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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 766/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...]. Parte_2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. TORTELLO CRISTINA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a IMPERIA in data 10/06/2018; Per
• hanno avuto ed , minorenni. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a IMPERIA il Parte_1 Parte_2
10/06/2018, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2018, parte
II, serie A, atto n. 11), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separati con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, concedendosi già fin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o altro documento di espatrio anche per i figli. Per
2. I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori – in regime condiviso Per_1 come per legge - con collocazione preferenziale presso la madre, nell'alloggio coniugale di proprietà del padre della stessa sito in Imperia, via Giacomo Agnesi n. 39.
3. Le decisioni di maggior importanza relative alla salute, all'istruzione, all'educazione anche religiosa, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si obbligano a seguire un progetto comune nell'educazione dei figli, progetto che rispetti il ruolo di
2 entrambi nella loro formazione e sia volto ad offrire ai figli l'adeguato supporto materiale e morale per una crescita armonica e serena.
4. Il papà si intratterrà con i figli a fine settimana alternati con la mamma dal sabato mattina alle ore 8:30 fino alla domenica sera alle ore 20:30, allorchè il papà avrà cura di riaccompagnarli direttamente a casa della mamma, oltre a tutti i martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20:30. Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la mamma, il papà prenderà con sé i figli anche il venerdì pomeriggio dalle ore
14:00 sino al sabato mattina, allorché avrà cura di riaccompagnarli direttamente a casa della madre entro le ore 9:00.
5. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro dei genitori il giorno della vigilia di Natale e il giorno di Natale, secondo le tradizioni religiose familiari e nell'interesse dei minori.
Sempre durante il periodo invernale i figli trascorreranno, ad anni alternati, l'ultima settimana di gennaio e la prima settimana di febbraio, con l'uno o con l'altro dei genitori, salvo migliori accordi dei genitori.
I minori trascorreranno altresì il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati, con eventualità di dividere la settimana di vacanza scolastica equamente tra i genitori. Altre festività o ponti sempre alternati tra i genitori nel rispetto della equa ripartizione delle giornate di vacanza. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno, ad anni alternati e salvo migliori accordi dei genitori, una settimana con il papà e una settimana con la mamma che, visti gli impegni lavorativi dei genitori, individuano nell'ultima settimana di giugno e nella prima settimana di luglio. Si precisa che, nel caso in cui le settimane individuate dovessero cambiare, i periodi di vacanza estiva saranno da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e il papà potrà prendere con sé i figli minori anche per due settimane consecutive.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati all'altro genitore entro tale data, il quale dovrà prestare il suo consenso.
6. Nella casa coniugale sita ad Imperia, via Giacomo Agnesi n. 39, di proprietà del padre della IG.ra , il IGnor , rimarrà ad abitare la stessa con i figli e il IG. Pt_1 Controparte_1
ha già rilasciato l'alloggio. Parte_2
7. Tutto quanto contenuto nell'alloggio coniugale resterà nella disponibilità della IG.ra
, salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi. Parte_1
Per
8. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ed il IG. Per_1
[...]
corrisponderà un assegno mensile di Euro #400,00# (quattrocento euro/00), pari a Pt_2
3 Euro 200,00 a figlio, aggiornato ogni anno secondo le variazioni dell'indice Istat, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese alla IG.ra . Parte_1
9. Si statuisce altresì che l'assegno unico per i figli, oggi ammontante ad Euro #333,00# mensili che spetterebbe ad entrambi i genitori al 50%, verrà percepito al 100% dalla IG.ra
. Il IG. esprime assenso ai fini di legge e cede il 50% del Parte_1 Parte_2 contributo statale alla IG.ra . Parte_1
10. Le spese accessorie di natura medica, scolastica ed extra-scolastica che si rendessero necessarie per i minori verranno poste a carico di entrambi i genitori e ripartite al 50% tra i coniugi. Si statuisce quindi concordemente che alcune tipologie di spese richiederanno il preventivo accordo dei genitori secondo il seguente schema, accolto dall'Intestato Tribunale di Imperia:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno compreso abbigliamento durevole (scarpe, giacche, ecc.) comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica c) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) d) assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola per materiale didattico e) gite scolastiche senza pernottamento
f) trasporto pubblico g) buoni pasto h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) master / corsi di specializzazione / viaggi studio all'estero c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) canone di locazione dell'alloggio presso la sede universitaria f) utenze e spese straordinarie presso alloggio sede universitaria g) trasporti necessari presso la sede universitaria.
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, pedibus;
; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
4 spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. I) eventuali cellulari in dotazione ai minori con pagamento relative ricariche.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà ovviamente documentarle.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente comunicati ed approvati dall'altro genitore e il genitore che riterrà di compiere tali viaggi provvederà interamente a sostenerne le spese.
Le detrazioni fiscali ai fini della dichiarazione dei redditi verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
11. Ciascun coniuge rinuncia allo stato all'assegno di mantenimento che potesse competergli per legge essendo entrambi auto-sufficienti.
12. I coniugi resteranno comproprietari nella misura di ½ dei seguenti fabbricati:
1) Categoria A4, Foglio 49, Numero 843, Sub 6 sito nel Comune di Ormea (CN) in Via San
Giovanni n° 4 piano 2-3;
2) Categoria C/2, Foglio 7, Numero 836, Sub 1, sito nel Comune di Imperia in Via Santa
Lucia n° 13, piano T.
13. L'autovettura modello Fiat 500X, targata FE937NG, resterà cointestata tra i coniugi, tuttavia questi si danno reciprocamente atto che la IGnora ha provveduto al saldo Pt_1 della sua quota, pari al 50%, versando la somma di €. 5.000,00 al IGnor a mezzo Pt_2 bonifico bancario e quindi quest'ultimo dichiara di non avere più nulla a pretendere.
14. Ciascun coniuge rimane, invece, unico esclusivo proprietario dei conti correnti e delle altre attività bancarie già allo stesso intestati. I coniugi dichiarano espressamente e riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ordine a detti conti correnti e alle altre attività bancarie.
15. Le spese ordinarie e straordinarie, tra le quali anche quelle sanitarie, veterinarie e per l'acquisto di farmaci, relative al cane domestico TI, intestato al IGnor , Parte_2 saranno integralmente sostenute da quest'ultimo, in quanto ad occuparsi del suo accudimento sarà la IGnora
5 . Parte_1
16. I coniugi dichiarano e riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, ad eccezione di quanto indicato nei punti 12) e 13) e l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni sopra assunte.
17. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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