Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e della successiva camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta il giorno 3 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. , residente in [...] C.F._1
Michelangelo n. 7, ed elett.te dom.to in Aversa (CE), alla via S. D'Acquisto n. 5, presso lo studio dell'avv. Monica Polverino, C.F. , che lo rapp.ta e difende in C.F._2
forza di procura rilasciata su foglio separato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge via e-mail all'indirizzo P.E.C. Email_1 ovvero a mezzo trasmissione telefax all'utenza telefonica dedicata 081/5039078;
APPELLANTE E
, (C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di Controparte_2
delibera di Giunta comunale n.12 del 23/02/2023 e di mandato in calce in calce rilasciato per atto separato da ritenersi parte integrante del presente atto dal Prof. Avv. Francesco
Santoni (CF: , e con questi elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio in Napoli, Piazza della Repubblica n. 2, con dichiarazione di voler ricevere le
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APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2546/2021 pubblicata il giorno 20 ottobre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava il ricorso proposto dal dott. - già dipendente del Consorzio Unico Parte_1 di Bacino in virtù di un contratto a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di Responsabile delle Comunicazioni ed inquadramento nel livello 7° A del CCNL Federambiente;
inserito nelle liste di disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 D.Lgs. 165/2001; assegnato dalla al che, Controparte_3 Controparte_1 risultando inadempiente, era obbligato con provvedimento giudiziale all'assunzione nel profilo professionale di istruttore direttivo economico ctg D1- diretto ad ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante, anche ai sensi dell'art. 36 della Cost., a percepire dal con decorrenza Controparte_1 dal giorno dell'assunzione, una retribuzione equiva a percepita alle dipendenze del Consorzio Unico, in ragione dell'applicazione del CCNL Federambiente, e precisamente le seguenti somme: retribuzione base pari ad € 2.590,68 mensili, indennità ex art. 29 pari ad € 30,00 mensili, EDR pari ad € 10,33 mensili, rateo di 13^ mensilità pari € 2.720,14, scatti di anzianità pari ad € 115,13 mensili, il tutto per la 14^ mensilità; b) per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, con decorrenza dal giorno 29/11/2016, di una retribuzione mensile equivalente a quella in precedenza percepita presso il Consorzio Unico di Bacino e così composta: retribuzione base pari ad € 2.590,68 mensili, indennità ex art. 29 pari ad € 30,00 mensili, EDR pari ad € 10,33 mensili, rateo di 13^ mensilità pari € 2.720,14, scatti di anzianità pari ad € 115,13 mensili, il tutto per 14^ mensilità, con detrazione di quanto già percepito nello stesso periodo a titolo di retribuzione mensile;
c) condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese di causa e competenze di avvocato con attribuzione”. Il primo giudice, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 3, commi 57 e 58 del DPR 537/1993 (che prevedeva la corresponsione dell'assegno ad personam) in quanto la norma risultava essere stata soppressa dall'art. 1, comma 458 della L. n. 147/2013, escludeva la fondatezza della domanda ritenendo inapplicabile il divieto di “reformatio in peius” all'ipotesi di passaggio di carriera nell'ambito di Amministrazione non statale o tra diverse Amministrazioni non statali o da una di essere allo Stato e viceversa (in proposito richiamava il principio sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5959/2012). Inoltre, il primo giudice evidenziava come non potesse trovare accoglimento la domanda che era diretta ad ottenere l'applicazione di istituti contrattuali non previsti dalla contrattazione di destinazione ma solo dal contratto collettivo Federambiente applicato dal Consorzio Unico di Bacino.
2 Avverso tale pronuncia insorge il quale, censurando le motivazioni Parte_1 addotte dal primo giudice, richiede che trovino accoglimento le istanze formulate in prime cure e sopra trascritte. Resiste il , il quale invoca il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 3.10.2024, la causa è stata riservata in decisione e -all'esito della camera di consiglio- è stata decisa nei termini di seguito esposti. Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto per i seguenti motivi, che sostituiscono la motivazione addotta dal primo giudice. Appare opportuno evidenziare che in tema di trattamento economico spettante in caso di mobilità volontaria la Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce, ha affermato che nell'ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l'art. 3 della legge n. 537 del 1993. In particolare, la Corte di Cassazione ha richiamato il seguente principio di diritto: "la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod.civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza. Tale regola - da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze di una Agenzia fiscale alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato - comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria" (Cass. civ. n. 5959/2012). Tali principi sono stati ribaditi anche a proposito del passaggio da un'amministrazione statale all' In particolare, con l'ordinanza n. 11771/2021 la CP_4
Suprema Corte ha affermato: “In tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica, argomentando dall'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993 come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001), il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam". L'operatività di detto principio non può essere esclusa dalla contrattazione collettiva, alla quale sono demandate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 la determinazione degli elementi che formano il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, nonché, per quanto riguarda il riassorbimento, le sole modalità applicative del principio, che dunque resta intangibile per la fonte contrattuale, stante l'inderogabilità della normativa che disciplina i criteri generali della materia”. Risulta, quindi, affermato il principio del divieto di reformatio in peius non circoscritto al passaggio tra amministrazioni statali. Ciò che occorre precisare, tuttavia, è che il dipendente non può vantare il diritto all'applicazione degli istituti contrattuali di cui al CCNL di riferimento dell'ente di
3 provenienza ma può vantare il diritto ad un assegno ad personam perequativo e riassorbibile che va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione. In conformità a Cass.Civ. n. 35423/2022 deve essere richiamato, invero, l'art. 3 comma 1 della direttiva Cass.civ., n. 3423/2022, va inoltre richiamato l'art. 3, comma 1, della direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), secondo cui "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario."; il comma 3 così stabilisce a sua volta: "Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo". Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito: “Sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187/CEE, norma identica all'art. 3 n. 3 della successiva direttiva 2001/23(CE costituisce punto fermo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C108/10, , del 6.9.2011, nella quale si è affermato ai punti 72 - 76: "72. Ai sensi Per_1 del citato art. 3, n o comma, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Il secondo comma di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno. 73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il primo comma del medesimo numero. Pertanto, questo secondo comma non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal primo comma di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Racc. pag. I-2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva Per_2
2001/23, s 7 novembre 2008, causa C-396/07, Racc. pag. I-8883, punto 34). 74. Di Per_3 conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva 77/187, ai sensi della quale "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) (di) applicazione di un altro contratto collettivo", dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione. 75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l'integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente
4 dichiarato, quest'obiettivo consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. I-4389, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23 ordinanza 15 settembre 2010, causa C-386/09,
punto 26). 76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le Per_4 condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva". I punti 75 e 76 innanzi riportati sono chiarissimi nello stabilire che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio. Come ben evidenziato al punto 76, si è dunque escluso che la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario possa essere utilizzata allo scopo, o possa comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento;
i lavoratori trasferiti non possono quindi essere collocati in una posizione deteriore per il solo fatto del trasferimento. Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass.Civ. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass.civ. n. 19393/2015, Cass. Civ.n. 10614/2011, Cass.civ. n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d'una doverosa interpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto UE, come interpretato nella citata sentenza Scattolon della CGUE, anche l'applicazione d'un diverso e meno favorevole contratto collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo. Si è dunque ritenuto che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, e condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al (cfr. trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.
4. In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, si è inoltre chiarito che l'assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno (Cass.civ. 18196/2017).” (cfr. Cass. n. 35423/2022 cit.).
5 Sulla scorta di tali principi risulta chiaro che nel caso in esame la domanda, come proposta, non possa trovare accoglimento. Invero, , lungi dal precisare le Parte_1 poste contrattuali applicate costantemente dall'originario datore di lavoro Consorzio Unico d Bacino, si è limitato a chiedere l'accertamento del diritto ad ottenere l'applicazione del CCNL Federambiente ed il riconoscimento delle seguenti somme: euro 2.590,68 mensili, euro 30,00 mensili a titolo di indennità ex art. 29, euro 10.33mensili per EDR, rateo di 13^ mensilità, 14^ mensilità e scatti di anzianità pari ad euro 115,13. Tale istanza non può trovare accoglimento perché la richiesta della somma complessiva di euro 2.590,68, già sotto il profilo dell'allegazione, non permette di accertare che l'importo sia comprensivo di voci fisse e continuative erogate per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, l'odierno appellante si è limitato a depositare le buste paga relative alle mensilità corrispondenti all'indennità di messa in disponibilità, con conseguente impossibilità di procedere alla verifica ed al confronto richiesti per la quantificazione dell'eventuale assegno ad personam riassorbibile. La carenza di allegazioni difensive, poi, non può essere colmata in questa sede, atteso che solo una tempestiva deduzione difensiva avrebbe potuto consentire una specifica difesa alla parte convenuta, che ha finito per impostare le proprie controdeduzioni esclusivamente sul tema della applicabilità o meno del trattamento della parte cedente a quella cessionaria. Per tali ragioni, non potendo trovare applicazione la domanda di applicazione degli stessi istituti contrattuali della società cedente e del medesimo importo dalla stessa erogato (in relazione alla cui composizione non è dedotto alcunché) l'appello deve essere respinto. Tenuto conto della complessità della questione e dei recenti interventi giurisprudenziali (consolidatisi dopo la proposizione della domanda), si reputa adeguato disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) rigetta l'appello; b) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
c) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Napoli, 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
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