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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 906/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.LA GAMMA FILOMENA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 14/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 10/8/2002, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizionifigli Per_1 e Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale sita in Castrovillari, Viale della Libertà n. 90, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla ricorrente Parte_1 la quale continuerà a viverci unitamente ad entrambi i figli.
PIANO GENITORIALE
'resta affidato ad entrambi i genitori, i quali 1) Il figlio minorenne, Persona_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, i genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) I figli restano entrambi collocati presso la dimora materna, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio minorenne, anche nelle festività ed in estate, compatibilmente con le sue attività sed impegni scolastici ed extrascolastici, nei giorni, nelle ore e per il tempo che saranno concordati fra i genitori, tenuto conto della volontà ed esigenze del minore. 3) Controparte_1 versa a Parte_1 la somma di Euro 1.000,00 entro il 5 '
di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli, poiché il figlio maggiorenne non è
economicamente autosufficiente, sono così regolamentate.
Le spese scolastiche ed extrascolastiche, e tutte quelle di istruzione, ricreative e per vacanze, per entrambi i figli sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno da concordare fra i genitori.
Le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno da concordare fra i genitori, tenendo conto sempre ed in ogni caso del preminente interesse dei figli.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
il 20/07/1971 e Controparte_1 nato a [...] il [...]
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 906/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.LA GAMMA FILOMENA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 14/5/2025 Parte_1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 10/8/2002, che dalla unione erano nati i e rappresentavano di voler separarsi alle condizionifigli Per_1 e Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale sita in Castrovillari, Viale della Libertà n. 90, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla ricorrente Parte_1 la quale continuerà a viverci unitamente ad entrambi i figli.
PIANO GENITORIALE
'resta affidato ad entrambi i genitori, i quali 1) Il figlio minorenne, Persona_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, i genitori si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) I figli restano entrambi collocati presso la dimora materna, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita del figlio minorenne, anche nelle festività ed in estate, compatibilmente con le sue attività sed impegni scolastici ed extrascolastici, nei giorni, nelle ore e per il tempo che saranno concordati fra i genitori, tenuto conto della volontà ed esigenze del minore. 3) Controparte_1 versa a Parte_1 la somma di Euro 1.000,00 entro il 5 '
di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4) Le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli, poiché il figlio maggiorenne non è
economicamente autosufficiente, sono così regolamentate.
Le spese scolastiche ed extrascolastiche, e tutte quelle di istruzione, ricreative e per vacanze, per entrambi i figli sono poste a carico di entrambi i genitori e saranno da concordare fra i genitori.
Le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno da concordare fra i genitori, tenendo conto sempre ed in ogni caso del preminente interesse dei figli.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...]
il 20/07/1971 e Controparte_1 nato a [...] il [...]
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento