Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1092
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione di estratto di ruolo

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base del comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1972, che stabilisce l'impugnabilità dell'estratto di ruolo solo nei casi tassativamente previsti dalla norma. Non ricorrendo tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto non è più consentita un'azione di accertamento negativo del credito in assenza di un'attività esecutiva concretamente posta in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1092
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo