Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 420/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Marcori presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note del 26.03.2025 di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della , rimane assegnata e nella esclusiva Pt_1
disponibilità della stessa che vi vivrà con la figlia minore . Per_1
I coniugi nell'ambito della definizione del diritto di visita/di mantenimento e quant'altro utile nell'interesse del minore convengono quanto segue:
3) La figlia minore verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, Per_1
l'istruzione e il mantenimento, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in
Sassari, alla Via Canaglia nr.10. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto pagina 1 di 5
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
4) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente adottare, il padre potrà vedere e trattenersi con il minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se il figlio , sempre previo accordo con la madre, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico dalle ore 16,30 alle ore 20,00 mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche dalle ore 15,30 alle ore 21,00 per tre pomeriggi la settimana e dalle ore 9,30 alle 14,30 per altri tre;
nei fine settimana alternativamente con la madre, il sabato o la domenica dal venerdi dalle ore 17,30 (il padre provvederà a ritirarla dalla scuola) sino alla domenica sera (il padre provvederà ad accompagnarla presso la madre) in tale week end il minore pernotterà presso l'abitazione del padre.
5) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza.
Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) (ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc.) salvo sempre il pernottamento notturno salva la presenza di altri familiari o amici.
6) Il Signor potrà tenere contatti telefonici (anche quotidiani purché non insistenti) con la Pt_2 bambina (quando la stessa si trova con l'altro genitore), ogni qualvolta sia esclusivamente necessario, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative e non, di entrambi i genitori.
7) A titolo di contributo per il mantenimento, il si obbliga a corrispondere (a mezzo di Pt_2
bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla ), un contributo di euro 300,00 Pt_1
mensili (da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100%
pagina 2 di 5 dell'assegno unico e si obbliga a farsi carico del 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle così qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da Consiglio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi
(quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
pagina 3 di 5 Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
8) I coniugi, si obbligano con il presente atto ad acconsentire reciprocamente al rilascio di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
9) I coniugi, si obbligano sin da ora a regolamentare quant'altro non espressamente indicato in questo atto (ad. Esempio trasferimento auto, divisione arredi, mobilio, allontanamento temporaneo abitazione coniugale, ecc….) mediante altra scrittura.
10) I coniugi hanno già definito tutti i loro rapporti di natura economico patrimoniale e dichiarano di non avere nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa ed accettando l'altrui rinuncia.
11) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso dovranno essere poste in essere/rispettate a far data dalla sottoscrizione dello stesso senza dover attendere la fissazione dell'udienza.
12) Le spese legali restano compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di costituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge
[...]
(v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari - atto n 158 parte 2 s. A anno 2014)
pagina 4 di 5 Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate del 26.03.2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 7.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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