evidenziato di aver riscontrato un incremento del reddito CP_1
familiare quale conseguenza della variazione occupazionale di uno dei componenti del nucleo medesimo, non comunicata all'Istituto: trattasi, come si evince dalla relazione istruttoria della rioccupazione lavorativa di , che l'Istituto qualifica quale “genitore non coniugato Persona_1
e non convivente”, riferendosi al quadro D della DSU presentata dalla ricorrente medesima.
Ritiene pertanto che, facendo parte anch'egli della scala di equivalenza di cui al d.P.R. n. 159/2013
(recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, tale variazioni reddituale non tempestivamente comunicata comporti la decadenza dal beneficio.
L' provvedeva quindi alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 7, co. 3 e 4 D.L. 4/2019 e alla CP_2 quantificazione e contestazione dell'indebito dell'importo di € 3.990,00 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente corrisposto.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso vinte le spese.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.02.2025, la causa è stata istruita in via documentale e decisa, dopo il deposito di note di trattazione scritta, nei termini che seguono con la presente sentenza.
La pretesa restitutoria ha ad oggetto gli importi erogati dall' alla ricorrente dal mese di CP_1 febbraio 2023 al mese di aprile 2023 pari ad € 3.990,00, a titolo di reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell'Istituto al ripristino della prestazione revocata.
La domanda proposta è fondata, e risulta meritevole di accoglimento.
La motivazione della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza risiede nella mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg, in violazione dell'art 8 commi 8 e 9 L.
26/2019. Seppur formulato in maniera generica, non facendo riferimento alla variazione occupazionale che si sarebbe dovuta comunicare e da cui è scaturito l'indebito, la relazione istruttoria allegata alla memoria di costituzione consente di ritenere che si faccia riferimento alla variazione CP_1
occupazionale di tale che la stessa ritiene facente parte del nucleo familiare Persona_1 CP_1
della ricorrente, in qualità di genitore non coniugato e non convivente dei quattro figli iscritti nel nucleo della ricorrente.
Ciò posto, si rileva che la fattispecie è disciplinata dall'art 3 co 8 e co 9 L. 26/2019. L'art 3 co. 8 statuisce: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette CP_1
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
Mentre il comma 9 stabilisce : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro il 3 giorno antecedente all'inizio della CP_1 stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette
l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente “.
Inoltre la norma contenuta nel successivo art. 7 della stessa legge- rubricato in sanzioni, in particolare ai commi 4 e 5 afferma: “ Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni 4 mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore…;
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
Ebbene, l'Istituto previdenziale ha errato nell'individuare quale genitore non Persona_1
convivente e non coniugato: si è infatti basata sulla DSU di riferimento nella quale, come si legge testualmente nella relazione istruttoria allegata in atti, “il quadro D risulta compilato con
l'indicazione dei dati del sig. indicato giustappunto, quale genitore non coniugato con Per_1 diversa residenza”.
A bene vedere però il citato quadro indica quale genitore non convivente il sig. – Persona_2
persona altra e diversa rispetto a – che, come dichiarato peraltro dalla ricorrente, Persona_1
non è genitore di alcuno dei figli facenti parte del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
Ad avviso dell'odierno Giudicante, pertanto, il supporto della prova documentale di quanto innanzi esposto, peraltro offerto dalla stessa difesa dell' , rende inconfutabile la tesi auspicata dalla CP_2
difesa della parte ricorrente.
Ne discende che il provvedimento di indebito odiernamente impugnato è illegittimo, con conseguente accoglimento della domanda.
Le spese, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del suo valore, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede. - dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' del 30.05.2024, per l'effetto, dichiara non CP_1
dovute le somme così come richieste;
CP_
- condanna l' a restituire alla parte ricorrente le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al punto che precede;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.769,00, oltre 6 accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 28.03.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri