Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2025, proposto da
AN IV, AR GL LL, IN LC, ND AL, VI UR, GI LE, TR OD, LO RE, GA ON, NA RC, ER AT, TE AT, PP CI, NI NO, ND RA, IG AN, NI NG, NI NO, AN LA, ND CA, UC ES, RO RI, ER AL, IN ALlla, ND EM, LE TR, RL CA, IN US, ND VO, TA IT EN, LEa ER, NO ER, AB RI, NT ET, NT LL, NI CU, NI NO, SU NA, AL D'Ugo, Serhiy Karol ME Di GI, CC Di MA, EN Di AZ, IZ Di AN, IN NZ, NI AN, PP TT, KA TT SI, AL RL TT SI, NI CH, NA TO, NI EQ, RL UL, LE TO, FR AL, LEa RA, RO UN, LEa MA US, PP IC, UE GU, AL LI, RI FR ER, LEo LI, AR PP NO, OA GU, LEa MA SA TT, ON RO, ND MA TT, IT La GR, LEo La AN, PP UB La AN, LE AZ La TT, AL ES, NI La SA, MA LA, ND RZ, LO ZZ, BO ZZ, IN IO EN, NT LE, UE Li TR, PP IO, LEa OV IT NI, PP AR, EN Lo NO, PP Lo GR, UC Lo OL, AL Lo TI, PP Lo TI, RI Lo CO, AN Lo CO, MU AR OM, SO OM, ZO AL UC, IG Lumia, AL LU, AB SO, FR MA, RI MA, AL NC, AN NC OC, AN MA, ME MA, CE EL, RI CH, UE AR, LG AR, AN MA, ER LI, EM RO RE, SI ER ZZ, NI CI, ND IN, AR AN, AL TO, OA AN, LE IA, IU FR EL, ND GO, RT IE, PO OC, NI RA, NM TIgiovanni, AN RA, IA AZ, IL ET AZ, AO EA, GI AU, TI ZO, AL ZO, AR SAlia, PP RO NF, IN LE, LU GR, IT GR, IN GR, UC AN, GI EN, PP SA TA, LEa SI, PP ND NG, NT UD, AL RO CC, UC LL, AR AR, NI EL, IN MM, rappresentati e difesi dagli avvocati NI Immordino, PP Immordino, Sebastiano Licciardello, con domicilio eletto presso lo studio NI Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via MAno Stabile n. 182;
nei confronti
DA EL, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, n. 3412/2024 del 10/12/2024 pronunciata sui ricorsi riuniti numero di registro generale 654 del 2024, proposto da AN IV e altri, e numero di registro generale 655 del 2024, proposto da
AR GL LL e altri, aventi ad oggetto l'annullamento del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si dispone l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B - Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021;
e per la declaratoria di nullità in parte qua:
- della nota Prot. n. 24228 del 28 marzo 2025 a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica dalla Regione siciliana ad oggetto “Sentenza n. 3412/2024 del 10.12.2024 del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V - Atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora di AC EF e altri, trasmesso mediante PEC avente oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - AC EF/ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIAN<N>7864<N><idP>000454300002883</idP>;
- della nota Prot. 24220 n. del 28 marzo 2025 a firma del Dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica dalla Regione siciliana ad oggetto “Sentenza n. 3412/2024 del 10.12.2024 del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V – Atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora di LI LL CO e altri, trasmesso mediante PEC avente oggetto
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - LI LL CO/ASSESSORATOAUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONESICILIAN<N>7860<N><idP>000454300002872</idP>”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. TO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, n. 3412/2024 del 10/12/2024 pronunciata sui ricorsi riuniti numero di registro generale 654 del 2024, proposto da AN IV e altri, e numero di registro generale 655 del 2024, proposto da AR GL LL e altri, aventi ad oggetto l'annullamento del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si dispone l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021.
I ricorrenti, tutti candidati i quali avevano superato la prova scritta della procedura concorsuale de qua con il punteggio minimo di 21/30, essendo risultati vincitori nei giudizi decisi con la sentenza di questo Tribunale n. 3412/2024, agiscono in ottemperanza, chiedendo che l’Amministrazione regionale, in esatta esecuzione della predetta sentenza e previa dichiarazione di nullità per elusione del giudicato delle note Prot. n. 24228 del 28 marzo 2025 e Prot. 24220 del 28 marzo 2025, provveda: 1) a graduare tutti gli idonei che hanno conseguito, all’esito della prova scritta, un punteggio pari o superiore a 21 senza limitarsi ai primi 46 candidati collocatisi in posizione utile per l’immediata assunzione, ciò tenuto conto della possibilità, prevista entro certi limiti dal bando, di successiva immissione in servizio per scorrimento della graduatoria di merito; 2) a dichiarare che la sentenza del Tar Palermo di cui si chiede l’esecuzione è efficace solo nei confronti dei ricorrenti e non anche di chi, pur avendo ottenuto nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 21, non ha impugnato il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024.
I ricorrenti hanno chiesto anche la vittoria delle spese, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento e la fissazione di una somma a titolo di astreinte .
L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica, il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Presidenza della Regione Siciliana si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, deducendo:
- l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, atteso che la sentenza da ottemperare, nel disporre il mero annullamento del D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 è auto-esecutiva e non pone alcun obbligo all’Amministrazione resistente “ di graduare gli idonei che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a punti 21 (primo motivo di ricorso) ovvero di limitare gli effetti della sentenza solamente ai ricorrenti del giudizio presupposto (secondo motivo di ricorso) ”;
- l’inammissibilità, sotto altro profilo, del ricorso, perché proposto in forma collettiva in presenza di posizioni processuali differenziate, dato che alcuni ricorrenti già rientravano nell’elenco dei 46 idonei lesi dall’annullamento in autotutela della procedura concorsuale;
- l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del primo motivo, poiché è stata pubblicata l’intera graduatoria dei partecipanti al concorso con l’elenco finale di tutti i candidati risultati idonei in seguito alla prova scritta;
- l’infondatezza, stante la natura inscindibile dell’atto di approvazione della graduatoria concorsuale, dell’assunto per cui la sentenza da ottemperare non esplicherebbe i suoi effetti nei confronti dei partecipanti che, pur avendo ottenuto la sufficienza alla prova scritta, non hanno impugnato il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 con il quale l’Amministrazione aveva disposto l’annullamento d’ufficio dei decreti di nomina dei componenti della commissione esaminatrice.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità formulate dalla difesa erariale, poiché il ricorso per ottemperanza è divenuto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto è infondato.
In questa sede è chiesta l’esecuzione della sentenza n. 3412/2024 di codesto T.A.R. con la quale, nell’ambito della procedura di concorso per l’assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, è stato annullato il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con cui si disponeva l'annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico e veniva contestualmente dichiarato il travolgimento per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle pregresse fasi procedurali concorsuali.
L’annullamento giurisdizionale del D.D.G. n. 736/2024 comporta, quindi, agli effetti ripristinatori, la reviviscenza dei decreti di nomina dei membri della commissione esaminatrice e degli atti compiuti dalla medesima commissione con riferimento alle fasi della procedura concorsuale fino a quel momento celebrate.
La pretesa di escludere, nel successivo svolgimento della procedura concorsuale riattivata in seguito alla sentenza di annullamento n. 3412/2024, dalla graduatoria di merito gli altri candidati i quali, pur essendo risultati idonei all’esito della prova scritta, non avevano impugnato il D.D.G. n. 736/2024, avanzata dagli odierni ricorrenti con le note di diffida esitate negativamente dall’Amministrazione mediante gli atti dei quali si deduce in questa sede la nullità per elusione del giudicato, si appalesa in verità infondata, in quanto la soluzione prospettata in ricorso non rientra tra le prescrizioni conformative della sentenza da ottemperare e, in ogni caso, non tiene conto della natura inscindibile da riconoscersi al giudicato di annullamento nella specifica fattispecie oggetto di causa.
Il supremo consesso della giustizia amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 27/02/2019, n. 4) ha chiarito in proposito:
“ 30. Il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 c.c..
I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono, quindi, eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato.
Utilizzando tale criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato. Tale estensione dipende spesso da una pluralità di fattori concorrenti, fra i quali rileva non solo la natura dell’atto annullato, ma anche, cumulativamente, il vizio dedotto, nonché il tipo di effetto prodotto dal giudicato della cui estensione si discute.
Più nel dettaglio, secondo l’orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente), solo dal tipo di atto annullato; b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto; c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l’estensione.
Si ritiene, in particolare, che produca effetti ultra partes:
a) l’annullamento di un regolamento (l’efficacia erga omnes in questo caso trova una base normativa indiretta nell’art. 14, comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che, proprio presupponendo tale efficacia, prevede che il decreto decisorio di un ricorso straordinario che pronunci l’annullamento di un atto normativo deve essere pubblicato nelle stesse forme dell’atto annullato);
b) l’annullamento di un atto plurimo inscindibile (ad es. il decreto di esproprio di un bene in comunione);
c) l’annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari (ad es. il decreto di approvazione di una graduatoria concorsuale travolto per un vizio comune);
d) l’annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (ad es. il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale) ”.
La sentenza n. 3412/2024 di questo Tribunale, come ricordato, ha annullato il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024 con cui si è disposto l’annullamento in autotutela dei DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1.
L’atto di annullamento d’ufficio dei decreti di nomina dei membri della commissione di concorso (con effetto dichiaratamente caducante rispetto agli atti di procedura fino a quel tempo compiuti) incideva evidentemente in modo indifferenziato e trasversale nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale (non solo, dunque, di quelli che avevano presentato ricorso o che più in generale avevano superato la prova scritta già sostenuta) e di conseguenza la sentenza di annullamento di tale atto (dal contenuto obiettivamente inscindibile) non poteva che estendere i propri effetti nei confronti di tutti (è una situazione simile, per certi versi, a quella che si verifica in caso di annullamento giurisdizionale del decreto di scioglimento di un consiglio comunale, a cui la giurisprudenza riconnette pacificamente efficacia ultra partes , perché la ricostituzione dell’organo consiliare riguarda tutti i consociati e non può certo andare a beneficio soltanto di coloro che hanno fatto ricorso). Anche il vizio dedotto principalmente dagli odierni ricorrenti nel giudizio di cognizione (violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis, L. 241/1990 nella valutazione amministrativa di illegittimità della designazione del presidente della commissione esaminatrice ai fini dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela) ha carattere inscindibile, perché attiene a una questione di procedura relativa alla regolare costituzione e investitura dell’organo esaminatore e alla sua generale operatività ai fini valutativi.
Ricorrono quindi, certamente, nel caso di specie, quelle condizioni eccezionali in presenza delle quali va riconosciuta, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, efficacia ultra partes alla sentenza di annullamento.
Al fine di escludere efficacia ultra partes alla sentenza di annullamento resa da questo Tribunale non è possibile, peraltro, invocare le norme che vietano alle amministrazioni di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale. Il riferimento è all’art. 1, comma 132, della legge n. 311/2004 (il quale ha stabilito che “ per il triennio 2005- 2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche … di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche ”) e al successivo art. 41, comma 6, del d.l. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 (il quale ha stabilito che “ il divieto di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008 ”, in tal modo ponendo, in capo alle Amministrazioni pubbliche, un divieto permanente di estensione del giudicato in materia di personale).
Invero, le norme citate introducono un limite al potere discrezionale delle amministrazioni di estendere gli effetti del giudicato (favorevole a un dipendente pubblico) a dipendenti che non hanno preso parte al giudizio, mentre nel caso di specie non viene in considerazione detto potere discrezionale, poiché si tratta nella fattispecie solo di definire l’estensione degli effetti naturali del giudicato in questione, ossia degli effetti (nella specie ultra partes ) che il giudicato amministrativo di annullamento produce di suo, in relazione alla natura dell’atto annullato e dei vizi dedotti, per così dire “per forza propria”.
Alla luce delle superiori considerazioni non può pertanto prestarsi adesione alla tesi di parte ricorrente secondo cui la sentenza del Tar Palermo di cui si chiede l’esecuzione sarebbe efficace solo nei confronti dei ricorrenti e non anche di chi, pur avendo ottenuto nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 21, non ha impugnato il D.D.G. n. 736 del 13 marzo 2024, sì da incorrere irrimediabilmente nell’arresto procedimentale conseguente al provvedimento da loro non impugnato.
Per quanto attiene, infine, alla pretesa (veicolata col primo motivo di ricorso) di graduare tutti gli idonei vincitori dei ricorsi decisi con la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza, ancorché non in posizione utile per l’immediata assunzione, la stessa può ritenersi soddisfatta dall’approvazione, da ultimo intervenuta con D.D.G. n. 2764 del 25.05.2025 (come modificato dal D.D.G. n. 3853 del 8.09.2025), dell’intera graduatoria dei partecipanti al concorso con l’elenco finale di tutti i candidati risultati idonei in seguito alla prova scritta (cfr. all. 2, 3, 4 alla produzione del 2.10.2025 di parte resistente). Ne segue che, per questa parte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), che tiene anche conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito nonché dell’assenza di attività difensiva attinente alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e, per il resto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alle resistenti Amministrazioni le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
TO LO, Primo Referendario, Estensore
ND Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LO | AN NC |
IL SEGRETARIO