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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4098 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
C.F. , ed C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. SIGNORELLI PIETRO C.F._2
APPELLANTI E (P. Iva ), e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, per procura in atti, rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Parte_2 [...]
, quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 21.328,47, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario per credito al consumo n. 816048a01 stipulato in data 9/10/2003 tra e la cui è succeduta la Parte_1 Controparte_3 [...] con prestazione di garanzia da parte di chiedendone la revoca, con CP_4 Parte_2 vittoria delle spese di lite. La parte opponente eccepiva preliminarmente:
- che della somma mutuata di € 20.000,00, in realtà era stato accreditato al mutuatario il minore importo di € 14.490,46, essendo state detratte le seguenti somme: € 51,65 per spese per istruttoria della pratica, € 50,00 per imposta sostitutiva ed € 5.407,89 quale debito residuo relativo al mutuo in precedenza stipulato tra le stesse parti, che era stato quindi, estinto;
- che il aveva provveduto al pagamento delle prime diciotto rate (dal 1°/11/2003 al Pt_1
1°/4/2005), per un totale di € 7.386,84, con conseguente erosione del capitale da restituire;
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, non essendo mai stato notificato ad Parte_2 ed in quanto, relativamente alla notificazione del monitorio ad non emergeva la Parte_1 data in cui l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione.
La , quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1 tempore, costituitasi con comparsa del 1°/4/2019, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritta al ruolo oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. e, nel merito, ne invocava il rigetto. L'opposta, in particolare, deduceva che la era succeduta nel credito della Controparte_1 [...] in virtù di un atto di cessione di crediti in blocco stipulato ex artt. 2 e Controparte_3
4 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993, i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Evidenziava pertanto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle avverse doglianze afferenti all'asserita invalidità del contratto di finanziamento controverso.
Nel merito, l'ingiungente ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando, altresì, le avverse eccezioni preliminari, evidenziando di aver proceduto tempestivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo agli odierni opponenti. In via gradata, in caso di declaratoria di inefficacia del monitorio, la chiedeva Controparte_2 accertarsi la propria pretesa creditoria nella misura risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha DICHIARATO inefficace il decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018; ha dichiarato tenuti e, per l'effetto, condannati e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della , quale mandataria della della somma di € 21.328,47, oltre Controparte_2 Controparte_1 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - respinta l'eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo - ha posto le seguenti considerazioni:
«[… l'atto di citazione, notificato in data 2/7/2018, è stato tempestivamente depositato telematicamente il 5/7/2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando in contrario la data di iscrizione della causa al ruolo da parte della cancelleria il successivo 18/7/2018, trattandosi di un atto dell'ufficio su cui la parte opponente non può interferire ed il cui ritardo non può nuocere alla parte. È fondata, invece, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non essendosi l'ingiungente tempestivamente attivata per la notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.. Nondimeno, per costante giurisprudenza, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ. n. 3908 del 29/02/2016). Controparte_ Ciò posto, la pretesa creditoria della che agisce tramite la mandataria è fondata. Controparte_2 Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, il credito azionato in sede monitoria è fondato su idonea prova, avuto riguardo al contratto di mutuo chirografario per credito al consumo n. 816048a01, stipulato in data 9/10/2003 tra la Controparte_5
cui è succeduta l'odierna opposta, e le cui obbligazioni sono state garantite da
[...] Parte_1
mentre gli opponenti non hanno provato in modo idoneo il pagamento, né altra causa estintiva Parte_2 dell'obbligazione a loro carico.
E' priva di pregio, invero, l'eccezione di pagamento sollevata dalla parte opponente, essendo stato scomputato dal credito azionato dall'ingiungente l'importo corrispondente al pagamento delle prime diciotto rate del mutuo da parte del mutuatario.
Non merita accoglimento, inoltre, la richiesta degli ingiunti di scomputo dalla pretesa avversaria della somma utilizzata per l'estinzione del mutuo stipulato il 3/6/2003 tra e la Parte_1 Controparte_3 Per_
contratto Fil/Mutuo 007/060882 – 0816048, non essendo vietato l'utilizzo di parte delle somme mutuate per
[...] estinguere una pregressa esposizione debitoria derivante da un diverso contratto di mutuo. Ne consegue, in accoglimento della relativa eccezione degli opponenti, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018; nondimeno, Parte_1 Controparte_ e vanno condannati al pagamento in favore della , quale mandataria della Parte_2 Controparte_2 della somma di € 21.328,47, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza degli opponenti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti- come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensiva ex art. 283 CPC, accertare” contrariamente a quanto ivi statuito, che è avvenuto il pagamento da parte degli appellanti di €
7.386,84 a rientro del debito di cui al mutuo 00816048 del 9 ottobre 2003 e, per l'effetto, in via principale, condannare questi ultimi al pagamento della somma di € 13.941,63 (€ 21.328,47 oggetto di ingiunzione - € 7.386,84 già corrisposti), ovvero, in subordine, alla maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia tenuto conto del pagamento degli € 7.386,84 (o della maggiore o minore somma che la Corte riterrà). Con conferma della restante parte della sentenza;
- sempre nel merito, con accoglimento di tutte le conclusioni spiegate in primo grado di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ove solo in primo grado il difensore era antistatario”.
Ha resistito la parte appellata, come rappresentata, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023. Con ordinanza ex artt. 351 e 283 CPC, in data 14 marzo 2023, la Corte respingeva l'istanza inibitoria.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti e lamentato che il Tribunale avrebbe commesso un grossolano errore di calcolo nel valutare il primo mutuo dell'1.6.03 per l'importo di euro 6.000,00 e nel non detrarre l'importo già versato di 18 rate per il secondo mutuo, col primo motivo gli appellanti denunciano “ _Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 113, 115, 116 e
132, n. 4, c.p.c.” – esponendo che contrariamente agli oneri di allegazione e di prova da parte del creditore, non vi era una prova di ricostruzione della somma richiesta che non poteva superare quella di euro 20.000,00 visti i versamenti già effettuati e l'estinzione del precedente mutuo.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115, 116 e 132, n. 4, C.P.C.” – nel ribadire la ricostruzione contabile di cui al primo motivo, gli appellanti deducono che la parte opposta/creditore sostanziale non aveva formulato alcuna contestazione in ordine ai pagamenti da essi effettuati ed all'estinzione del precedente mutuo, così come sui costi gravati al momento della erogazione e chiedono, quindi, lo scomputo della citata somma di Euro 7.386,84.
§ 4 — L'appello è palesemente infondato.
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di CP_4
(quale cessionaria del credito originario), formulata dagli appellanti solo nelle memorie conclusionali anticipate dell'8 settembre 2025. Seppure la questione può essere rilevata d'ufficio, vi è un dato inequivocabile, quale è la condotta processuale degli odierni appellanti che, in primo luogo, rispetto alla sentenza – che ha accertato la sussistenza di tale legittimazione – non hanno formulato alcun profilo di gravame sul punto;
in secondo luogo, dimenticano detti appellanti che nel sub procedimento ex art. 283 CPC la questione è rimasta altrettanto incontroversa, sicchè gli elementi documentali posti a fondamento della detta legittimazione attiva risultano , appunto, incontestati ex art. 115 CPC, sicchè null'altro può o deve essere delibato al riguardo, dovendosi piuttosto tener conto di tale comportamento processuale ai fini della liquidazione delle spese di lite, come poi si dirà.
Le doglianze, strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate. E' certo – come ha già accertato “per tabulas” il primo giudice – che con il finanziamento dell'ottobre
2003 (su cui si fonda la richiesta originaria della odierna appellata) è stata prevista l'erogazione di euro 20.000,00 dai quali, poi sono state detratte alcune spese (concordate evidentemente con l'ente finanziatore) e la somma necessaria per estinguere il precedente finanziamento del giugno 2003. Quest'ultimo profilo, quindi, configura un mutuo solutorio, del tutto legittimo e in forza del quale è evidente che una parte della somma messa a disposizione del mutuatario è stata utilizzata per quello scopo. Pertanto, rientra nella logica matematica che la somma prevista per il finanziamento (euro 20.000,00) venga poi decurtata per spese vive e per estinzione del precedente mutuo. Del residuo dovuto, poi, è certo che solo 18 rate sono state pagate per un ammontare di euro 7.386,84, di cui l'attrice sostanziale ha tenuto conto nella richiesta monitoria, come si evince dall'estratto conto allegato al quale il giudice di primo grado – ritenendo provata la situazione contabile – ha fatto riferimento. E avverso questo documento, che testimonia la detrazione effettuata già dall'attrice, non vi è una contestazione specifica neppure ex art. 342 CPC da parte degli appellanti che, invece, vorrebbero dimostrare come la somma richiesta in sede monitoria sia eccessiva rispetto ad un debito di euro 20.000,00 cioè superiore a quest'ultimo.
Pare ovvio che leggendo il contratto di mutuo a carico del mutuatario vi fossero precisi oneri, primo tra tutti il rispetto del termine essenziale al quale si aggiungono gli interessi di mora, sicchè non può ragionarsi – come fanno gli appellanti – sulla sola sorte capitale: il conteggio finale (pure esposto nell'estratto) tiene conto di tutte le voci “aggiuntive” previste nel contratto, che non è stato oggetto di alcuna contestazione.
Per queste ragioni l'importo richiesto è necessariamente maggiore della sorte capitale, nonostante le detrazioni operate.
Ne consegue la correttezza e la condivisibilità dell'importo individuato dal Tribunale quale credito dell'attrice sostanziale, con reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia. Quanto, invece, ai parametri da applicare, non può che farsi riferimento a quelli massimi, in ragione sia del sub-procedimento incardinato sia delle questioni, anche nuove, proposte, sì da impegnare la difesa avversaria e questo Collegio in verifiche palesemente infondate. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.382,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.765,00 Fase decisionale, valore massimo: € 2.867,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 8.715,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 444/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e per essa la sua procuratrice – delle spese del grado che si liquidano in Euro 8.715,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4098 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
C.F. , ed C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. SIGNORELLI PIETRO C.F._2
APPELLANTI E (P. Iva ), e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, per procura in atti, rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Parte_1 Parte_2 [...]
, quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018, con cui era stato loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 21.328,47, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario per credito al consumo n. 816048a01 stipulato in data 9/10/2003 tra e la cui è succeduta la Parte_1 Controparte_3 [...] con prestazione di garanzia da parte di chiedendone la revoca, con CP_4 Parte_2 vittoria delle spese di lite. La parte opponente eccepiva preliminarmente:
- che della somma mutuata di € 20.000,00, in realtà era stato accreditato al mutuatario il minore importo di € 14.490,46, essendo state detratte le seguenti somme: € 51,65 per spese per istruttoria della pratica, € 50,00 per imposta sostitutiva ed € 5.407,89 quale debito residuo relativo al mutuo in precedenza stipulato tra le stesse parti, che era stato quindi, estinto;
- che il aveva provveduto al pagamento delle prime diciotto rate (dal 1°/11/2003 al Pt_1
1°/4/2005), per un totale di € 7.386,84, con conseguente erosione del capitale da restituire;
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, non essendo mai stato notificato ad Parte_2 ed in quanto, relativamente alla notificazione del monitorio ad non emergeva la Parte_1 data in cui l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione.
La , quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_1 tempore, costituitasi con comparsa del 1°/4/2019, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione in quanto iscritta al ruolo oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c. e, nel merito, ne invocava il rigetto. L'opposta, in particolare, deduceva che la era succeduta nel credito della Controparte_1 [...] in virtù di un atto di cessione di crediti in blocco stipulato ex artt. 2 e Controparte_3
4 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993, i cui obblighi pubblicitari erano stati assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Evidenziava pertanto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle avverse doglianze afferenti all'asserita invalidità del contratto di finanziamento controverso.
Nel merito, l'ingiungente ribadiva la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando, altresì, le avverse eccezioni preliminari, evidenziando di aver proceduto tempestivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo agli odierni opponenti. In via gradata, in caso di declaratoria di inefficacia del monitorio, la chiedeva Controparte_2 accertarsi la propria pretesa creditoria nella misura risultante dal decreto ingiuntivo opposto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha DICHIARATO inefficace il decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018; ha dichiarato tenuti e, per l'effetto, condannati e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della , quale mandataria della della somma di € 21.328,47, oltre Controparte_2 Controparte_1 agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - respinta l'eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo - ha posto le seguenti considerazioni:
«[… l'atto di citazione, notificato in data 2/7/2018, è stato tempestivamente depositato telematicamente il 5/7/2018, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., non rilevando in contrario la data di iscrizione della causa al ruolo da parte della cancelleria il successivo 18/7/2018, trattandosi di un atto dell'ufficio su cui la parte opponente non può interferire ed il cui ritardo non può nuocere alla parte. È fondata, invece, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., non essendosi l'ingiungente tempestivamente attivata per la notificazione del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c.. Nondimeno, per costante giurisprudenza, in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge,
l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria (cfr. Cass. civ. n. 3908 del 29/02/2016). Controparte_ Ciò posto, la pretesa creditoria della che agisce tramite la mandataria è fondata. Controparte_2 Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, il credito azionato in sede monitoria è fondato su idonea prova, avuto riguardo al contratto di mutuo chirografario per credito al consumo n. 816048a01, stipulato in data 9/10/2003 tra la Controparte_5
cui è succeduta l'odierna opposta, e le cui obbligazioni sono state garantite da
[...] Parte_1
mentre gli opponenti non hanno provato in modo idoneo il pagamento, né altra causa estintiva Parte_2 dell'obbligazione a loro carico.
E' priva di pregio, invero, l'eccezione di pagamento sollevata dalla parte opponente, essendo stato scomputato dal credito azionato dall'ingiungente l'importo corrispondente al pagamento delle prime diciotto rate del mutuo da parte del mutuatario.
Non merita accoglimento, inoltre, la richiesta degli ingiunti di scomputo dalla pretesa avversaria della somma utilizzata per l'estinzione del mutuo stipulato il 3/6/2003 tra e la Parte_1 Controparte_3 Per_
contratto Fil/Mutuo 007/060882 – 0816048, non essendo vietato l'utilizzo di parte delle somme mutuate per
[...] estinguere una pregressa esposizione debitoria derivante da un diverso contratto di mutuo. Ne consegue, in accoglimento della relativa eccezione degli opponenti, la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2057/2018, N.R.G. 3452/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 23/1/2018; nondimeno, Parte_1 Controparte_ e vanno condannati al pagamento in favore della , quale mandataria della Parte_2 Controparte_2 della somma di € 21.328,47, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza degli opponenti.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti- come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo, previa sospensiva ex art. 283 CPC, accertare” contrariamente a quanto ivi statuito, che è avvenuto il pagamento da parte degli appellanti di €
7.386,84 a rientro del debito di cui al mutuo 00816048 del 9 ottobre 2003 e, per l'effetto, in via principale, condannare questi ultimi al pagamento della somma di € 13.941,63 (€ 21.328,47 oggetto di ingiunzione - € 7.386,84 già corrisposti), ovvero, in subordine, alla maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio e/o ritenuta di giustizia tenuto conto del pagamento degli € 7.386,84 (o della maggiore o minore somma che la Corte riterrà). Con conferma della restante parte della sentenza;
- sempre nel merito, con accoglimento di tutte le conclusioni spiegate in primo grado di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, ove solo in primo grado il difensore era antistatario”.
Ha resistito la parte appellata, come rappresentata, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio
2023. Con ordinanza ex artt. 351 e 283 CPC, in data 14 marzo 2023, la Corte respingeva l'istanza inibitoria.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti e lamentato che il Tribunale avrebbe commesso un grossolano errore di calcolo nel valutare il primo mutuo dell'1.6.03 per l'importo di euro 6.000,00 e nel non detrarre l'importo già versato di 18 rate per il secondo mutuo, col primo motivo gli appellanti denunciano “ _Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 113, 115, 116 e
132, n. 4, c.p.c.” – esponendo che contrariamente agli oneri di allegazione e di prova da parte del creditore, non vi era una prova di ricostruzione della somma richiesta che non poteva superare quella di euro 20.000,00 visti i versamenti già effettuati e l'estinzione del precedente mutuo.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115, 116 e 132, n. 4, C.P.C.” – nel ribadire la ricostruzione contabile di cui al primo motivo, gli appellanti deducono che la parte opposta/creditore sostanziale non aveva formulato alcuna contestazione in ordine ai pagamenti da essi effettuati ed all'estinzione del precedente mutuo, così come sui costi gravati al momento della erogazione e chiedono, quindi, lo scomputo della citata somma di Euro 7.386,84.
§ 4 — L'appello è palesemente infondato.
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di CP_4
(quale cessionaria del credito originario), formulata dagli appellanti solo nelle memorie conclusionali anticipate dell'8 settembre 2025. Seppure la questione può essere rilevata d'ufficio, vi è un dato inequivocabile, quale è la condotta processuale degli odierni appellanti che, in primo luogo, rispetto alla sentenza – che ha accertato la sussistenza di tale legittimazione – non hanno formulato alcun profilo di gravame sul punto;
in secondo luogo, dimenticano detti appellanti che nel sub procedimento ex art. 283 CPC la questione è rimasta altrettanto incontroversa, sicchè gli elementi documentali posti a fondamento della detta legittimazione attiva risultano , appunto, incontestati ex art. 115 CPC, sicchè null'altro può o deve essere delibato al riguardo, dovendosi piuttosto tener conto di tale comportamento processuale ai fini della liquidazione delle spese di lite, come poi si dirà.
Le doglianze, strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate. E' certo – come ha già accertato “per tabulas” il primo giudice – che con il finanziamento dell'ottobre
2003 (su cui si fonda la richiesta originaria della odierna appellata) è stata prevista l'erogazione di euro 20.000,00 dai quali, poi sono state detratte alcune spese (concordate evidentemente con l'ente finanziatore) e la somma necessaria per estinguere il precedente finanziamento del giugno 2003. Quest'ultimo profilo, quindi, configura un mutuo solutorio, del tutto legittimo e in forza del quale è evidente che una parte della somma messa a disposizione del mutuatario è stata utilizzata per quello scopo. Pertanto, rientra nella logica matematica che la somma prevista per il finanziamento (euro 20.000,00) venga poi decurtata per spese vive e per estinzione del precedente mutuo. Del residuo dovuto, poi, è certo che solo 18 rate sono state pagate per un ammontare di euro 7.386,84, di cui l'attrice sostanziale ha tenuto conto nella richiesta monitoria, come si evince dall'estratto conto allegato al quale il giudice di primo grado – ritenendo provata la situazione contabile – ha fatto riferimento. E avverso questo documento, che testimonia la detrazione effettuata già dall'attrice, non vi è una contestazione specifica neppure ex art. 342 CPC da parte degli appellanti che, invece, vorrebbero dimostrare come la somma richiesta in sede monitoria sia eccessiva rispetto ad un debito di euro 20.000,00 cioè superiore a quest'ultimo.
Pare ovvio che leggendo il contratto di mutuo a carico del mutuatario vi fossero precisi oneri, primo tra tutti il rispetto del termine essenziale al quale si aggiungono gli interessi di mora, sicchè non può ragionarsi – come fanno gli appellanti – sulla sola sorte capitale: il conteggio finale (pure esposto nell'estratto) tiene conto di tutte le voci “aggiuntive” previste nel contratto, che non è stato oggetto di alcuna contestazione.
Per queste ragioni l'importo richiesto è necessariamente maggiore della sorte capitale, nonostante le detrazioni operate.
Ne consegue la correttezza e la condivisibilità dell'importo individuato dal Tribunale quale credito dell'attrice sostanziale, con reiezione del gravame.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia. Quanto, invece, ai parametri da applicare, non può che farsi riferimento a quelli massimi, in ragione sia del sub-procedimento incardinato sia delle questioni, anche nuove, proposte, sì da impegnare la difesa avversaria e questo Collegio in verifiche palesemente infondate. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.382,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.765,00 Fase decisionale, valore massimo: € 2.867,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 8.715,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 444/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e per essa la sua procuratrice – delle spese del grado che si liquidano in Euro 8.715,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore