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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/12/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10061/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 10061/2023 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...], a [...] Parte_1
Sul (SP), nato il [...], a [...], Parte_2
, nata il 1° marzo 1960, a Sao Caetano Do Sul (SP), Parte_3
nato il [...], a [...] Parte_4
(SP), nato il [...], a [...] Parte_5
(MG), in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato il [...], a [...],
[...] Parte_6
, nato il [...], a Paraisosopois (MG), in [...] e - unitamente a
[...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_2
nato il [...], a [...], Persona_2
nato il [...], a AN (SP) (con l'avv. Rosa Parte_7
Barletta) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_3
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 7 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio dei Persona_3 cittadini italiani e , nato a [...] il [...], il Controparte_4 Parte_8 quale emigrava in Brasile, ove il 7 maggio 1959, a Mooca (SP), contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano Persona_4 Parte_1
(18 marzo 1962), (22 aprile 1965) e (1°
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 1960).
In data 4 settembre 1993, a Sao Caetano Do Sul (SP), Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il
[...] Controparte_5
7 aprile 1995, a Sao Bernardo Do Campo (SP), Parte_4
In data 29 gennaio 1981, in Sao Caetano Do Sul, contraeva Parte_3 matrimonio con , unione dalla quale nascevano Parte_9 [...]
(30 ottobre 1982), Parte_5 Parte_6
(14 febbraio 1984) e (20 febbraio 2001).
[...] Parte_7
In data 29 dicembre 2007, a AN (SP), Parte_5 contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva in data 4 Controparte_1 dicembre 2014 . Persona_1
In data 16 luglio 2010, a AN (SP), Parte_6 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il 28 Controparte_2 febbraio 2015 . Persona_2
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10 dicembre
2024 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per il pendere innanzi alla
Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in
Pag. 2 di 5 relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025. Il PM non ha inviato comunicazione alcuna. All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento”.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, Persona_5 trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_10
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...], a [...],
[...] Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Parte_3
, nata il 1° marzo 1960, a Sao Caetano Do Sul (SP),
[...] Parte_4
nato il [...], a [...],
[...] Parte_5
Pag. 3 di 5 nato il [...], a Paraisopois (MG), in [...] e - Parte_5 unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minore , nato il 4 dicembre Persona_1
2014, a AN (SP), , nato il 14 febbraio Parte_6
1984, a Paraisosopois (MG), in proprio e - unitamente a - quale Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...], a [...], nato il 20
[...] Parte_7 febbraio 2001, a AN (SP), così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 4 di 5 Giudice dott.ssa Anna Quaranta
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in persona del Giudice dott.ssa Anna Quaranta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 10061/2023 di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...], a [...] Parte_1
Sul (SP), nato il [...], a [...], Parte_2
, nata il 1° marzo 1960, a Sao Caetano Do Sul (SP), Parte_3
nato il [...], a [...] Parte_4
(SP), nato il [...], a [...] Parte_5
(MG), in proprio e - unitamente a - quale esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato il [...], a [...],
[...] Parte_6
, nato il [...], a Paraisosopois (MG), in [...] e - unitamente a
[...]
- quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_2
nato il [...], a [...], Persona_2
nato il [...], a AN (SP) (con l'avv. Rosa Parte_7
Barletta) - parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. - parte resistente - Controparte_3
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 7 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , figlio dei Persona_3 cittadini italiani e , nato a [...] il [...], il Controparte_4 Parte_8 quale emigrava in Brasile, ove il 7 maggio 1959, a Mooca (SP), contraeva matrimonio con unione dalla quale nascevano Persona_4 Parte_1
(18 marzo 1962), (22 aprile 1965) e (1°
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 1960).
In data 4 settembre 1993, a Sao Caetano Do Sul (SP), Parte_1 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il
[...] Controparte_5
7 aprile 1995, a Sao Bernardo Do Campo (SP), Parte_4
In data 29 gennaio 1981, in Sao Caetano Do Sul, contraeva Parte_3 matrimonio con , unione dalla quale nascevano Parte_9 [...]
(30 ottobre 1982), Parte_5 Parte_6
(14 febbraio 1984) e (20 febbraio 2001).
[...] Parte_7
In data 29 dicembre 2007, a AN (SP), Parte_5 contraeva matrimonio con , unione dalla quale nasceva in data 4 Controparte_1 dicembre 2014 . Persona_1
In data 16 luglio 2010, a AN (SP), Parte_6 contraeva matrimonio con unione dalla quale nasceva il 28 Controparte_2 febbraio 2015 . Persona_2
Parte resistente, si costituiva in giudizio con memoria depositata il 10 dicembre
2024 senza nulla opporre nel merito alla domanda né contestare i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L.
91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per il pendere innanzi alla
Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, anche in
Pag. 2 di 5 relazione all'articolo 9 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 20 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, questione dichiarata inammissibile con la sentenza 142/2025. Il PM non ha inviato comunicazione alcuna. All'udienza di discussione del 26 novembre 2025, parte ricorrente ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le seguenti conclusioni:” Richiamo il ricorso chiedendone l'accoglimento”.
2 - Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta, apostillata e asseverata. È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale - mai naturalizzatosi brasiliano - ha, indi, Persona_5 trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n.
91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_10
in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente
[...] impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, delle cennate richieste, laddove, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
3 - In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...], a [...],
[...] Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Parte_3
, nata il 1° marzo 1960, a Sao Caetano Do Sul (SP),
[...] Parte_4
nato il [...], a [...],
[...] Parte_5
Pag. 3 di 5 nato il [...], a Paraisopois (MG), in [...] e - Parte_5 unitamente a - quale esercente la responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio minore , nato il 4 dicembre Persona_1
2014, a AN (SP), , nato il 14 febbraio Parte_6
1984, a Paraisosopois (MG), in proprio e - unitamente a - quale Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato il [...], a [...], nato il 20
[...] Parte_7 febbraio 2001, a AN (SP), così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Quaranta
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