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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11434/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. OLIARI SARA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. OLIARI SARA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) [affido condiviso del figlio maggiorenne] non economicamente autosufficiente, con collocamento e residenza Persona_1
presso il padre, signor a far data dal mese di luglio 2025 e non più presso la madre Controparte_1
come è attualmente;
2) porre in capo alla madre, GN , un concorso al Parte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT, a far Per_1
data dall'effettivo trasferimento presso il padre e fino a quando il medesimo non sarà economicamente autosufficiente. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato al signor le cui coordinate bancarie sono note alla moglie;
3) CP_1
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo in essere presso il
1 Tribunale di Brescia, di seguito qui integralmente ritrascritto, che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso, fino all'indipendenza economica del figlio: “1. Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
2. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico o scuolabus;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. […]”; 4) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che sostiene l'intera spesa;
5) per quanto riguarda la modalità di visita madre/figlio, nonché il calendario delle festività
e delle vacanze, tenuto conto della maggior età del figlio , le parti saranno libere di Per_1
autodeterminarsi nella gestione;
6) le parti danno atto che con questo accordo hanno definito tra di loro ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione;
7) le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
8) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/12/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rudiano (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2002), risultano separate dal
12/9/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. AN HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11434/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. OLIARI SARA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. OLIARI SARA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) [affido condiviso del figlio maggiorenne] non economicamente autosufficiente, con collocamento e residenza Persona_1
presso il padre, signor a far data dal mese di luglio 2025 e non più presso la madre Controparte_1
come è attualmente;
2) porre in capo alla madre, GN , un concorso al Parte_1
mantenimento del figlio nella misura di euro 400,00 mensili, oltre adeguamento ISTAT, a far Per_1
data dall'effettivo trasferimento presso il padre e fino a quando il medesimo non sarà economicamente autosufficiente. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato al signor le cui coordinate bancarie sono note alla moglie;
3) CP_1
ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo in essere presso il
1 Tribunale di Brescia, di seguito qui integralmente ritrascritto, che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso, fino all'indipendenza economica del figlio: “1. Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
2. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico o scuolabus;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. […]”; 4) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che sostiene l'intera spesa;
5) per quanto riguarda la modalità di visita madre/figlio, nonché il calendario delle festività
e delle vacanze, tenuto conto della maggior età del figlio , le parti saranno libere di Per_1
autodeterminarsi nella gestione;
6) le parti danno atto che con questo accordo hanno definito tra di loro ogni rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione;
7) le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
8) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 07/12/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Rudiano (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2002), risultano separate dal
12/9/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN HE
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