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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vittoria CARE', giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio da Catanzaro. Persona_1
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 l'esponente deduceva di aver svolto sin dal
01.03.2001 attività di operaio specializzato, con mansioni di escavatorista e minatore alle dipendenza di varie società del settore e di aver denunciato all' , nelle date CP_1
19.06.2023 e 26.06.2023 l'insorgenza rispettivamente delle seguenti patologie: “Silicosi polmonare” - Silicosi polmonare con nodularità multiple ad entrambi i polmoni-, domanda n. 514337241 e “Ernie cervicali e Ernie lombari multiple”, domanda n. n. 514337267, assumendo che le stesse fossero conseguenza delle attività lavorative espletate nel corso degli anni.
Con distinti provvedimenti, entrambi datati 26.10.2023, l' comunicava CP_1
l'archiviazione di entrambe le richieste per insufficienza della documentazione medica prodotta.
A seguito di opposizione amministrativa, la Commissione medica collegiale rivalutava il giudizio e accertava, relativamente alla malattia n. 514337241, un grado di invalidità del 6% e in relazione alla malattia n. 514337267 un grado di invalidità del 9%, con una invalidità complessiva del 14%, non riconoscendo il diritto del alla rendita Pt_1 vitalizia.
Reputando riduttiva la valutazione, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate, causa di una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi, cumulativamente, nella misura del
34% della totale, o nella misura maggiore o minore che accertata con condanna dell' al pagamento della già menzionata rendita, il tutto con interessi legali e/o CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge. Con vittoria di spese da distrarsi.
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ribadiva la correttezza della CP_1 valutazione delle menomazioni risultante dagli accertamenti amministrativi e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e con consulenza tecnica d'ufficio.
La questione controversa non involge la sussistenza e/o l'eziologia delle malattie denunciate, essendo i fatti costitutivi presupposti pacifici, ma esclusivamente l'entità del danno biologico e il grado di menomazione derivato.
Il Tribunale, ritenuta non necessaria la prova testimoniale offerta dal ricorrente, disponeva CTU medico legale, nominando quale ausiliare il dott. Persona_2
.
[...]
Depositata la relazione in data 12 agosto 2025, con ordinanza del 19.09.2025, il giudice chiedeva chiarimenti al CTU in ordine alla decorrenza della maggiore valutazione del danno biologico accertato.
Pag. 2 di 4 Depositati i chiarimenti in data 8 ottobre 2025, acquisite le note scritte depositate dalle parti, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
L'esperto, dopo aver illustrato quanto riscontrato a seguito di esame obiettivo del periziato, ha proceduto alla valutazione dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti, concludendo che il sig. Parte_1
è affetto da: “Ernie discali cervico-lombari con disturbi trofico-sensitivi = 9%. Silicosi polmonare con noduli bilaterali e s. disventilatoria lieve = 8%”.
IL CTU ha ritenuto congrua la valutazione dei sanitari in ordine alla prima CP_1 patologia, mentre, quanto alla silicosi polmonare, ha ritenuto equo attribuire un danno nella misura dell'8%, valutazione cui è pervenuto sulla base di tutti gli elementi clinici e strumentali disponibili.
Concludeva affermando che l'invalidità complessiva accertata risulta pari al 16%, considerato il pregiudizio dell'efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, come da tabelle riportate nel D.L. 38/2000.
Quanto alla decorrenza, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice, il CTU ha affermato di essere pervenuto alla valutazione di una percentuale maggiore di incidenza, rispetto a quella riconosciuta in sede di visita collegiale, sulla base di tutti gli elementi anamnestici e strumentali disponibili, ma soprattutto sulla base dell'esame clinico effettuato in sede di visita. Pertanto, ha concluso che la percentuale del 16%, debba farsi decorrere dalla data della visita medico-legale (06.06.2025).
L'elaborato peritale, non contestato sotto alcun aspetto dalle parti, come integrato con le risposte ai chiarimenti richiesti, appare completo e ben motivato.
Il ricorso, pertanto, va accolto con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti, condivise dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il
D.M. 2014 nel testo vigente- causa di previdenza- valore indeterminabile basso, compensate per due terzi in considerazione delle seguenti circostanze: il riconoscimento comporta comunque la costituzione di una rendita vitalizia;
la percentuale invalidante riconosciuta è inferiore a quella pretesa (16% in luogo del 34%); la decorrenza è successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Pag. 3 di 4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_1
- accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 16% con decorrenza dal 6 giugno 2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto ex lege dovuto;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo delle spese CP_1 di lite che liquida – già ridotte - in euro 1.500,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali 15% distratte in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese della consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Palmi, 29 ottobre 2025
IL GOP
dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vittoria CARE', giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio da Catanzaro. Persona_1
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 l'esponente deduceva di aver svolto sin dal
01.03.2001 attività di operaio specializzato, con mansioni di escavatorista e minatore alle dipendenza di varie società del settore e di aver denunciato all' , nelle date CP_1
19.06.2023 e 26.06.2023 l'insorgenza rispettivamente delle seguenti patologie: “Silicosi polmonare” - Silicosi polmonare con nodularità multiple ad entrambi i polmoni-, domanda n. 514337241 e “Ernie cervicali e Ernie lombari multiple”, domanda n. n. 514337267, assumendo che le stesse fossero conseguenza delle attività lavorative espletate nel corso degli anni.
Con distinti provvedimenti, entrambi datati 26.10.2023, l' comunicava CP_1
l'archiviazione di entrambe le richieste per insufficienza della documentazione medica prodotta.
A seguito di opposizione amministrativa, la Commissione medica collegiale rivalutava il giudizio e accertava, relativamente alla malattia n. 514337241, un grado di invalidità del 6% e in relazione alla malattia n. 514337267 un grado di invalidità del 9%, con una invalidità complessiva del 14%, non riconoscendo il diritto del alla rendita Pt_1 vitalizia.
Reputando riduttiva la valutazione, adiva l'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare la natura professionale delle patologie denunciate, causa di una menomazione permanente della capacità lavorativa da quantificarsi, cumulativamente, nella misura del
34% della totale, o nella misura maggiore o minore che accertata con condanna dell' al pagamento della già menzionata rendita, il tutto con interessi legali e/o CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge. Con vittoria di spese da distrarsi.
, costituitosi tempestivamente in giudizio, ribadiva la correttezza della CP_1 valutazione delle menomazioni risultante dagli accertamenti amministrativi e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e con consulenza tecnica d'ufficio.
La questione controversa non involge la sussistenza e/o l'eziologia delle malattie denunciate, essendo i fatti costitutivi presupposti pacifici, ma esclusivamente l'entità del danno biologico e il grado di menomazione derivato.
Il Tribunale, ritenuta non necessaria la prova testimoniale offerta dal ricorrente, disponeva CTU medico legale, nominando quale ausiliare il dott. Persona_2
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Depositata la relazione in data 12 agosto 2025, con ordinanza del 19.09.2025, il giudice chiedeva chiarimenti al CTU in ordine alla decorrenza della maggiore valutazione del danno biologico accertato.
Pag. 2 di 4 Depositati i chiarimenti in data 8 ottobre 2025, acquisite le note scritte depositate dalle parti, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
L'esperto, dopo aver illustrato quanto riscontrato a seguito di esame obiettivo del periziato, ha proceduto alla valutazione dei dati emersi dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dalla documentazione sanitaria agli atti, concludendo che il sig. Parte_1
è affetto da: “Ernie discali cervico-lombari con disturbi trofico-sensitivi = 9%. Silicosi polmonare con noduli bilaterali e s. disventilatoria lieve = 8%”.
IL CTU ha ritenuto congrua la valutazione dei sanitari in ordine alla prima CP_1 patologia, mentre, quanto alla silicosi polmonare, ha ritenuto equo attribuire un danno nella misura dell'8%, valutazione cui è pervenuto sulla base di tutti gli elementi clinici e strumentali disponibili.
Concludeva affermando che l'invalidità complessiva accertata risulta pari al 16%, considerato il pregiudizio dell'efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, come da tabelle riportate nel D.L. 38/2000.
Quanto alla decorrenza, in sede di risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice, il CTU ha affermato di essere pervenuto alla valutazione di una percentuale maggiore di incidenza, rispetto a quella riconosciuta in sede di visita collegiale, sulla base di tutti gli elementi anamnestici e strumentali disponibili, ma soprattutto sulla base dell'esame clinico effettuato in sede di visita. Pertanto, ha concluso che la percentuale del 16%, debba farsi decorrere dalla data della visita medico-legale (06.06.2025).
L'elaborato peritale, non contestato sotto alcun aspetto dalle parti, come integrato con le risposte ai chiarimenti richiesti, appare completo e ben motivato.
Il ricorso, pertanto, va accolto con conferma delle risultanze dell'elaborato peritale in atti, condivise dal giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il
D.M. 2014 nel testo vigente- causa di previdenza- valore indeterminabile basso, compensate per due terzi in considerazione delle seguenti circostanze: il riconoscimento comporta comunque la costituzione di una rendita vitalizia;
la percentuale invalidante riconosciuta è inferiore a quella pretesa (16% in luogo del 34%); la decorrenza è successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Pag. 3 di 4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: CP_1
- accerta in capo al ricorrente un danno biologico da malattia professionale pari al 16% con decorrenza dal 6 giugno 2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto ex lege dovuto;
- condanna altresì l' alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo delle spese CP_1 di lite che liquida – già ridotte - in euro 1.500,00 oltre CPA, IVA se dovuta e rimborso spese generali 15% distratte in favore del procuratore antistatario, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente le spese della consulenza tecnica, CP_1 liquidate come da separato decreto.
Palmi, 29 ottobre 2025
IL GOP
dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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