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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4017/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 4576/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cardito, alla Via Nuova Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv.
Angela D'Agostino, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' non riconoscendola in stato CP_2 di necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito
1 nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , Per_1 per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Da quanto esposto, posso rispondere al quesito posto dalla S.V. nel modo seguente: La periziata è affetta da: a) 1) Esiti di intervento chirurgico per asportazione di aneurisma erebrale senza rottura;
2) Diabete mellito tipo due in terapia orale;
3) Ipertensione arteriosa;
4) Spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite;
5) Pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale;
6) Sindrome ansiosa depressiva;
7)
2 Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo. b) Per la presenza delle suddette patologie la periziata presenta difficoltà persistenti moderate a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 11.10.2022. c)
Purtuttavia, la periziata, pur presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età non necessita di assistenza continua, perchè è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Trattasi di una donna anziana dell'età di 78 anni, in sufficienti condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, della statura di 155 cm e del peso di 59 kg, affetta dai seguenti, significativi processi morbosi: 1) Esiti di intervento chirurgico per asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura;
2) Diabete mellito tipo due in terapia orale;
3) Ipertensione arteriosa;
4) Spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite;
5) Pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale;
6) Sindrome ansiosa depressiva;
7) Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo;
8) Ipoacusia. Le infermità sopra diagnosticate erano già presenti dalla data di invio della domanda amministrativa, presentano caratteri di permanenza e non hanno subito significativi aggravamenti negli ultimi tempi. Tenuto conto che la domanda in sede amministrativa alla competente Commissione Sanitaria per invalidi civili è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, per la valutazione delle predette minorazioni si deve fare riferimento alla tabella medesima. Per quanto riguarda la patologia a carico del Sistema nervoso centrale intervento chirurgico per asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura >> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 1102“Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi della memoria di media entità”, (infermità valutabile dal 21% al 30%). Nel caso in discussione, la periziata è stata obiettivata orientata nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche superiori discrete e senza deficit sia del sistema nervoso centrale sia del sistema nervoso periferico. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato endocrino << Diabete mellito>> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia corrispondente tabellata come: Codice 9309 “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (III classe)”, (infermità valutabile dal 41% al 50%). Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato cardiovascolare
Ipertensione arteriosa>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 6446“coronaropatia
3 moderata (2^ classe N.Y.H.A.)”: (infermità valutabile tra il 41% e il'50%). Considerato il buon controllo emodinamico riscontrato all'esame obiettivo cardiaco in sede di accertamento peritale con una pressione arteriosa 140/80 mmHg e la Fc 74. bpm. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato osteoarticolare << spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 700 “spondiloartrite anchilopoietica”, (infermità al 55%). Tuttavia, all'accertamento peritale la ricorrente infatti è stata obiettivata in uno stato di non significativa limitazione né delle grandi e piccole articolazioni, nè del rachide lombosacrale con deambulazione autonoma, mantenimento della stazione eretta ed esecuzione dei passaggi posturali in autonomia. Per quanto riguarda la patologia neoplastica a carico della mammella destra strumentale>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 9323 “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”: (infermità valutabile nella misura del 70%). La neoplasia è stata trattata nel 2004 e dopo le terapie non è mai stata documentata in progressione.
Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato psichico depressiva>> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia corrispondente tabellata come: Codice 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve”:
(infermità valutabile al 10%). Non è stata obiettivata sintomatologia significativa né la periziata è in terapia neurofarmacologica. Per quanto riguarda le patologie a carico dell'Apparato gastroenterologico << Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo>> e a carico dell'apparato uditivo <> non sono documentate e pertanto non possono essere valutate. A causa delle infermità sopra riportate, la periziata presenta, difficoltà persistenti moderate a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e a deambulare autonomamente.
Tuttavia, dal momento che durante la visita medica espletata dallo scrivente CTU è stata riscontrata una capacità di deambulazione valida, l'esecuzione passaggi posturali, associate a facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori non significativamente deteriorate, la sig.ra
[...]
non risulta in condizioni che determinano l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto Parte_1 permanente di un accompagnatore nè è bisognevole di assistenza continua in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, globalmente intesi, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.10.2022”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
4 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è risultata assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata ed esaustiva risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. 23 della perizia), il CTU ha precisato che: “In Per_1 sintesi dalla documentazione medica agli atti del fascicolo di causa si evince che per quanto riguarda la patologia oncologica si conferma che trattasi di una infermità non in progressione patita dalla periziata nel 2004 e per quanto possa aver influito sulla neurolimbicità della donna periziata non vi sono documentazioni specialistiche psichiatriche agli atti che documentino controlli e terapie di supporto per la componente psiconcologica della periziata patita negli anni.
Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare gli esami più recenti presenti al fascicolo di causa:
28) Copia di densitometria femore sinistro e colonna AP ossea di datata Parte_1
03.07.2022 a firma del dott. DS 44 ASL Napoli2 Nord da cui si riportano << valori Persona_2 nella norma>>. 29) Copia di RX colonna vertebrale completa e bacino sotto carico di
[...]
datata 07.03.2022 a firma del dott. DS 45 ASL Napoli2 Nord da cui Parte_1 Persona_3 si riporta <<non si apprezzano nei limiti risolutivi della metodica standard, lesioni ossee di tipo focale in fase attiva. deviazione scoliotica dorso-lombare a convessità sinistra. conservate appaiono le fisiologiche curvature colonna vertebrale. bacino equilibrio fisiologico>>.
Evidenziano una sufficiente validità dell'apparato osteoarticolare, tanto è vero che in data
11.04.2022 la periziata effettua un ECG da sforzo non diagnostico a firma del dott. Per_4
di della Heart line s.r.l. Diagnostica Cardiovascolare di , il test secondo il
[...] CP_3 Per_5 protocollo MODBRUCE viene effettuato ponendo il paziente su un tappeto rotante (treadmil) che viene invitato a camminare a velocità e pendenza progressivamente crescenti. Durante il test la periziata ha camminato per un minuto e trentaquattro secondi, interrompendo Parte_1
l'esame per affaticamento…. Per quanto riguarda il deficit cognitivo della periziata è moderato e non grave come asserisce il CTP come si evince dalla certificazione medica: medica datata
13.02.2023 a firma del dott. DSB 41 e 48 ASL Napoli 2 Nord da cui di riporta che Persona_6
5 è affetta da <<pregresso intervento chirurgico per asportazione di aneurisma parte_1 cerebrale, diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente, pregresso k mammario trattato chemioterapia adiuvante. e.o. poco collaborativo, scarsamente orientato nel tempo e nello spazio e nella persona, marcato rallentamento ideomotorio, declino cognitivo di grado moderato benino
MMSE 13/30, alterate le attività basiche quotidiane ADL 3/6……>>. In sede di accertamento peritale la periziata alla richiesta dello scrivente di quale fosse stata la sua mansione ha descritto con precisione e con sorriso sulle labbra la peculiare attività di fabbricazione delle corde per gli strumenti musicali, (violino, violoncello e contrabbasso ecc.) la periziata durante l'accertamento peritale non ha pianto assolutamente. In merito all'intervento di asportazione della voluminosa cisti ovarica l'intervento in laparoscopia è stato eseguito nel 2010, la cisti ovarica è una neoformazione benigna della gonade femminile che può raggiungere volumi enormi con pesi anche di 10-15 chilogrammi, ma una volta asportata il danno è completamente emendato e a distanza di 15 anni non è più valutabile secondo il parere dello scrivente. La periziata nel 2010 era già in menopausa e pertanto anche l'asportazione dell'ovaio sinistro sede della cisti non è stato causa di significativi deficit endocrini. Per quanto sopra riportato ed evidenziato, e per quanto obiettivato in sede di accertamento peritale, l'orientamento valutativo dello scrivente CTU resta concorde con il verbale ASL di della Commissione Medica per l'accertamento Per_5 dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità che in data 17.10/2022, con definizione in data 17.10.2022 aveva riconosciuto per << esiti di intervento chirurgico per Parte_1 asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura, diabete mellito tipo due in terapia orale, ipertensione arteriosa, ipoacusia percettiva bilaterale, spondilodiscoartrosi, pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale>> invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100% con decorrenza dal 11.10.2022 e senza revisione prevista. Si confermano pertanto definitivamente le conclusioni inviate con la bozza dell'elaborato in data 12
Dicembre 2025”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando. Anche la nuova documentazione
6 genericamente allegata al ricorso introduttivo della fase di opposizione non appare utile a determinare il rinnovo delle operazioni peritali in quanto la ricorrente non ha chiarito in che modo tale documentazione porterebbe a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal consulente nominato, anche in considerazione della circostanza che la stessa ricorrente ha affermato in ricorso che tale documentazione confermerebbe il suo deficit deambulatorio, non ritenuto tuttavia dal consulente tale da determinare il riconoscimento della condizione sanitaria richiesta.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
7 - nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 07.10.2025
8
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4017/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 4576/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cardito, alla Via Nuova Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv.
Angela D'Agostino, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 20/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' non riconoscendola in stato CP_2 di necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito
1 nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , Per_1 per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Da quanto esposto, posso rispondere al quesito posto dalla S.V. nel modo seguente: La periziata è affetta da: a) 1) Esiti di intervento chirurgico per asportazione di aneurisma erebrale senza rottura;
2) Diabete mellito tipo due in terapia orale;
3) Ipertensione arteriosa;
4) Spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite;
5) Pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale;
6) Sindrome ansiosa depressiva;
7)
2 Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo. b) Per la presenza delle suddette patologie la periziata presenta difficoltà persistenti moderate a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 11.10.2022. c)
Purtuttavia, la periziata, pur presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età non necessita di assistenza continua, perchè è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Trattasi di una donna anziana dell'età di 78 anni, in sufficienti condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, della statura di 155 cm e del peso di 59 kg, affetta dai seguenti, significativi processi morbosi: 1) Esiti di intervento chirurgico per asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura;
2) Diabete mellito tipo due in terapia orale;
3) Ipertensione arteriosa;
4) Spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite;
5) Pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale;
6) Sindrome ansiosa depressiva;
7) Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo;
8) Ipoacusia. Le infermità sopra diagnosticate erano già presenti dalla data di invio della domanda amministrativa, presentano caratteri di permanenza e non hanno subito significativi aggravamenti negli ultimi tempi. Tenuto conto che la domanda in sede amministrativa alla competente Commissione Sanitaria per invalidi civili è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità allegata al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, per la valutazione delle predette minorazioni si deve fare riferimento alla tabella medesima. Per quanto riguarda la patologia a carico del Sistema nervoso centrale intervento chirurgico per asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura >> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 1102“Esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi della memoria di media entità”, (infermità valutabile dal 21% al 30%). Nel caso in discussione, la periziata è stata obiettivata orientata nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche superiori discrete e senza deficit sia del sistema nervoso centrale sia del sistema nervoso periferico. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato endocrino << Diabete mellito>> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia corrispondente tabellata come: Codice 9309 “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (III classe)”, (infermità valutabile dal 41% al 50%). Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato cardiovascolare
Ipertensione arteriosa>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 6446“coronaropatia
3 moderata (2^ classe N.Y.H.A.)”: (infermità valutabile tra il 41% e il'50%). Considerato il buon controllo emodinamico riscontrato all'esame obiettivo cardiaco in sede di accertamento peritale con una pressione arteriosa 140/80 mmHg e la Fc 74. bpm. Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato osteoarticolare << spondilodiscoartrosi in soggetto con osteoartrite>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 700 “spondiloartrite anchilopoietica”, (infermità al 55%). Tuttavia, all'accertamento peritale la ricorrente infatti è stata obiettivata in uno stato di non significativa limitazione né delle grandi e piccole articolazioni, nè del rachide lombosacrale con deambulazione autonoma, mantenimento della stazione eretta ed esecuzione dei passaggi posturali in autonomia. Per quanto riguarda la patologia neoplastica a carico della mammella destra strumentale>> essa non è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere con criterio analogico facendo riferimento alla patologia tabellata come: Codice 9323 “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”: (infermità valutabile nella misura del 70%). La neoplasia è stata trattata nel 2004 e dopo le terapie non è mai stata documentata in progressione.
Per quanto riguarda la patologia a carico dell'Apparato psichico depressiva>> essa è contemplata nelle tabelle, pertanto si deve procedere facendo riferimento alla patologia corrispondente tabellata come: Codice 2204 “Sindrome depressiva endoreattiva lieve”:
(infermità valutabile al 10%). Non è stata obiettivata sintomatologia significativa né la periziata è in terapia neurofarmacologica. Per quanto riguarda le patologie a carico dell'Apparato gastroenterologico << Ulcera duodenale in soggetto con reflusso gastroesofageo>> e a carico dell'apparato uditivo <
Tuttavia, dal momento che durante la visita medica espletata dallo scrivente CTU è stata riscontrata una capacità di deambulazione valida, l'esecuzione passaggi posturali, associate a facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori non significativamente deteriorate, la sig.ra
[...]
non risulta in condizioni che determinano l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto Parte_1 permanente di un accompagnatore nè è bisognevole di assistenza continua in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, globalmente intesi, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell'11.10.2022”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
4 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è risultata assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dalla ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata ed esaustiva risposta.
Ed invero, nella perizia (vd. pag. 23 della perizia), il CTU ha precisato che: “In Per_1 sintesi dalla documentazione medica agli atti del fascicolo di causa si evince che per quanto riguarda la patologia oncologica si conferma che trattasi di una infermità non in progressione patita dalla periziata nel 2004 e per quanto possa aver influito sulla neurolimbicità della donna periziata non vi sono documentazioni specialistiche psichiatriche agli atti che documentino controlli e terapie di supporto per la componente psiconcologica della periziata patita negli anni.
Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare gli esami più recenti presenti al fascicolo di causa:
28) Copia di densitometria femore sinistro e colonna AP ossea di datata Parte_1
03.07.2022 a firma del dott. DS 44 ASL Napoli2 Nord da cui si riportano << valori Persona_2 nella norma>>. 29) Copia di RX colonna vertebrale completa e bacino sotto carico di
[...]
datata 07.03.2022 a firma del dott. DS 45 ASL Napoli2 Nord da cui Parte_1 Persona_3 si riporta <<non si apprezzano nei limiti risolutivi della metodica standard, lesioni ossee di tipo focale in fase attiva. deviazione scoliotica dorso-lombare a convessità sinistra. conservate appaiono le fisiologiche curvature colonna vertebrale. bacino equilibrio fisiologico>>.
Evidenziano una sufficiente validità dell'apparato osteoarticolare, tanto è vero che in data
11.04.2022 la periziata effettua un ECG da sforzo non diagnostico a firma del dott. Per_4
di della Heart line s.r.l. Diagnostica Cardiovascolare di , il test secondo il
[...] CP_3 Per_5 protocollo MODBRUCE viene effettuato ponendo il paziente su un tappeto rotante (treadmil) che viene invitato a camminare a velocità e pendenza progressivamente crescenti. Durante il test la periziata ha camminato per un minuto e trentaquattro secondi, interrompendo Parte_1
l'esame per affaticamento…. Per quanto riguarda il deficit cognitivo della periziata è moderato e non grave come asserisce il CTP come si evince dalla certificazione medica: medica datata
13.02.2023 a firma del dott. DSB 41 e 48 ASL Napoli 2 Nord da cui di riporta che Persona_6
5 è affetta da <<pregresso intervento chirurgico per asportazione di aneurisma parte_1 cerebrale, diabete mellito tipo 2 non insulino dipendente, pregresso k mammario trattato chemioterapia adiuvante. e.o. poco collaborativo, scarsamente orientato nel tempo e nello spazio e nella persona, marcato rallentamento ideomotorio, declino cognitivo di grado moderato benino
MMSE 13/30, alterate le attività basiche quotidiane ADL 3/6……>>. In sede di accertamento peritale la periziata alla richiesta dello scrivente di quale fosse stata la sua mansione ha descritto con precisione e con sorriso sulle labbra la peculiare attività di fabbricazione delle corde per gli strumenti musicali, (violino, violoncello e contrabbasso ecc.) la periziata durante l'accertamento peritale non ha pianto assolutamente. In merito all'intervento di asportazione della voluminosa cisti ovarica l'intervento in laparoscopia è stato eseguito nel 2010, la cisti ovarica è una neoformazione benigna della gonade femminile che può raggiungere volumi enormi con pesi anche di 10-15 chilogrammi, ma una volta asportata il danno è completamente emendato e a distanza di 15 anni non è più valutabile secondo il parere dello scrivente. La periziata nel 2010 era già in menopausa e pertanto anche l'asportazione dell'ovaio sinistro sede della cisti non è stato causa di significativi deficit endocrini. Per quanto sopra riportato ed evidenziato, e per quanto obiettivato in sede di accertamento peritale, l'orientamento valutativo dello scrivente CTU resta concorde con il verbale ASL di della Commissione Medica per l'accertamento Per_5 dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità che in data 17.10/2022, con definizione in data 17.10.2022 aveva riconosciuto per << esiti di intervento chirurgico per Parte_1 asportazione di aneurisma cerebrale senza rottura, diabete mellito tipo due in terapia orale, ipertensione arteriosa, ipoacusia percettiva bilaterale, spondilodiscoartrosi, pregresso ca mammario trattato chirurgicamente (2004) in follow-up clinico strumentale>> invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100% con decorrenza dal 11.10.2022 e senza revisione prevista. Si confermano pertanto definitivamente le conclusioni inviate con la bozza dell'elaborato in data 12
Dicembre 2025”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando. Anche la nuova documentazione
6 genericamente allegata al ricorso introduttivo della fase di opposizione non appare utile a determinare il rinnovo delle operazioni peritali in quanto la ricorrente non ha chiarito in che modo tale documentazione porterebbe a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal consulente nominato, anche in considerazione della circostanza che la stessa ricorrente ha affermato in ricorso che tale documentazione confermerebbe il suo deficit deambulatorio, non ritenuto tuttavia dal consulente tale da determinare il riconoscimento della condizione sanitaria richiesta.
È evidente, dunque, che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
7 - nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 07.10.2025
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Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo