Articolo 7 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 settembre 1956
Art. 7.
Il testo dell' art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"L'avvocato o procuratore al quale l'autorita' giudiziaria conferisca, un incarico retribuito e' tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:
a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;
b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;
c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;
d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.
La percentuale e' calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.
La rinuncia calla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956