Decreto decisorio 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 11/11/2021, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 00568/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE CA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Giulia Zani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
A) con riguardo al ricorso introduttivo:
- del decreto del Rettore dell'Università di Verona n. 3384 prot. 154780 del 1 aprile 2019 e del relativo allegato a) nella parte in cui ha accertato e dichiarato “ la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali (valevole anche per l'una tantum) ai Professori e Ricercatori che hanno maturato l'anzianità triennale entro il 31 dicembre 2018, attivata con avviso emanato con D.R. Rep. n. 196 Prot. n. 3090 del 10.01.2019, modificato con D.R. Rep. n. 881 Prot. n. 22466 del 29.01.2019 ” e disposto “ l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai Professori e Ricercatori valutati positivamente di cui all'allegato a) del presente decreto ”, così escludendo dall’attribuzione della predetta classe stipendiale, nonché dall'attribuzione dell' una tantum di cui alla legge n. 205 del 2017 e al DM n. 197 del 2018, la prof.ssa LE CA che aveva ricevuto valutazione non positiva dalla commissione di valutazione;
- del correlato allegato a) al predetto Decreto del Rettore dell'Università di Verona n. 3384 prot. 154780 del 1 aprile 2019, nella parte in cui, rispetto alla domanda presentata dalla prof.ssa LE CA (n. 151472), è espresso parere non favore all'attribuzione della classe stipendiale triennale per il periodo 1.1.2016 -31.12.2018 dalla Commissione di valutazione;
- del/i verbale/i della Commissione di valutazione ad hoc designata con delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2019 per l'esame delle domande per l'attribuzione delle classi stipendiali triennali, di estremi e contenuto allo stato incogniti, con i/il quali/e è stata operata una valutazione negativa alla Ricerca della stessa ed espresso parere non favorevole alla attribuzione della classe stipendiale triennale per cui è giudizio;
- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:
- il “ Regolamento per la valutazione delle attività dei professori e ricercatori secondo art. 6 commi 7 e 8 della legge n. 240/2010 e per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 ”, emanato con D.R. Università di Verona n. 5796 del 10 luglio 2018 nella parte in cui, all'art. 7 - Valutazione relativa alla Ricerca - “ 1. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se, nel triennio solare utile alla maturazione della classe stipendiale di riferimento, il/la candidato/a è stato/a autore/autrice di almeno due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS ”, venga interpretato ed applicato senza alcuna tutela e/o trattamento differenziato per i professori e ricercatori che, durante il triennio oggetto di valutazione, siano stati assenti dal servizio per motivi di maternità/paternità;
- del Decreto del Rettore dell'Università di Verona n. 196 Prot. n. 3090 del 10/01/2019 con il quale è stata avviata la procedura di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010 (valida anche ai fini dell' una tantum ), nella parte in cui all'art. 4 – Procedura valutativa prevede che “ 1. La Commissione di valutazione esamina le domande e le relazioni triennali pervenute e verifica: … il possesso dei requisiti relativi all'attività di ricerca” secondo le previsioni di cui all'art. 7 del “Regolamento per la valutazione delle attività dei professori e ricercatori secondo art. 6 commi 7 e 8 della legge n. 240/2010 e per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 ”;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla positiva valutazione e conseguente attribuzione della classe stipendiale triennale (valevole anche per l' una tantum ) per i Professori e Ricercatori che hanno maturato l'anzianità triennale entro il 31 dicembre 2018 avviata con avviso emanato con D.R. rep. n. 196 prot. 3090 del 10.01.2019 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm.;
B) con riguardo i motivi aggiunti:
- del verbale n. 2 del 18 marzo 2019 della Commissione di valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, legge n. 240 del 2010 (valevole anche per l' una tantum ) trasmesso alla ricorrente a seguito di istanza di accesso in data 31 maggio 2019, nella parte in cui è espresso parere sfavorevole all’attribuzione della classe triennale alla Prof.ssa LE CA, sul presupposto che la ricorrente “ risulta non aver soddisfatto il requisito previsto dall'articolo 7, comma 1) del regolamento (autore di almeno due prodotti non ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della ricerca in Italia (VQR) di cui al bando AnVUR più recente). Solo uno dei lavori presentati dalla Professoressa ricade nel periodo di riferimento per la valutazione dell'attività di ricerca (allegato 3 VQR 2011/2014). La Prof.ssa CA non risulta inoltre aver svolto attività gestionali elencate all'art. 8 comma 2 del Regolamento, che riducono il requisito di sufficienza di cui all'art. 7 ad un solo prodotto di ricerca ”;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente, connesso e consequenziale ancorché incognito,
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 giugno 2019;
Rilevato altresì che, con atto depositato in data 8 novembre 2021, i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso e hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, di conseguenza, che null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 10 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO