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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RG. nr. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA SI Presidente
Dr. RE PU Consigliere relatore
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 17 marzo
2025, da
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione dall'Avv. Marcello Totera pec:
, Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, CP_1 Persona_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024 dall'avv. Filippo Doni (pec:
t), Email_2 convenuto in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza Cass. n. 33304/2024 d.d.
19.12.2024 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 182/2017.-
In punto: iscrizione GE RA;
contribuzione e sanzioni annualità CP_1
2009, 2010, 2011.-
1 CONCLUSIONI
Parte_1
In Via Principale:
1. dichiarare, per le motivazioni esplicate, che l'appellante in riassunzione non era e non
è tenuta alla iscrizione alla GE separata e per l'effetto dichiarare non dovute CP_1 le somme pretese dall' per l'anno 2009 e 2010 e 2011 a titolo di contributi CP_1 interessi e sanzioni;
2. Dichiarare non sussistente il dolo;
3. Condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento delle spese di giudizio.
In Subordine:
• In applicazione del principio enunciato dalla Corte di SAzione che ha operato il rinvio, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese creditorie avanzate dall' CP_1 ritenendo dovuti i contributi per gli anni 2009 e 2010, voglia dichiarare prescritti e non dovuti i contributi relativi all'anno 2011, e dichiarare non dovute le sanzioni richieste per le tre annualità.
• 4. In ogni caso, condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”
: CP_1
“in parziale rigetto dell'avverso appello, come riassunto nella presente face di giudizio, ed in integrale rigetto dell'atto di riassunzione avversario, confermarsi parzialmente la sentenza di primo grado e conseguentemente condannarsi parte appellante al pagamento dei contributi relativi agli anni 2009 e 2010, nonché delle sanzioni civili per morosità di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), l. 388/2000, ed anzi, in relazione all'anno
2009, confermarsi l'AVA emesso con il diverso calcolo delle sanzioni come poco sopra richiamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza n. 33304/2024 la Corte di SAzione ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza di questa Corte di Appello (n. 53/2020) con cui era stato accolto il gravame proposto dalla praticante legale avverso Parte_1 la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito CP_1 limitatamente al calcolo delle sanzioni secondo il regime dell'evasione (invece di quello mitior dell'omissione) confermandolo per il resto (con condanna al
2 pagamento dei contributi per le annualità 2009, 2010, 2011) e ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio alla GE RA.
La Corte territoriale aveva accertato l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi per tutte le annualità in contestazione (2009, 2010 e 2011) e aveva compensato integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte “accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in parte motiva, rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Venezia, in diversa composizione” ed evidenzia, in parte motiva:
1) il primo motivo - relativo all'aver la Corte territoriale riportato i dati fattuali in modo carente – è infondato;
2) il secondo motivo – relativo alla prescrizione - è parzialmente fondato in riferimento alle annualità 2009 e 2010 (ma non per il 2011) laddove “il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettato”;
a) per l'anno 2009 l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 (pubbl. in GU
n. 141 del 19.6.2010), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell' CP_1 ricevuta dal professionista il 30.6.15 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;
b) per il 2010, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.11 (pubbl. in GU n. 111 del
14.5.2011), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal
16.6.2010 fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell' ricevuta dal CP_1 professionista il 4.7.16 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;
c) per l'anno 2011, l'art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012, (pubblicato sulla G.U.
n. 135 del 12 giugno 2012), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 al 9.7.12, cosicché la richiesta di pagamento dell' CP_1
3 pervenuta al destinatario il 18.9.17 (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata), risulta tardiva e il relativo credito contributivo prescritto.
3) il terzo motivo – relativo all'occultamento doloso ex art. 2941 n. 8) c.c. del debito contributivo per dolosa omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – è infondato:
4) il quarto motivo – relativo al superamento della soglia di € 5.000,00 di reddito per l'annualità 2011 - è assorbito per effetto del rigetto in parte qua del secondo motivo laddove per l'annualità in questione i contributi sono da ritenersi estinti per prescrizione.
2. Riassume tempestivamente la causa insistendo sulla Parte_1 circostanza che non è soggetto tenuto all'iscrizione alla GE RA , CP_1 non svolgendo attività professionale in modo abituale.
2.1. Deduce, in particolare, che l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata deriva dall'aver conseguito redditi inferiori alla soglia di esenzione pari ad € 5.000,00, di cui all'art. 44 comma 6 sesto periodo del d.l. n. 269/2003
(conv. in l. n.326/2004).
Evidenzia che negli anni in questione era semplicemente praticante abilitata al patrocinio e non aveva quindi ancora raggiunto la professionalità tale da garantirle un reddito costante ed al di sopra della soglia di € 5.000,00.
Specifica che nel 2009 aveva prodotto un reddito pari a € 5.195,00, per il 2010 un reddito pari a 4.889,00, e per il 2011 un reddito pari ad € 4.970,00, quindi per l'anno 2009, se dovuti, avrebbe dovuto versare contributi solo sulla parte eccedente la somma ritenuta di sottosoglia quindi sui € 195,00, mentre per l'anno 2010 e 2011 non sono dovuti i contributi essendo il reddito della ricorrente al di sotto della soglia minima di esenzione.
2.2. In subordine, insiste per la declaratoria della prescrizione dei crediti non essendo di fatto applicabile la proroga prevista dai citati d.m. non essendo soggetto al quale sono riferibili gli studi di settore.
2.3. In ulteriore subordine ribadisce che non “sono dovute le sanzioni richieste dall' CP_1 per tutti i motivi esplicitati ed accolti nei tre gradi di giudizio”.
3. Radicatosi il contradditorio, l' resiste al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
4 Evidenzia, in particolare, che la presente fase di giudizio dovrà chiudersi con la conferma del diritto dell' a riscuotere le somme a titolo di contributi per CP_1 gli anni 2009 e 2010, con le sanzioni per “morosità” ex art. 116, comma 8, lett.
a), l. 388/2000, laddove la questione sanzioni civili è passata in giudicato, non essendo stato oggetto di appello quanto deciso sul punto in primo grado.
Deduce nel merito che non sono più oggetto di causa le ulteriori questioni non riproposte in SAzione, ovvero il fatto che i redditi tratti da parte ricorrente per l'attività lavorativa svolta non avrebbero superato € 5.000,00 annui e sarebbero stati pertanto irrilevanti ai fini contributivi, così come si è ormai consolidata la giurisprudenza sull'originaria debenza dei contributi per i liberi professionisti (praticanti, nel caso in esame) iscritti all'albo, ma esonerati dai contributi per scelta della SA . Pt_2
Evidenzia, ad abundantiam, che in tutti i casi l'irrilevanza nella fattispecie del superamento della soglia di reddito pari a € 5.000,00 annui laddove ai senso dell'art.61 comma 3° del Dlgs. n. 276/2003 il professionista (qual è il praticante avvocato iscritto al relativo albo professionale) va escluso per definizione dall'ambito del lavoro occasionale.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riordino ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La pretesa dell' è fondata nei limiti di seguito specificati in relazione alle CP_1 annualità 2009 e 2010.
6. In relazione alla sussistenza dell'obbligo contributivo presso la GE
RA degli esercenti attività professionali, la Suprema Corte (da ultimo cfr.
Cass. n. 33892/2024 in un caso riguardante un praticante avvocato, Cass. n.
19575/2025) ha evidenziato che ciò che viene in rilievo è il carattere abituale e non occasionale di tale esercizio, desumibile in via presuntiva con giudizio in concreto ex ante e non automaticamente correlato al mero raggiungimento della soglia reddituale di € 5.000,00.
7. Peraltro, nell'interpretazione autentica data dall'art. 18, comma 12, del D.L. n.
98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011 “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per
5 professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i CP_1 soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995”.
8. Il principio di diritto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte cfr. Cass. n.
4152/2023, Cass. n. 4419/2021) è che “gli avvocati che svolgono l'attività professionale pur non avendo l'obbligo di iscrizione alla SA professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all'Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa , sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell' in Pt_3 CP_1 virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass. nn.
24047/22, 519/19, 32167/18). In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla
GE RA, laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell'esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d'imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale”.
9. Nel caso di specie, da un lato, l'iscrizione all'albo/registro, il possesso di partita
IVA e la dichiarazione di redditi professionali comprovano sic et simpliciter
l'esercizio abituale della professione forense e, dall'altro, la mancata iscrizione alla SA Forense per ragioni dovute al suo regolamento interno (iscrizione facoltativa o esonero dall'iscrizione in relazione al reddito conseguito) fondano l'obbligo di iscrizione alla GE RA senza altri distinguo.
10. Sul piano sistematico questa appare l'unica conclusione plausibile, poiché esonerare da contribuzione alla GE RA i professionisti senza cassa con reddito sino a € 5.000,00 significa creare all'interno dei professionisti stessi una sottocategoria di professionisti senza cassa che non pagano alcunché, pur versando in una situazione del tutto diversa da quella dei lavoratori autonomi occasionali propriamente detti e con cui hanno in comune solo il modesto reddito
6 denunciato. Così facendo si perviene ad un'applicazione limitata del “principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria” affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai professionisti senza cassa.
11. Nella specie, è pacifico che (come dalla stessa allegato nel Parte_1 ricorso introduttivo e documentato in atti) era praticante avvocato iscritto al relativo Albo sin dal 2003 e pacificamente titolare di partita Iva. Risulta, inoltre che il reddito prodotto nell'esercizio dell'attività libero professionale era relativo ai soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi.
Il complesso univoco degli indici richiamati consente di ritenere provato che la professione legale fosse per la resistente un'attività connotata da abitualità e non meramente occasionale, come tale soggetta all'obbligo di iscrizione nella
GE RA.
12. Quanto all'eccepita prescrizione è noto che il giudizio di rinvio è un processo
“chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di SAzione) in sostituzione di quella cassata.
Tanto premesso va applicato il principio di diritto enunciato secondo il quale “il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettato”.
Va anche preso atto che la Suprema Corte ha accertato che non sussiste prescrizione per le annualità 2009 e 2010 mentre ha confermato il capo della sentenza di questa Corte Territoriale che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dell'annualità 2011.
13. L'eccezione di giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva accerto la debenza delle sanzioni civili secondo il regime dell'omissione è del tutto infondata.
13.1. Tale capo della sentenza è stato travolto dalla pronuncia della Corte di Appello poi cassata che, nel ritenere non dovuti i contributi ha per l'effetto analogamente statuito sulle relative sanzioni, trattandosi peraltro di accessori del debito previdenziale principale che simul stabunt simul cadent.
7 13.2. Nel merito le sanzioni civili non sono dovute - trattandosi di iscrizione d'ufficio alla GE RA - in virtù della recente sentenza n. 104/2022 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma
12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di Pt_3 previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art 22 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla GE separata costituita presso l' siano esonerati Controparte_1 dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
La Corte Costituzione ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile sulla lettura della norma precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2011, con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla GE separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
13.3. Ne discende pertanto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni civili per l'anno 2009 e per l'anno 2010, nulla essendo dovuto per contributi (e quindi per accessori) per l'anno 2011 (cfr. ordinanza rescindente Cass. n.
33304/2024 cit.).
14. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione sia dell'esito della causa sia dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dell'intervento della Corte Costituzionale in pendenza del giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'originario appello avverso la sentenza n. 483/2018 del giudice 8 del lavoro del Tribunale di Treviso - per la parte ancora devoluta in questa fase di rinvio e dunque preso atto che con la sentenza rescindente la Suprema Corte ha confermato la statuizione relativa alla prescrizione del credito per l'anno 2011
- ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condanna la ricorrente al pagamento dei soli contributi per l'anno 2009 e
2010 oggetto dell'avviso di addebito opposto, escluse le sanzioni civili;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Venezia, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU RE SI IA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. IA SI Presidente
Dr. RE PU Consigliere relatore
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
SENTENZA nella causa promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 17 marzo
2025, da
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione dall'Avv. Marcello Totera pec:
, Email_1 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del suo Presidente e come tale, legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, CP_1 Persona_1 rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024 dall'avv. Filippo Doni (pec:
t), Email_2 convenuto in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza Cass. n. 33304/2024 d.d.
19.12.2024 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 182/2017.-
In punto: iscrizione GE RA;
contribuzione e sanzioni annualità CP_1
2009, 2010, 2011.-
1 CONCLUSIONI
Parte_1
In Via Principale:
1. dichiarare, per le motivazioni esplicate, che l'appellante in riassunzione non era e non
è tenuta alla iscrizione alla GE separata e per l'effetto dichiarare non dovute CP_1 le somme pretese dall' per l'anno 2009 e 2010 e 2011 a titolo di contributi CP_1 interessi e sanzioni;
2. Dichiarare non sussistente il dolo;
3. Condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento delle spese di giudizio.
In Subordine:
• In applicazione del principio enunciato dalla Corte di SAzione che ha operato il rinvio, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese creditorie avanzate dall' CP_1 ritenendo dovuti i contributi per gli anni 2009 e 2010, voglia dichiarare prescritti e non dovuti i contributi relativi all'anno 2011, e dichiarare non dovute le sanzioni richieste per le tre annualità.
• 4. In ogni caso, condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”
: CP_1
“in parziale rigetto dell'avverso appello, come riassunto nella presente face di giudizio, ed in integrale rigetto dell'atto di riassunzione avversario, confermarsi parzialmente la sentenza di primo grado e conseguentemente condannarsi parte appellante al pagamento dei contributi relativi agli anni 2009 e 2010, nonché delle sanzioni civili per morosità di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), l. 388/2000, ed anzi, in relazione all'anno
2009, confermarsi l'AVA emesso con il diverso calcolo delle sanzioni come poco sopra richiamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza n. 33304/2024 la Corte di SAzione ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza di questa Corte di Appello (n. 53/2020) con cui era stato accolto il gravame proposto dalla praticante legale avverso Parte_1 la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito CP_1 limitatamente al calcolo delle sanzioni secondo il regime dell'evasione (invece di quello mitior dell'omissione) confermandolo per il resto (con condanna al
2 pagamento dei contributi per le annualità 2009, 2010, 2011) e ritenuto legittima l'iscrizione d'ufficio alla GE RA.
La Corte territoriale aveva accertato l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi per tutte le annualità in contestazione (2009, 2010 e 2011) e aveva compensato integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con la pronuncia rescindente la Suprema Corte “accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in parte motiva, rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Venezia, in diversa composizione” ed evidenzia, in parte motiva:
1) il primo motivo - relativo all'aver la Corte territoriale riportato i dati fattuali in modo carente – è infondato;
2) il secondo motivo – relativo alla prescrizione - è parzialmente fondato in riferimento alle annualità 2009 e 2010 (ma non per il 2011) laddove “il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettato”;
a) per l'anno 2009 l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 (pubbl. in GU
n. 141 del 19.6.2010), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 fino al 6.7.10, cosicché la richiesta di pagamento dell' CP_1 ricevuta dal professionista il 30.6.15 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;
b) per il 2010, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 12.5.11 (pubbl. in GU n. 111 del
14.5.2011), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal
16.6.2010 fino al 6.7.11, cosicché la richiesta di pagamento dell' ricevuta dal CP_1 professionista il 4.7.16 (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) doveva considerarsi tempestiva;
c) per l'anno 2011, l'art. 1, comma 1 e 2, DPCM 6 giugno 2012, (pubblicato sulla G.U.
n. 135 del 12 giugno 2012), ha previsto la proroga dei termini per il versamento dei contributi, dal 16.6.2010 al 9.7.12, cosicché la richiesta di pagamento dell' CP_1
3 pervenuta al destinatario il 18.9.17 (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata), risulta tardiva e il relativo credito contributivo prescritto.
3) il terzo motivo – relativo all'occultamento doloso ex art. 2941 n. 8) c.c. del debito contributivo per dolosa omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – è infondato:
4) il quarto motivo – relativo al superamento della soglia di € 5.000,00 di reddito per l'annualità 2011 - è assorbito per effetto del rigetto in parte qua del secondo motivo laddove per l'annualità in questione i contributi sono da ritenersi estinti per prescrizione.
2. Riassume tempestivamente la causa insistendo sulla Parte_1 circostanza che non è soggetto tenuto all'iscrizione alla GE RA , CP_1 non svolgendo attività professionale in modo abituale.
2.1. Deduce, in particolare, che l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata deriva dall'aver conseguito redditi inferiori alla soglia di esenzione pari ad € 5.000,00, di cui all'art. 44 comma 6 sesto periodo del d.l. n. 269/2003
(conv. in l. n.326/2004).
Evidenzia che negli anni in questione era semplicemente praticante abilitata al patrocinio e non aveva quindi ancora raggiunto la professionalità tale da garantirle un reddito costante ed al di sopra della soglia di € 5.000,00.
Specifica che nel 2009 aveva prodotto un reddito pari a € 5.195,00, per il 2010 un reddito pari a 4.889,00, e per il 2011 un reddito pari ad € 4.970,00, quindi per l'anno 2009, se dovuti, avrebbe dovuto versare contributi solo sulla parte eccedente la somma ritenuta di sottosoglia quindi sui € 195,00, mentre per l'anno 2010 e 2011 non sono dovuti i contributi essendo il reddito della ricorrente al di sotto della soglia minima di esenzione.
2.2. In subordine, insiste per la declaratoria della prescrizione dei crediti non essendo di fatto applicabile la proroga prevista dai citati d.m. non essendo soggetto al quale sono riferibili gli studi di settore.
2.3. In ulteriore subordine ribadisce che non “sono dovute le sanzioni richieste dall' CP_1 per tutti i motivi esplicitati ed accolti nei tre gradi di giudizio”.
3. Radicatosi il contradditorio, l' resiste al ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
4 Evidenzia, in particolare, che la presente fase di giudizio dovrà chiudersi con la conferma del diritto dell' a riscuotere le somme a titolo di contributi per CP_1 gli anni 2009 e 2010, con le sanzioni per “morosità” ex art. 116, comma 8, lett.
a), l. 388/2000, laddove la questione sanzioni civili è passata in giudicato, non essendo stato oggetto di appello quanto deciso sul punto in primo grado.
Deduce nel merito che non sono più oggetto di causa le ulteriori questioni non riproposte in SAzione, ovvero il fatto che i redditi tratti da parte ricorrente per l'attività lavorativa svolta non avrebbero superato € 5.000,00 annui e sarebbero stati pertanto irrilevanti ai fini contributivi, così come si è ormai consolidata la giurisprudenza sull'originaria debenza dei contributi per i liberi professionisti (praticanti, nel caso in esame) iscritti all'albo, ma esonerati dai contributi per scelta della SA . Pt_2
Evidenzia, ad abundantiam, che in tutti i casi l'irrilevanza nella fattispecie del superamento della soglia di reddito pari a € 5.000,00 annui laddove ai senso dell'art.61 comma 3° del Dlgs. n. 276/2003 il professionista (qual è il praticante avvocato iscritto al relativo albo professionale) va escluso per definizione dall'ambito del lavoro occasionale.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riordino ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13 novembre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La pretesa dell' è fondata nei limiti di seguito specificati in relazione alle CP_1 annualità 2009 e 2010.
6. In relazione alla sussistenza dell'obbligo contributivo presso la GE
RA degli esercenti attività professionali, la Suprema Corte (da ultimo cfr.
Cass. n. 33892/2024 in un caso riguardante un praticante avvocato, Cass. n.
19575/2025) ha evidenziato che ciò che viene in rilievo è il carattere abituale e non occasionale di tale esercizio, desumibile in via presuntiva con giudizio in concreto ex ante e non automaticamente correlato al mero raggiungimento della soglia reddituale di € 5.000,00.
7. Peraltro, nell'interpretazione autentica data dall'art. 18, comma 12, del D.L. n.
98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011 “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per
5 professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i CP_1 soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995”.
8. Il principio di diritto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte cfr. Cass. n.
4152/2023, Cass. n. 4419/2021) è che “gli avvocati che svolgono l'attività professionale pur non avendo l'obbligo di iscrizione alla SA professionale (alla quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all'Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa , sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata dell' in Pt_3 CP_1 virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa (Cass. nn.
24047/22, 519/19, 32167/18). In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla
GE RA, laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell'esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che è, invece, la soglia d'imposizione a fini contributivi, per chi esercita lavoro autonomo occasionale”.
9. Nel caso di specie, da un lato, l'iscrizione all'albo/registro, il possesso di partita
IVA e la dichiarazione di redditi professionali comprovano sic et simpliciter
l'esercizio abituale della professione forense e, dall'altro, la mancata iscrizione alla SA Forense per ragioni dovute al suo regolamento interno (iscrizione facoltativa o esonero dall'iscrizione in relazione al reddito conseguito) fondano l'obbligo di iscrizione alla GE RA senza altri distinguo.
10. Sul piano sistematico questa appare l'unica conclusione plausibile, poiché esonerare da contribuzione alla GE RA i professionisti senza cassa con reddito sino a € 5.000,00 significa creare all'interno dei professionisti stessi una sottocategoria di professionisti senza cassa che non pagano alcunché, pur versando in una situazione del tutto diversa da quella dei lavoratori autonomi occasionali propriamente detti e con cui hanno in comune solo il modesto reddito
6 denunciato. Così facendo si perviene ad un'applicazione limitata del “principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria” affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai professionisti senza cassa.
11. Nella specie, è pacifico che (come dalla stessa allegato nel Parte_1 ricorso introduttivo e documentato in atti) era praticante avvocato iscritto al relativo Albo sin dal 2003 e pacificamente titolare di partita Iva. Risulta, inoltre che il reddito prodotto nell'esercizio dell'attività libero professionale era relativo ai soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi.
Il complesso univoco degli indici richiamati consente di ritenere provato che la professione legale fosse per la resistente un'attività connotata da abitualità e non meramente occasionale, come tale soggetta all'obbligo di iscrizione nella
GE RA.
12. Quanto all'eccepita prescrizione è noto che il giudizio di rinvio è un processo
“chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di SAzione) in sostituzione di quella cassata.
Tanto premesso va applicato il principio di diritto enunciato secondo il quale “il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore
e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettato”.
Va anche preso atto che la Suprema Corte ha accertato che non sussiste prescrizione per le annualità 2009 e 2010 mentre ha confermato il capo della sentenza di questa Corte Territoriale che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dell'annualità 2011.
13. L'eccezione di giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva accerto la debenza delle sanzioni civili secondo il regime dell'omissione è del tutto infondata.
13.1. Tale capo della sentenza è stato travolto dalla pronuncia della Corte di Appello poi cassata che, nel ritenere non dovuti i contributi ha per l'effetto analogamente statuito sulle relative sanzioni, trattandosi peraltro di accessori del debito previdenziale principale che simul stabunt simul cadent.
7 13.2. Nel merito le sanzioni civili non sono dovute - trattandosi di iscrizione d'ufficio alla GE RA - in virtù della recente sentenza n. 104/2022 della Corte
Costituzionale che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma
12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di Pt_3 previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art 22 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla GE separata costituita presso l' siano esonerati Controparte_1 dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
La Corte Costituzione ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile sulla lettura della norma precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica introdotta nel 2011, con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla GE separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
13.3. Ne discende pertanto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni civili per l'anno 2009 e per l'anno 2010, nulla essendo dovuto per contributi (e quindi per accessori) per l'anno 2011 (cfr. ordinanza rescindente Cass. n.
33304/2024 cit.).
14. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione sia dell'esito della causa sia dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e dell'intervento della Corte Costituzionale in pendenza del giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'originario appello avverso la sentenza n. 483/2018 del giudice 8 del lavoro del Tribunale di Treviso - per la parte ancora devoluta in questa fase di rinvio e dunque preso atto che con la sentenza rescindente la Suprema Corte ha confermato la statuizione relativa alla prescrizione del credito per l'anno 2011
- ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) condanna la ricorrente al pagamento dei soli contributi per l'anno 2009 e
2010 oggetto dell'avviso di addebito opposto, escluse le sanzioni civili;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Venezia, 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU RE SI IA
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