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Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/02/2026, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09367/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9367 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato DA Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. DA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto – con la memoria depositata il 11 novembre 2024 – la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dal competente Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024;
- con ordinanza cautelare n. 5443/2024 di questo Collegio è stato ordinato il riesame dell’istanza previo sollecito dei controlli di competenza dell’amministrazione dell’interno;
- con memoria del 20/3/25 l’amministrazione ha dedotto di aver convocato il ricorrente a seguito dell’ordinanza cautelare n. 5443/2024 di questo Collegio;
- con memoria depositata il 30/12/24 il ricorrente ha formulato istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a., rappresentando l’inerzia della sede diplomatica;
- con ordinanza n 9952/2025 è stata accolta l’istanza di esecuzione ex art. 59 c.p.a. e nominato commissario ad acta;
-all’esito della pubblica udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che, ai sensi dell’art 87 c. 4 c.p.a. la trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente (per il tramite del proprio difensore, ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già a partire dal giugno 2024); (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dallo Sportello unico, in un senso o nell’altro, entro un termine ragionevole;
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla conseguente convocazione della parte ricorrente nel termine di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della sentenza, previa interlocuzione con il Ministero dell’Interno - Sportello unico per l’immigrazione di Ragusa ed il competente Ispettorato del Lavoro diretta a concludere – entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – il procedimento di conferma previsto dall’art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024 del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione;
Ritenuto che la parte soccombente debba corrispondere le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il MAECI resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, da versare in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AR | RA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.