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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NN GIUSI, OR
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080046214263000 AGENZIA ENTRATE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100010427627000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110050311363000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120012778364000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008767421000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008767522000 REG. CALABRIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130014218938000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004843082000 AGENZIA ENTRATE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 chiedeva annullarsi le cartelle di pagamento meglio specificate in ricorso, a suo dire mai notificate e di cui il ricorrente dichiarava di avere appreso l'esistenza in occasione della consultazione del prospetto informativo delle pendenze sul sito ufficiale del concessionario per la riscossione, in vista dell'adesione a procedura di rottamazione.
Resisteva Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso alla luce del comma
4-bis dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 (come inserito dall'articolo 3-bis del Dl n. 146/2021).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto opposto (udienza del 29.2.2024), la resistente ER integrava la propria produzione documentale e dava atto di aver provveduto a litis denuntatio rispetto ai singoli enti impositori coinvolti. Formalizzava costituzione in giudizio la Regione Calabria, eccependo l'inammissiblità della chiamata in causa da parte di ER e l'inammissibilità del ricorso, sotto i plurimi profili meglio specificati in comparsa di costituzione.
In occasione della pubblica udienza del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Deve, infatti, osservarsi che il ricorrente non impugna alcun atto esecutivo a lui notificato dall'agente per la riscossione, chiedendo annullarsi una serie di cartelle la cui esistenza è stata, a suo dire, ricavata dall'estrazione di un prospetto informativo estratto dal sito ufficiale di Agenzia delle Entrate Riscossione, quale documento assimilabile all'estratto di ruolo. Va, tuttavia, osservato che ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1972 – introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l.
215/2021 – “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, se non nei casi tassativamente previsti dalla medesima norma (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”). Trattasi di disposizione che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 26283/2022) “ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Non ricorrendo, pertanto, nel caso specifico, alcuna delle ipotesi prese in considerazione dalla norma di nuovo conio per la proposizione dell'impugnazione, la stessa va dichiarata inammissibile. Alla luce, infatti, del nuovo contesto normativo, non può più dirsi consentita un azione di accertamento negativo del credito, in mancanza di un'attività esecutiva concretamente posta in essere dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente ed ER e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia. Nel rapporto tra ER e Regione Calabria, avendo la prima esercitato la facoltà di litis denuntiatio e non essendovi nel merito contrapposizione di posizioni tra ente impositore e concessionario per la riscossione, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione IV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe e ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione, che si liquidano in euro 2.409,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. dichiara le spese compensate nel rapporto tra Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NN GIUSI, OR
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6584/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080046214263000 AGENZIA ENTRATE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100010427627000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110050311363000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120012778364000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008767421000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130008767522000 REG. CALABRIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130014218938000 AGENZIA ENTRATE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004843082000 AGENZIA ENTRATE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 chiedeva annullarsi le cartelle di pagamento meglio specificate in ricorso, a suo dire mai notificate e di cui il ricorrente dichiarava di avere appreso l'esistenza in occasione della consultazione del prospetto informativo delle pendenze sul sito ufficiale del concessionario per la riscossione, in vista dell'adesione a procedura di rottamazione.
Resisteva Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso alla luce del comma
4-bis dell'articolo 12 del Dpr n. 602/1973 (come inserito dall'articolo 3-bis del Dl n. 146/2021).
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto opposto (udienza del 29.2.2024), la resistente ER integrava la propria produzione documentale e dava atto di aver provveduto a litis denuntatio rispetto ai singoli enti impositori coinvolti. Formalizzava costituzione in giudizio la Regione Calabria, eccependo l'inammissiblità della chiamata in causa da parte di ER e l'inammissibilità del ricorso, sotto i plurimi profili meglio specificati in comparsa di costituzione.
In occasione della pubblica udienza del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Deve, infatti, osservarsi che il ricorrente non impugna alcun atto esecutivo a lui notificato dall'agente per la riscossione, chiedendo annullarsi una serie di cartelle la cui esistenza è stata, a suo dire, ricavata dall'estrazione di un prospetto informativo estratto dal sito ufficiale di Agenzia delle Entrate Riscossione, quale documento assimilabile all'estratto di ruolo. Va, tuttavia, osservato che ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del DPR 602/1972 – introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla l.
215/2021 – “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, se non nei casi tassativamente previsti dalla medesima norma (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”). Trattasi di disposizione che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 26283/2022) “ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Non ricorrendo, pertanto, nel caso specifico, alcuna delle ipotesi prese in considerazione dalla norma di nuovo conio per la proposizione dell'impugnazione, la stessa va dichiarata inammissibile. Alla luce, infatti, del nuovo contesto normativo, non può più dirsi consentita un azione di accertamento negativo del credito, in mancanza di un'attività esecutiva concretamente posta in essere dall'ente impositore o dall'agente per la riscossione.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente ed ER e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia. Nel rapporto tra ER e Regione Calabria, avendo la prima esercitato la facoltà di litis denuntiatio e non essendovi nel merito contrapposizione di posizioni tra ente impositore e concessionario per la riscossione, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, sezione IV, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe e ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Agenzia delle Entrate
Riscossione, che si liquidano in euro 2.409,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. dichiara le spese compensate nel rapporto tra Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 19.2.2026