Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02065/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2025, proposto da
Azienda Agricola LE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Scuderi e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
AV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Beltrani, Alessandra Levito Negrini e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1304 del 22.04.2025, passata in giudicato, con la quale, nei limiti delle censure ritenute fondate, sono stati annullati gli atti concernenti la procedura d’asta bandita dall’Agenzia del Demanio per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “EX DEPOSITO XIRUMI” sito in Augusta (SR), giusta avviso n.1329 del 17.10.2023 R.I., assegnato a AV s.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Catania e di AV s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SC FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Agricola LE s.r.l. è proprietaria di un appezzamento di terreno in Contrada Piano Camera ad Augusta (SR), esteso per oltre 170 ettari, destinato ad attività agrumicola.
Nelle immediate adiacenze si trova una vasta area di circa mq. 282.600, oggi riportata in catasto al foglio n. 28, particelle 427 e 428, la quale, unitariamente identificata come “Ex Deposito Munizioni Xirumi”, si compone di un compendio immobiliare più esteso (denominato Cascina Camera), di alcuni ruderi militari in disuso e di venti magazzini interrati, variamente dislocati fra le due particelle, quella sita più a nord (427) e quella a sud (428).
Detta area è stata originariamente destinata a usi militari ed è appartenuta al Demanio Pubblico - Ramo Marina Militare sino alla sua sdemanializzazione, disposta con decreto interdirettoriale nel 2018, che ne ha sancito il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato e a cui ha fatto seguito, nel 2019, il trasferimento all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia (e in particolare all’ufficio dei Servizi Territoriali Sicilia - Catania). Il compendio immobiliare, per oltre un trentennio, e cioè dal 1986 al 2019, è stato concesso, nella sua unitarietà funzionale, ininterrottamente e senza alcuna previa procedura ad evidenza pubblica - ovvero sempre a trattativa privata/diretta - a Italesplosivi s.p.a., a cui è poi subentrata la società AV s.p.a.
Entrambe le società lo hanno adibito ad attività produttiva e di deposito di materiali esplosivi.
L’Azienda Agricola LE s.r.l., interessata ad acquisire tale area adiacente al proprio appezzamento di terreno, con nota del 19-21.02.2019 ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia la propria manifestazione di interesse all’ottenimento dell’area stessa in locazione o concessione o in acquisto.
La suddetta Direzione Regionale, confermando, con nota del 26.02.2019, che il rapporto con AV s.p.a. sarebbe venuto a scadere alla data del 30.04.2019, ha rappresentato che, essendo “ in relazione al bene de quo…pervenute più manifestazioni di interesse alla concessione/locazione, la Scrivente procederà con l’indizione della procedura ad evidenza pubblica ai sensi della L.296/2005 ..”, come da comunicazione già inviata alla stessa AV s.p.a. con nota 7.02.2019, impugnata da quest’ultima con ricorso proposto innanzi a questa Sezione staccata del T.A.R. Sicilia, cui ha fatto seguito la sentenza di respingimento n. 3427 del 17.12.2020.
A oltre un anno dalla scadenza contrattuale con AV s.p.a., senza che fosse indetta alcuna procedura ad evidenza pubblica, in data 12.02.2021 l’Azienda agricola LE s.r.l. ha presentato alla Direzione Regionale un’ulteriore istanza con cui ha chiesto: (i) in via principale, di poter acquistare il predetto compendio immobiliare a trattativa privata; (ii) in via subordinata, di procedere all’indizione della procedura competitiva ed evidenziale per la dismissione del compendio.
In data 5.07.2021 la Direzione Regionale ha informato la società dell’avvenuta pubblicazione, in data 7.06.2021, dell’avviso d'asta prot. R.I. n. 808/2021 relativo alla vendita d’una pluralità di immobili dello Stato, fra cui quelli rientranti in una delle due particelle che compongono il compendio immobiliare per cui è causa (part. n. 428), corrispondente all’Area Nord, avente superficie complessiva di 177.618 mq (e tredici magazzini interrati ivi insistenti), posta in vendita per un prezzo complessivo a base d’asta di € 518.650,00.
Tale avviso è stato impugnato distintamente dall’Azienda agricola LE s.r.l. e da AV s.p.a. innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, cui hanno fatto seguito il decreto presidenziale n. 453/2023 e la sentenza n. 2949/2023, rispettivamente di improcedibilità e di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Non ricevendo riscontro in ordine all’istanza presentata in data 12.02.2021, con ricorso notificato il 26.10.2021 (R.G. n. 1733/2021) l’Azienda agricola LE s.r.l. ha esperito innanzi a questa Sezione staccata del T.A.R. Sicilia ricorso avverso il silenzio, accolto parzialmente con sentenza n. 647 del 3.03.2022 con specifico riguardo alla particella n. 427, rispetto alla quale l’istanza era rimasta priva di riscontro.
La società ha quindi sollecitato l’esecuzione di tale sentenza, notificata il 16.03.2022, con cui ha formalmente reiterato la propria proposta d’acquisto anche per la particella 428. Ha fatto seguito il riscontro da parte della Direzionale Regionale dell’Agenzia del Demanio in data 14.09.2022 con nota prot. n. 14090/2022, con la quale l’Amministrazione ha rigettato le richieste fino a quel momento avanzate da chi ricorre in giudizio.
La stessa Amministrazione ha parimenti negato a AV s.p.a., con nota del 9.02.2022, l’acquisizione diretta e a trattativa privata del predetto compendio immobiliare.
Entrambe le note sono state separatamente impugnate innanzi a questa Sezione staccata del T.A.R. Sicilia dalle due società, cui hanno fatto seguito: (i) la sentenza n. 1593/2023, con la quale è stato respinto, dichiarandolo in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso di Privisani s.p.a.; (ii) la sentenza n. 1595/2023, con cui è stato in parte accolto il ricorso dell’odierna ricorrente principale, con ordine all’Amministrazione demaniale di provvedere all’indizione della procedura competitiva per riassegnare il compendio immobiliare.
Con nota prot. n. 16910 del 19.10.2023 la Direzionale Regionale del Demanio ha comunicato di aver pubblicato un nuovo avviso d’asta, identificato come R.I. n.1329 del 17.10.2023, per un unico lotto riferito alla vendita dell’intero compendio immobiliare (e dunque di entrambe le particelle 427 e 428).
L’Azienda agricola LE è stata dichiarata contraente/aggiudicataria “provvisoria”, avendo formulato la migliore offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta, con la precisazione – mutuata dall’avviso – che “ la suddetta individuazione non potrà ritenersi definitiva in quanto resta condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto ”.
Con nota-pec del 12.01.2024, prot. n. 562 la Direzione ha comunicato alla società odierna ricorrente di aver sospeso l’iter procedurale, in attesa che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania rendesse il parere che le era stato medio tempore richiesto, concernente la titolarità in capo a AV s.p.a. del diritto di prelazione vantato da quest’ultima in gara.
In data 15.02.2024, con la nota prot. n. 2822 la Direzione Regionale ha invitato AV s.p.a. “ in qualità di soggetto che si trova nel godimento del bene oggetto di alienazione e in considerazione che risultano soddisfatti i crediti richiesti dall’Amministrazione, a comunicare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, se intenda esercitare il diritto di prelazione all’acquisto del ... descritto immobile, al prezzo pari ad € 911.500,00 (euro novecentoundicimilacinquecento//00), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 438, della legge n. 311/2004 ”.
Con nota del 16.02.2024 la società LE ha contestato l’operato demaniale con una ulteriore nota, trasmessa a mezzo pec, con cui ha invitato l’Amministrazione demaniale a voler immediatamente sospendere il sub-procedimento per l’esercizio del predetto diritto di prelazione da parte di AV s.p.a.; a tale nota ha fatto seguito la pec del 26.02.2024, con cui la Direzione Regionale ha trasmesso il parere medio tempore reso dall’Avvocatura dello Stato e ha comunicato l’ulteriore sospensione della procedura di aggiudicazione definitiva, in attesa di un nuovo parere chiesto all’Avvocatura dello Stato di Catania.
Con ricorso iscritto al n. 759/2024 R.G. di questo Tribunale l’Azienda agricola LE ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) la nota prot. n. 2822 del 15.02.2024 (in pari data trasmessa a mezzo pec) con cui l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Catania, nel contesto della procedura d’asta bandita per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex deposito Xirumi” sito in Augusta (SR), giusta avviso n. 1329 del 17.10.2023 R.I. ed ai fini della sua “aggiudicazione definitiva”, ha interrotto il medesimo procedimento d’asta e ha invitato la AV s.p.a. ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 1, comma 438, della L. n. 311/2004, “ in qualità di soggetto che si trova nel godimento del bene oggetto di alienazione ”; 2) ogni ulteriore atto o provvedimento, anche endoprocedimentale o istruttorio, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto alla ricorrente, compreso - ove occorra - il presupposto parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania del 29.01.2024.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti l’Azienda agricola LE ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) la nota prot. n. 9314 del 24.05.2024 (in pari data trasmessa a mezzo pec) con cui l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Catania, nel contesto della procedura d’asta bandita per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex deposito Xirumi” sito in Augusta (SR), giusta avviso n.1329 del 17.10.2023 R.I. ed ai fini della sua “aggiudicazione definitiva”, ha comunicato alla AV s.p.a. di “ accogliere la prelazione ex art. 1 comma 438 della L. n. 311/2004, dalla stessa esercitata nei termini di legge e, da ultimo, ribadita con nota prot. n. 3501 del 23.02.2024 per l’acquisto del bene indicato in oggetto al prezzo complessivo di €. 911.500,00 (novecentoundicimilacinquecentoeuro) ”; 2) la nota prot. n. 9316 del 24.05.2024 (in pari data trasmessa a mezzo pec) con cui l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia - Servizi Territoriali Sicilia - Catania, nel contesto della procedura d’asta bandita per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex Deposito Xirumi” sito in Augusta (SR), giusta avviso n. 1329 del 17.10.2023 R.I., ha comunicato alla ricorrente Azienda Agricola LE s.r.l. “ che non si procederà all’aggiudicazione definitiva del bene in questione in favore della stessa avendo (la Direzione Regionale Sicilia) accolto la prelazione ex art. 1 comma 438 della L. n. 311/2004 esercitata da NI S.p.A. nei termini di legge e, da ultimo, ribadita con nota prot. n. 3501 del 23.02.2024 per l’acquisto del bene indicato in oggetto al prezzo complessivo di €. 911.500,00 (novecentoundicimilacinquecentoeuro) ”; 3) il presupposto parere legale reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nota assunta al prot. n. 8547 del 14.05.2024, menzionato nelle note sub 1) e 2), ma non trascritto né tanto meno contestualmente trasmesso (e dunque allo stato sconosciuto alla ricorrente); 4) ogni ulteriore atto o provvedimento, anche endoprocedimentale o istruttorio, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto alla ricorrente.
Con ricorso incidentale AV s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dei relativi effetti, il verbale di gara del 19.12.2023 nella parte in cui, aggiudicando provvisoriamente l’asta alla ricorrente principale, non l’ha esclusa dalla competizione, nonché tutti gli atti connessi che presuppongono come legittima la sua partecipazione.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti l’Azienda Agricola LE s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, oltre agli atti già gravati con i precedenti ricorsi, i seguenti atti: 1) il secondo parere legale reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, giusta nota assunta al prot. n. 8547 del 14.05.2024, nel contesto della procedura d’asta bandita dalla resistente, per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex Deposito Xirumi” sito in Augusta (SR), giusta avviso n.1329 del 17.10.2023 R.I. (già gravato col primo ricorso per motivi aggiunti); 2) la corrispondenza intercorsa, nel contesto della medesima procedura d’asta, con la società AV s.p.a.
Con sentenza n. 1304 del 22.04.2025 questa Sezione ha accolto il principale introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti presentati dall’Azienda Agricola LE s.r.l., con conseguente annullamento degli atti impugnati, facendosi salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione procedente nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute in tale pronuncia. Il ricorso incidentale, invece, in quanto infondato, è stato rigettato.
Con la citata sentenza la Sezione, in particolare, ha interpretato l’art. 1, comma 438, della L. n. 311/2004 nel senso di ritenere che «... consentire l’esercizio del diritto di prelazione a chiunque vanti un potere di fatto sul bene, prescindendosi dalla presenza un legittimo titolo di godimento, potrebbe condurre, materialmente, a riconoscere tale diritto anche in favore di chi, oltre a non disporre di un valido titolo sulla res, possa astrattamente versare in una situazione di mala fede rispetto al proprio “godimento”. Se portato alle estreme conseguenze, tale approccio ermeneutico condurrebbe ad approdi applicativi in contrasto con il principio di legalità e con la logica di perseguimento dell’interesse pubblico che pervadono l’agere pubblicistico, risultando abnorme, sul piano teleologico, una interpretazione che “riempisse” di contenuto una formulazione legislativa al punto da riconoscere il diritto di prelazione in favore di coloro che, in concreto, occupino abusivamente un dato cespite immobiliare. Guardando, infatti, alla ratio legis, non può ritenersi che l’amministrazione procedente possa alienare il bene a chi, avendone il godimento – sia in forma titolata sia senza titolo, sia versando in una situazione di buona fede o male fede – risulti “esclusivamente” in regola con i pagamenti che discendono dall’utilizzo del bene, come se tale condotta richiesta espressamente al privato costituisca l’unica da valorizzare ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione; tale impostazione, ad avviso del Collegio, finirebbe per dare la stura e incentivare, negli effetti, larvate forme di occupazione abusiva degli immobili, dalle quali i privati potrebbero comunque trarre il presupposto per esercitare il diritto di prelazione qui in discussione ».
La Sezione, quindi, ha evidenziato che AV s.p.a. avesse continuato a godere dell’immobile “... in assenza di un legittimo titolo di occupazione, attesa la scadenza del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti ”, statuendo, conseguentemente, che “ Il riconoscimento, in suo favore, del diritto di prelazione previsto dall’art. 1, comma 438, della L. n. 311/2004, è avvenuto, pertanto, in violazione del predetto disposto normativo, dandosi rilievo giuridico a una situazione di godimento di fatto che, ad avviso di questo organo giudicante, si colloca al di fuori del campo applicativo della disposizione ”.
2. Il suddetto pronunciamento che ha definito il giudizio sopra descritto è stato regolarmente notificato a cura dell’Azienda Agricola LE s.r.l., a mezzo pec, in data 8.05.2025, alle altre parti processuali e dunque ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a..
In assenza di impugnazione delle parti interessate, la pronuncia è passata in giudicato in data 7.07.2025, come da relativa certificazione rilasciata da questo Tribunale in data 2.10.2025.
Con nota pec del successivo 25.07.2025 l’Azienda Agricola LE s.r.l. ha formalmente invitato e diffidato la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio al compimento di tutte le ulteriori attività necessarie a dare piena e corretta attuazione al dictum giurisdizionale, chiedendo di “ rinnovare, emendare e rimuovere tutti gli illegittimi atti, sia amministrativi che negoziali, sin qui adottati e posti in essere, che possano in qualsiasi modo frapporsi alla legittima e a tal punto doverosa attribuzione all’Azienda Agricola VALLEVERDE del bene della vita da essa ambito, col trasferimento a suo favore del compendio immobiliare posto in vendita, quale esito diretto, immediato e finale della stessa procedura d’asta e dell’aggiudicazione provvisoria già disposta a suo favore (fatti salvi i soli pagamenti ancora dovuti e le verifiche di legge in passato pretermesse a causa delle viziate determinazioni già annullate dal TAR Catania) ”.
Mediante tale diffida l’Azienda Agricola LE s.r.l. ha altresì precisato che “ anche il contratto di compravendita medio tempore sottoscritto con la NI (fosse) rimasto di certo irrimediabilmente travolto dal citato giudicato amministrativo che ha già inciso, annullandoli ex tunc, sugli atti della procedura evidenziale presupposti al trasferimento della proprietà a favore della controparte; e che pertanto nella specie occorra altresì addivenire al suo formale e definitivo scioglimento in via consensuale e/o iure imperii, anche mediante unilaterale recesso, ritiro o presa d’atto dei radicali ed originari vizi che ormai lo inficiano, rendendolo privo di qualsiasi causa, giustificazione, efficacia e validità, anche civilistica ”.
3. In assenza di riscontro da parte dell’Amministrazione procedente, con ricorso notificato in data 7.10.2025 e depositato il 9.10.2025 l’Azienda Agricola LE s.r.l. ha chiesto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare l’inottemperanza da parte dell’Agenzia del Demanio agli obblighi discendenti dal giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 1304/2025;
- per l’effetto, ordinare alla medesima Amministrazione di dare piena ed integrale attuazione, esecuzione ed ottemperanza al predetto giudicato amministrativo, adottando ogni atto e/o comportamento a ciò necessario, e con ogni connessa ed opportuna statuizione, anche e se del caso ai fini esecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 1, lettera a), c.p.a.;
- dichiarare altresì, anche in via incidentale, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 112, comma 1 e 114, comma 6, c.p.a., l’intervenuta inefficacia e/o invalidità e/o caducazione del contratto di compravendita che l’Amministrazione ha stipulato con la società AV s.p.a. in data 30.08.2024;
- nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione procedente, un commissario ad acta che possa provvedere in via sostitutiva a dare piena e completa ottemperanza al giudicato amministrativo formatosi fra le parti;
- condannare altresì l’Amministrazione intimata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento a favore di parte ricorrente di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
3.1. A sostegno della propria domanda processuale la ricorrente sostiene che, in esecuzione del giudicato scaturente dalla predetta sentenza n. 1304/2025, l’Agenzia del Demanio avrebbe dovuto procedere con la formale rinnovazione di tutte le attività amministrative cassate con tale pronuncia, procedendo ad attribuire in via definitiva il medesimo compendio immobiliare a favore dell’Azienda Agricola LE s.r.l., in quanto già dichiarata aggiudicataria provvisoria alla seduta del 19.12.2023, previo scioglimento dal contratto di compravendita stipulato originariamente con AV s.p.a.
4. La Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 17.10.2025.
5. Con memoria di costituzione dell’8.11.2025 AV s.p.a., parte controinteressata, ha chiesto il rigetto della domanda processuale e, con successiva memoria del 13.12.2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi di tale giudizio, rilevando che la sentenza ottemperanda abbia disposto, nello specifico, il solo annullamento degli atti impugnati, senza incidere sul contratto di compravendita stipulato dalla stessa AV s.p.a. con l’Amministrazione resistente.
Viene altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda di dichiarazione di inefficacia di tale contratto, evidenziandosi che l'unica tutela astrattamente configurabile per la società ricorrente sia quella risarcitoria da far valere davanti al giudice ordinario competente.
È altresì osservato che AV s.p.a. verserebbe in una posizione di buona fede rispetto ai diritti acquisiti mediante la stipulazione di tale contratto e che la stessa parte ricorrente, avendo scelto di non impugnare il predetto negozio nel giudizio amministrativo a monte non possa chiedere in sede di ottemperanza di intervenire sulla sua efficacia.
6. In data 24.12.2025 la società ricorrente e l’Agenzia del Demanio hanno versato in atti la nota prot. n. 21577 del 18.12.2025, con la quale l’Amministrazione resistente rappresenta a AV s.p.a., e, per conoscenza, alla parte che ricorre in giudizio, che per effetto della sentenza n. 1304/2025 di questo Tribunale “... l’atto di trasferimento della proprietà deve considerarsi tamquam non esset, per radicale difetto di tutti gli atti presupposti e, pertanto giuridicamente privo di validità ed effetti ex tunc, con ogni conseguenza di legge. Pertanto, con la presente si comunica formalmente che, ai fini dell’esecuzione degli adempimenti di competenza e della piena conoscibilità degli atti adottati dall’Amministrazione, è stata emanata la Determina Direttoriale prot. n. 2198 del 18/12/2025 che si trasmette in allegato ”.
Con tale Determina n. 2198 del 18.12.2025, parimenti versata in atti, il Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, in esecuzione del predetto titolo giudiziale, ha disposto, in particolare:
(i) l’inefficacia del contratto di compravendita Rep. n. 60.002 Racc. n. 15.940 del 30.08.2024 stipulato con AV s.p.a.;
(ii) l’avvio del procedimento di rilascio dell’immobile da parte di quest’ultima, diffidando la stessa a procedere alla sua liberazione entro un termine perentorio;
(iii) di procedere, successivamente, con l’aggiudicazione definitiva del bene in favore di LE s.r.l., al prezzo offerto in sede di gara, e alla conseguente stipula del rogito, previe verifiche di legge.
7. Con memoria del 29.12.2025 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, rilevando, in particolare, che la Determina n. 2198/2025 adottata dall’Agenzia del Demanio non risulti satisfattiva della pretesa fatta valere con il presente giudizio.
La parte ha altresì replicato alle eccezioni e controdeduzioni sollevate dalla parte controinteressata, ulteriormente declinando le proprie doglianze.
8. Con memoria del 29.12.2025 l’Agenzia del Demanio ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare le spese di giudizio, rilevando che la tardiva adozione della Determina n. 2198/2025 sia da imputarsi alla necessità di individuare, con il supporto dell’Avvocatura dello Stato, il corretto iter amministrativo per dare corretta esecuzione alla sentenza ottemperanda.
L’Amministrazione che resiste in giudizio ha altresì rilevato che, secondo la propria interpretazione del giudicato scaturente dalla suddetta pronuncia – fermo il travolgimento degli effetti del contratto stipulato con AV s.p.a. – “ Il riesercizio del potere amministrativo non può, dunque, non concretarsi nel prosieguo della gara e il suo innesto deve necessariamente rinvenirsi nella valutazione delle offerte rese durante la prima (e unica) seduta d’asta. Già sin d’ora si precisa che tale direzione è obbligata dalla circostanza che AV S.p.A., non è stata estromessa dalla gara, con ciò conservando un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura già indetta, pur non potendo sostanzialmente aspirare all’aggiudicazione del bene della vita, per essa ormai irraggiungibile ”.
9. Con memoria di replica del 3.01.2026 la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande processuali.
10. Con richiesta di passaggio in decisione senza discussione del 7.01.2025 AV s.p.a. ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce dell’attività amministrativa di esecuzione del giudicato posta in essere dall’Amministrazione resistente.
11. Alla camera di consiglio del 14.01.2026, presenti i difensori della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Deve preliminarmente rilevarsi che l’atto “Passaggio in decisione senza discussione da remoto”, contenente controdeduzioni difensive e, quindi, avente valore sostanziale di memoria di replica, è stato depositato da AV s.p.a. oltre i termini perentori di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3 del c.p.a., e, conseguentemente, non è utilizzabile ai fini del decidere.
13. Atteso che la parte ricorrente insiste per l’accoglimento, nel merito, delle proprie domande processuali, deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti oggettivi del giudizio di ottemperanza sollevata dalla parte controinteressata, la quale è infondata.
13.1. A fini di inquadramento sistematico è utile precisare che, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, “... l'Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'an ed il quando, ma esclusivamente in ordine al quomodo. Tale ultima precisazione va tuttavia mediata attraverso il filtro del contenuto concreto della sentenza da ottemperare. Pur tenendo evidentemente fermo il limite invalicabile del giudicato, che rende ontologicamente estraneo all'alveo dei giudizi de quibus il riesame di questioni già compiutamente definite, è evidente infatti che gli stessi implicano un margine di cognizione intrinseco condizionato dallo sviluppo motivazionale della pronuncia ad essi sottesa ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072).
Costituisce dunque principio ormai consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale « il giudice dell'ottemperanza può arricchire, integrare e dettagliare le argomentazioni rese in sede di cognizione dagli organi della giustizia amministrativa. In altri termini, il contenuto conformativo del dictum giudiziale può essere precisato in termini non di sola "esecuzione", ma più propriamente di "attuazione" in senso stretto, purché evidentemente se ne ravvisi la necessità anche in funzione propulsiva del corretto operato della P.A., dando così effettività alle tutele esperite, senza nel contempo né stravolgere, ovvero semplicemente modificare, il giudicato originario, né, men che meno, invadere competenze riservate alla discrezionalità amministrativa » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072, già citata).
Sul punto si è pronunciata anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11), evidenziando che “... la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice dell'ottemperanza - nell'ambito di quell'attività in cui si sostanzia l'istituto del giudicato a formazione progressiva - non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni 'integrative', ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale ” (cfr. par. 58 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2016).
Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, è chiamato, in prima battuta, ad effettuare un’esatta perimetrazione del contenuto della sentenza da eseguire, che ha, come noto, effetti sia ripristinatori, consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, sia conformativi in senso stretto.
Rispetto agli effetti conformativi della pronuncia da eseguire, in particolare, deve verificarsi, in concreto, se l’inerzia dell’amministrazione, così come eventuali comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato dalla stessa tenuti, ne costituiscono nella sostanza un’elusione, piuttosto che una violazione.
Lo scrutinio chiesto a questo Tribunale dalla parte ricorrente mediante il presente ricorso – il cui pieno accoglimento continua ad essere richiesto dalla società LE anche a seguito dell’adozione, da parte dell’Agenzia del Demanio, della Determina n. 2198 del 18.12.2025 –, ad avviso del Collegio, ha ad oggetto, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella sentenza ottemperanda, la possibile elusione o violazione del decisum annullatorio di tale pronuncia e, pertanto, correttamente, è da farsi rientrare nel perimetro del giudizio di ottemperanza.
14. L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla stessa parte controinteressata è invece da ritenersi superata alla luce della dichiarazione di inefficacia del contratto disposta dall’Agenzia del Demanio con la Determina n. 2198 del 18.12.2025, la quale rende ultronea, di conseguenza, una pronuncia di questo Tribunale sulla predetta eccezione.
15. Ciò posto, ai fini della trattazione del merito del ricorso giova perimetrare, in prima battuta, gli effetti scaturenti dal titolo giudiziale per cui è causa, al fine di verificare, in concreto, se mediante la Determina n. 2198 del 18.12.2025 a firma del Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio sia stata data corretta esecuzione, o meno, alle statuizioni promananti dalla sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione.
15.1. Ebbene, la sentenza n. 1304/2025 emessa da questo Tribunale, della cui - ad oggi - incompleta esecuzione si lamenta la parte che ricorre in giudizio, ha innanzitutto prodotto effetti tipicamente ripristinatori, determinati dalla caducazione degli atti impugnati mediante il ricorso all’uopo presentato dalla società odierna ricorrente nell’originario giudizio di cognizione. Con tale pronuncia, nello specifico, sono stati annullati – tra gli altri – i seguenti atti adottati dall’Agenzia del Demanio nell’ambito della procedura d’asta bandita per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex deposito Xirumi” sito in Augusta (SR), giusta avviso n. 1329 del 17.10.2023:
(i) la nota prot. n. 2822 del 15.02.2024, con cui la Direzione Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio, dopo aver disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’Azienda Agricola LE s.r.l. in data 19.12.2023, ha invitato la AV s.p.a. ad esercitare diritto di prelazione ai sensi dell’art. 1, comma 438, della L. n. 311/2004, “ in qualità di soggetto che si trova nel godimento del bene oggetto di alienazione ”;
(ii) la nota prot. n. 9314 del 24.05.2024, con cui la stessa Amministrazione ha comunicato alla AV s.p.a. di “ accogliere la prelazione ex art. 1 comma 438 della L. n. 311/2004, dalla stessa esercitata nei termini di legge e, da ultimo, ribadita con nota prot. n. 3501 del 23.02.2024 per l’acquisto del bene indicato in oggetto al prezzo complessivo di €. 911.500,00 (novecentoundicimilacinquecentoeuro) ”;
(iii) la nota prot. n. 9316 del 24.05.2024, con cui l’Amministrazione ha comunicato all’Azienda Agricola LE s.r.l. “ che non si procederà all’aggiudicazione definitiva del bene in questione in favore della stessa avendo (la Direzione Regionale Sicilia) accolto la prelazione ex art. 1 comma 438 della L.n. 311/2004 esercitata da NI S.p.A. nei termini di legge e, da ultimo, ribadita con nota prot. n. 3501 del 23.02.2024 per l’acquisto del bene indicato in oggetto al prezzo complessivo di €. 911.500,00 (novecentoundicimilacinquecentoeuro) ”.
La caducazione, per via giudiziale, di tali atti, corroborata dall’esplicitazione delle ragioni sottese alla statuizione di illegittimità della condotta amministrativa tenuta dall’Ente in seno a tale procedura, è stata accompagnata da “prescrizioni conformative” riportate nella pronuncia alle quali la stessa Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi, tempestivamente, al fine di dare attuazione al giudicato di cui in epigrafe.
È di tutta evidenza, infatti, che, statuendosi che “ Il riconoscimento, [...], del diritto di prelazione previsto dall’art. 1, comma 438, della L. n. 311/2004, è avvenuto, pertanto, in violazione del predetto disposto normativo, dandosi rilievo giuridico a una situazione di godimento di fatto che, ad avviso di questo organo giudicante, si colloca al di fuori del campo applicativo della disposizione ” (cfr. par. 20.1. della pronuncia), l’Amministrazione, dovendo conformarsi al giudicato, fosse chiamata a operare una regressione procedimentale alla fase della procedura immediatamente precedente a quella dichiarata illegittima da questo Tribunale.
Più concretamente, rimanendo salva l’aggiudicazione provvisoria disposta con verbale di gara del 19.12.2023 in favore dell’Azienda Agricola LE s.r.l., alla luce del rigetto del ricorso incidentale presentato da AV s.p.a. avverso tale atto della procedura, l’Agenzia del Demanio risultava obbligata:
(i) preliminarmente, a intervenire sull’efficacia del contratto stipulato con AV s.p.a. a valle della procedura amministrativo il cui esito finale è stato dichiarato illegittimo dal Giudice amministrativo;
(ii) a riattivare l’iter procedimentale a far data dall’adozione dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’odierna ricorrente [contrariamente a quanto osservato dall’Amministrazione resistente con memoria del 29.12.2025, ove, come sopra già riportato, si afferma che “ Il riesercizio del potere amministrativo non può, dunque, non concretarsi nel prosieguo della gara e il suo innesto deve necessariamente rinvenirsi nella valutazione delle offerte rese durante la prima (e unica) seduta d’asta ”];
(iii) a svolgere le verifiche necessarie al fine di disporre l’aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultima e, in presenza dei requisiti previsti, aggiudicare la procedura d’asta all’Azienda Agricola LE s.r.l., procedendo, quindi, alla conseguente alienazione del compendio immobiliare denominato “Ex deposito Xirumi”.
Mediante la Determina n. 2198 del 18.12.2025, adottata dalla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio in pendenza del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha determinato, nell’ordine, di:
- prendere atto dell’annullamento degli atti ivi riportati e, conseguentemente, degli effetti del giudicato della sentenza n. 1304/2025 resa da questo Tribunale;
- per l’effetto, dichiarare tamquam non esset il contratto di compravendita Rep. n. 60.002 Racc. n. 15.940 del 30.08.2024 stipulato con AV s.p.a. per radicale difetto di tutti gli atti presupposti e, pertanto, giuridicamente privo di validità ed effetti ex tunc con conseguente riacquisizione della titolarità del bene al patrimonio disponibile dello Stato;
- conseguentemente ed ove necessario, promuovere, dinnanzi alle competenti sedi giudiziarie, tutte le iniziative necessarie volte all’ottenimento di un provvedimento confermativo dell’invalidità ed inefficacia ex tunc del suddetto contratto e alla riacquisizione della titolarità del bene in capo allo Stato;
- comunicare a AV s.p.a. gli esiti della pronuncia giudiziale divenuta definitiva, diffidandola, all’uopo: a) ad astenersi da qualsiasi attività, iniziativa o comportamento che presupponga o che faccia affidamento sulla validità dell’atto traslativo divenuto inefficace; b) a non porre in essere atti dispositivi, atti di amministrazione o qualunque altra condotta riferita al bene oggetto del procedimento; c) a collaborare immediatamente con l’Amministrazione al fine di consentire la corretta esecuzione della sentenza;
- ai fini dell’opponibilità a terzi, dare mandato agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate per l’espletamento di ogni formalità presso la Conservatoria dei RR.II.;
- avviare il procedimento di rilascio dell’immobile, diffidando AV s.p.a. alla sua liberazione entro un termine perentorio;
- disporre la contestuale restituzione a AV s.p.a. delle somme versate a titolo di prezzo di acquisto, al netto delle somme quantificate e di oneri anche di natura fiscale dal giorno della caducazione degli effetti del contratto e sino al rilascio del bene o, comunque, sino al trasferimento della proprietà del bene in favore di LE s.r.l.;
- procedere, successivamente, con l’aggiudicazione definitiva del bene in favore di LE s.r.l., al prezzo offerto in sede di gara e alla conseguente stipula del rogito previo espletamento delle verifiche di legge;
- trasmettere tale determina alle parti interessate, agli uffici competenti e a questo Tribunale, per l’immediata esecuzione;
- incaricare il Responsabile dell’UO – STCT delle attività conseguenti e conseguenziali alla presente determina.
15.2. Le determinazioni amministrative contenute nella suddetta Determina, ad avviso del Collegio, concretizzano la consequenziale e corretta esecuzione, per quanto tardiva, delle statuizioni giudiziali contenute nella sentenza n. 1304/2025, in quanto l’Amministrazione resistente:
(i) è intervenuta sull’efficacia del contratto stipulato con AV s.p.a. a valle della procedura amministrativo il cui esito finale è stato dichiarato illegittimo dal Giudice amministrativo, dichiarandolo tamquam non esset e avviando contestualmente il procedimento di rilascio dell’immobile;
(ii) ha disposto la riattivazione dell’iter procedimentale finalizzato all’aggiudicazione definitiva del bene in favore della società ricorrente “... al prezzo offerto in sede di gara e alla conseguente stipula del rogito verifiche di legge ” (cfr. punto 9 della Determina n. 2198/2025), ossia a partire dal segmento procedurale dell’aggiudicazione provvisoria disposta, originariamente, in favore dell’odierna ricorrente e non, come invece rilevato nell’esercizio dell’attività difensiva svolta dalla stessa Amministrazione, operando una retrocessione procedimentale al momento della “... valutazione delle offerte rese durante la prima (e unica) seduta d’asta ”.
Le determinazioni contenute nel predetto atto amministrativo, pertanto, costituiscono – sebbene tardivamente – la corretta esecuzione delle prescrizioni ripristinatorie e conformative contenute nella pronuncia ottemperanda, dovendosi escludere che la condotta procedimentale dell’Ente che resiste in giudizio risulti, allo stato, ancora violativa o elusiva del dictum a cui dare esecuzione.
Non rileva, a dispetto di quanto asserisce la parte ricorrente, che il bene della vita alla quale essa afferma di aspirare – ossia l’aggiudicazione del compendio immobiliare “Ex Deposito Xirumi” e il successivo trasferimento della proprietà in proprio favore – necessiti, ancora ad oggi, per essere pienamente conseguito, di ulteriori attività provvedimentali, negoziali e materiali (tra cui lo sgombero dell’immobile da parte di AV s.p.a., da eseguire entro il termine perentorio di otto mesi, come da nota prot. n. 21577 del 18.12.2025 inviata a quest’ultima).
Le statuizioni contenute nella sentenza n. 1304/2025, invero, come già evidenziato dal Collegio, non hanno ad oggetto, quale indefettibile esito procedimentale, il conseguimento dell’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, bensì, una volta disposto l’annullamento per via giudiziale di taluni atti del procedimento – previa caducazione dell’efficacia negoziale del contratto stipulato con AV s.p.a. – la regressione procedimentale della procedura ad evidenza pubblica a far data dall’adozione dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di LE s.r.l. (ultimo segmento procedimentale “legittimo”), mediante lo svolgimento delle verifiche di rito che risultano prodromiche all’eventuale aggiudicazione definitiva.
Le determinazioni amministrative contenute nella Determina n. 2198/2025, quindi, risultano coerenti con il perimetro della sentenza adottata in sede di cognizione e, sotto il profilo dell’esercizio del potere provvedimentale autoritativo in capo all’Ente resistente, ne costituiscono la sua “consumazione” (ai soli fini, si badi, della corretta esecuzione del giudicato), atteso che, in attuazione di tale determina l’Agenzia del Demanio dovrà, una volta concluso il procedimento di rilascio dell’immobile, “ procedere [...] con l’aggiudicazione definitiva del bene, in favore di LE S.r.l., al prezzo offerto in sede di gara e alla conseguente stipula del rogito previo l’espletamento delle verifiche di legge ”.
15.3. Il Collegio ritiene, pertanto, in definitiva, che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 24.12.2025, il titolo ottemperando per cui è causa sia stato integralmente eseguito da quest’ultima.
Ciò consente al Tribunale, conseguentemente, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”), venendo meno il presupposto – ossia l’elusione o la violazione del giudicato – delle domande giudiziali presentate dalla società ricorrente in sede di ricorso, ivi compresa la richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
16. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che dall’esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione resistente debba trarsi il convincimento in ordine alla fondatezza del ricorso. L’avvenuta esecuzione del titolo, concretizzatosi in seguito alla notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e, quindi, durante la sua pendenza, determina, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tenuto conto dei profili specifici della presente vicenda giudiziale e della natura del suo esito, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Compensa le spese tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
SC FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC FI | RO NT |
IL SEGRETARIO