Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 11767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11767 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato WALTER SARDELLA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO USAI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza dell'08/04/2025):
“Le parti concludono come da accordo depositato in atti, come integrato all'odierna udienza”:
1
genitori e confermare la frequentazione a settimane alterne degli stessi con scambio il lunedì, come da verbale di udienza del 23 gennaio 2025;
-confermare il calendario vacanze stabilito in sede di separazione, secondo il quale, salvi diversi accordi tra le parti, i figli trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 mattina ore 11 al 31 dicembre mattina ore 11, con un genitore e dal 31 mattina fino al 7 primo giorno di scuola;
per le vacanze pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni, ad anni alterni del giorno di Pasqua;
-per le vacanze estive, invece, dall'anno 2026, ciascun genitore terrà con sé i figli per tre settimane anche non consecutive tra i mesi di luglio ed agosto, da concordare tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno. Il genitore che intende portare i figli all'estero dovrà ottenere la previa autorizzazione dell'altro genitore solo per i viaggi con destinazione extraeuropea;
-disporre che, stante la frequentazione paritaria con i figli, le parti parteciperanno al mantenimento ordinario in via diretta, mentre gli ex coniugi contribuiranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%, secondo le linee guida CNF 2017;
- spese integralmente compensate.
Le parti concordano che, ferma la necessità di concordare i rispettivi periodi di ferie entro il 30 marzo di ogni anno, il luogo di vacanza di un genitore con i figli dovrà sempre essere preventivamente comunicato all'altro genitore;
i viaggi con i figli fuori dal territorio europeo dovranno invece essere previamente concordati tra i genitori.
Le parti concordano altresì che i passaporti restino della disponibilità del padre (il quale fornirà alla madre copia degli stessi); in caso di accordo tra le parti per un viaggio dei figli fuori dal territorio europeo, il padre dovrà mettere a disposizione della madre o dei figli stessi i relativi passaporti, entro 48 ore dalla richiesta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di pronunciare lo
2 scioglimento del matrimonio), contratto con , la Controparte_1
quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
Considerato che è già stata pronunciata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli nata il [...], e Per_1
, nato il [...], i quali continueranno a frequentare i genitori con tempi Per_2
paritetici.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
3