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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Vallo Della Parte_1 C.F._1
Lucania (SA) al Corso G. Murat n. 20 presso lo studio dell'avvocato Nicoletti Germano, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE in riassunzione
E
Sig. , in proprio, C.F. , residente in [...] C.F._2
Magna Grecia 5;
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
E
Sig. in proprio, C.F. , residente in [...]località CP_2 C.F._3
Portararo;
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
E in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_3 [...]
con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via Portararo;
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
NONCHE'
già , C.F , Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 in persona del nominato curatore fallimentare dott. con domicilio Persona_1 digitale pec: pec fallimento: Email_1
Email_2
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 15.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 31.12.2023, il ricorrente , Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Sig. , in proprio, il Sig. CP_1
in proprio, la società in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t., il - già Controparte_4 Controparte_5
- (dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 resa dal Tribunale di
[...]
Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023), al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1)Accertare e dichiarare che, nel periodo che va dal 02.01.2010 al
31.07.2018, e per i singoli periodi specificati in ricorso, è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e, quali datori di lavoro sostanziali e in Parte_1 maniera indifferenziata: a) il sig. C.F. residente in [...]al CP_1 C.F._2
Viale della Magna Grecia 5; b) la - oggi Controparte_5 [...]
(dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 resa dal Tribunale di Controparte_4
Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023); c) il sig. in proprio, C.F. CP_2
, residente in [...]località Portararo;
d) la C.F._3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casal Velino (SA), alla Via
[...]
Portararo; 2)per l'effetto condannare: a) il sig. in proprio, C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]; b) il sig. in proprio, C.F. CP_2
, residente in [...]località Portararo;
c) la C.F._3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casal Velino (SA), alla Via
[...]
Portararo; in solido e per l'intero periodo che va dal 02.01.2010 al 31.07.2018, e per i singoli periodi specificati in ricorso, al pagamento delle voci di differenze retributive, lavoro straordinario, festività non corrisposte;
differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, indennità dovute per ferie, il tutto ragguagliato al tempo di lavoro come dedotto in ricorso in applicazione del
CCNL richiamato;
per la somma complessiva di € 100.189,33, previo inquadramento del ricorrente
Pag. 2 di 7 livello AS1 di appartenenza del CCNL medesimo, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge dalla decorrenza di ogni singolo credito al soddisfo, nonché al pagamento del TFR pari ad € 17.098,96, il tutto per un totale di € 117.288,29 o nella diversa somma e ripartizione che emergerà in corso di giudizio, anche a seguito di eventuale nomina di CTU;
3)in ogni caso con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali ex art. 15 T.F., Cap ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo. …”
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, le parti resistenti non si costituivano e veniva dichiarata la Loro contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Preliminarmente va dichiara la contumacia delle parti resistenti Controparte_3
e già , che,
[...] Controparte_4 Controparte_5
sebbene regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite, né comparse in udienza a mezzo del loro rappresentante.
La domanda merita parziale accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto che limitatamente al fallimento della Controparte_4
la domanda è improcedibile con specifico riferimento al pagamento delle
[...] differenze retributive, al pagamento del lavoro straordinario, e festivo non corrisposto, alle differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, alle indennità dovute per ferie, nonché al pagamento del TFR, atteso che deve essere proposta dinanzi al giudice delegato del fallimento della società resistente dichiarata fallita nelle more del giudizio.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione «il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso
(Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363)».
Di conseguenza, in merito ai rapporti di lavoro bisogna distinguere le azioni promosse dal dipendente al fine di conseguire la soddisfazione di una pretesa economica, dalle azioni
Pag. 3 di 7 finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive: «Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017
n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011
n. 7129)».
In conclusione, la Suprema Corte ha statuito l'improcedibilità di tutte le domande di condanna ad una somma di danaro spiegate dal lavoratore nei termini che seguono: «Le domande in questione, aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e TFR non involgono, infatti, alcun profilo relativo allo status del lavoratore, ed il relativo accoglimento è destinato a ripercuotersi direttamente sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale;
esse sono improcedibili;
la sentenza impugnata, errata in parte qua, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con statuizione di improcedibilità».
Quanto all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte resistente, dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi, emerge che il Sig. ha prestato la propria Parte_1
attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze dei resistenti e limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni attinenti alle attività di falegnameria.
I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni “falegname” per le ore e i giorni indicati in ricorso. In particolare, la teste all'udienza del 21.04.2022 ha Testimone_1
Pag. 4 di 7 dichiarato testualmente: “noi tutti lavoratori, ivi compreso il sig. dovevamo Parte_1 rispettare un orario di lavoro. Andavamo a lavorare alle ore 7:00 all'incirca, anche 20 minuti prima e sino alle ore 17:00, con una pausa di 30/40 minuti verso le 12:00 per il pranzo.”
Orbene, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Inoltre, è emerso dall'istruttoria che l'attività lavorativa è stata prestata indistintamente dal ricorrente nei confronti dei diversi soggetti giuridici (società di capitali e imprenditori individuali) e pertanto sono tenuti in solido tra loro al pagamento di quanto dovuto.
In merito, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del prestatore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c.“ (Cass.ne
Sentenza n. 3899 del 11.02.2019).
Pag. 5 di 7 Nei confronti delle altre parti resistenti oltre al riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro è stato dimostrato anche il diritto del ricorrente al conseguimento del pagamento delle differenze retributive, al pagamento del lavoro straordinario, e festivo non corrisposto, alle differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, alle indennità dovute per ferie, nonché al pagamento del TFR. Infatti, i testi escussi hanno confermato gli orari e i periodi lavorativi che il ricorrente ha dedotto nei propri scritti difensivi. Si ritiene pertanto che il calcolo effettuato dal CTU in merito a quanto ancora dovuto in capo al lavoratore, sottratte le somme percepite come da ricevute in atti, è pari ad euro 50.994,85 lordi.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente in quanto parte maggiormente soccombente, con attribuzione in favore del legale antistatario.
Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario
Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 31.12.2023 da nei confronti del Sig. , in Parte_1 CP_1
proprio, il Sig. in proprio, la società in CP_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., il - già Controparte_4 [...]
- (dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 Controparte_5
resa dal Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023), ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e tutte le parti Parte_1
resistenti, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicati in ricorso, con mansioni di “falegname”;
- Dichiara parzialmente improcedibile la domanda nei confronti del Controparte_6
nei termini di cui in motivazione;
[...]
Pag. 6 di 7 - Condanna , e al pagamento CP_1 CP_2 Controparte_3
della somma nei confronti del ricorrente della somma lorda di euro 50.994,85 oltre interessi e rivalutazioni monetarie;
- Condanna, in solido, le parti resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge da versarsi nei confronti del legale dichiaratosi antistatario;
- Pone, definitivamente, le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania 10 luglio 2025
IL GDL
Dr. Mario Miele
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Vallo Della Parte_1 C.F._1
Lucania (SA) al Corso G. Murat n. 20 presso lo studio dell'avvocato Nicoletti Germano, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE in riassunzione
E
Sig. , in proprio, C.F. , residente in [...] C.F._2
Magna Grecia 5;
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
E
Sig. in proprio, C.F. , residente in [...]località CP_2 C.F._3
Portararo;
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
E in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_3 [...]
con sede legale in Casal Velino (SA) alla Via Portararo;
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
NONCHE'
già , C.F , Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_1 in persona del nominato curatore fallimentare dott. con domicilio Persona_1 digitale pec: pec fallimento: Email_1
Email_2
RESISTENTE CONTUMACE in riassunzione
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 15.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 31.12.2023, il ricorrente , Parte_1
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Sig. , in proprio, il Sig. CP_1
in proprio, la società in persona del legale CP_2 Controparte_3
rappresentante p.t., il - già Controparte_4 Controparte_5
- (dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 resa dal Tribunale di
[...]
Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023), al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ 1)Accertare e dichiarare che, nel periodo che va dal 02.01.2010 al
31.07.2018, e per i singoli periodi specificati in ricorso, è intercorso, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e, quali datori di lavoro sostanziali e in Parte_1 maniera indifferenziata: a) il sig. C.F. residente in [...]al CP_1 C.F._2
Viale della Magna Grecia 5; b) la - oggi Controparte_5 [...]
(dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 resa dal Tribunale di Controparte_4
Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023); c) il sig. in proprio, C.F. CP_2
, residente in [...]località Portararo;
d) la C.F._3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casal Velino (SA), alla Via
[...]
Portararo; 2)per l'effetto condannare: a) il sig. in proprio, C.F. CP_1 C.F._2 residente in [...]; b) il sig. in proprio, C.F. CP_2
, residente in [...]località Portararo;
c) la C.F._3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Casal Velino (SA), alla Via
[...]
Portararo; in solido e per l'intero periodo che va dal 02.01.2010 al 31.07.2018, e per i singoli periodi specificati in ricorso, al pagamento delle voci di differenze retributive, lavoro straordinario, festività non corrisposte;
differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, indennità dovute per ferie, il tutto ragguagliato al tempo di lavoro come dedotto in ricorso in applicazione del
CCNL richiamato;
per la somma complessiva di € 100.189,33, previo inquadramento del ricorrente
Pag. 2 di 7 livello AS1 di appartenenza del CCNL medesimo, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge dalla decorrenza di ogni singolo credito al soddisfo, nonché al pagamento del TFR pari ad € 17.098,96, il tutto per un totale di € 117.288,29 o nella diversa somma e ripartizione che emergerà in corso di giudizio, anche a seguito di eventuale nomina di CTU;
3)in ogni caso con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali ex art. 15 T.F., Cap ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo. …”
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, le parti resistenti non si costituivano e veniva dichiarata la Loro contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.
Preliminarmente va dichiara la contumacia delle parti resistenti Controparte_3
e già , che,
[...] Controparte_4 Controparte_5
sebbene regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite, né comparse in udienza a mezzo del loro rappresentante.
La domanda merita parziale accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto che limitatamente al fallimento della Controparte_4
la domanda è improcedibile con specifico riferimento al pagamento delle
[...] differenze retributive, al pagamento del lavoro straordinario, e festivo non corrisposto, alle differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, alle indennità dovute per ferie, nonché al pagamento del TFR, atteso che deve essere proposta dinanzi al giudice delegato del fallimento della società resistente dichiarata fallita nelle more del giudizio.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione «il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso
(Cass. Cass. 30/03/2018, n. 7990; Cass. 16/10/ 2017, n. 24363)».
Di conseguenza, in merito ai rapporti di lavoro bisogna distinguere le azioni promosse dal dipendente al fine di conseguire la soddisfazione di una pretesa economica, dalle azioni
Pag. 3 di 7 finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive: «Nel primo caso, infatti, viene in rilievo la strumentalità dell'accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito laddove nel secondo caso viene in rilievo un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno della impresa sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio (Cass. 16/10/2017
n. 24363, in motivazione;
Cass. 3/2/2017, n. 2975, Cass. 29/9/2016 n. 19308, Cass. 29/3/2011
n. 7129)».
In conclusione, la Suprema Corte ha statuito l'improcedibilità di tutte le domande di condanna ad una somma di danaro spiegate dal lavoratore nei termini che seguono: «Le domande in questione, aventi ad oggetto la condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e TFR non involgono, infatti, alcun profilo relativo allo status del lavoratore, ed il relativo accoglimento è destinato a ripercuotersi direttamente sul riassetto delle componenti patrimoniali accertate nell'ambito della procedura concorsuale;
esse sono improcedibili;
la sentenza impugnata, errata in parte qua, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con statuizione di improcedibilità».
Quanto all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte resistente, dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi, emerge che il Sig. ha prestato la propria Parte_1
attività lavorativa con vincolo di subordinazione alle dipendenze dei resistenti e limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni attinenti alle attività di falegnameria.
I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni “falegname” per le ore e i giorni indicati in ricorso. In particolare, la teste all'udienza del 21.04.2022 ha Testimone_1
Pag. 4 di 7 dichiarato testualmente: “noi tutti lavoratori, ivi compreso il sig. dovevamo Parte_1 rispettare un orario di lavoro. Andavamo a lavorare alle ore 7:00 all'incirca, anche 20 minuti prima e sino alle ore 17:00, con una pausa di 30/40 minuti verso le 12:00 per il pranzo.”
Orbene, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione.
Inoltre, è emerso dall'istruttoria che l'attività lavorativa è stata prestata indistintamente dal ricorrente nei confronti dei diversi soggetti giuridici (società di capitali e imprenditori individuali) e pertanto sono tenuti in solido tra loro al pagamento di quanto dovuto.
In merito, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del prestatore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c.“ (Cass.ne
Sentenza n. 3899 del 11.02.2019).
Pag. 5 di 7 Nei confronti delle altre parti resistenti oltre al riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro è stato dimostrato anche il diritto del ricorrente al conseguimento del pagamento delle differenze retributive, al pagamento del lavoro straordinario, e festivo non corrisposto, alle differenze dovute per tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, alle indennità dovute per ferie, nonché al pagamento del TFR. Infatti, i testi escussi hanno confermato gli orari e i periodi lavorativi che il ricorrente ha dedotto nei propri scritti difensivi. Si ritiene pertanto che il calcolo effettuato dal CTU in merito a quanto ancora dovuto in capo al lavoratore, sottratte le somme percepite come da ricevute in atti, è pari ad euro 50.994,85 lordi.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente in quanto parte maggiormente soccombente, con attribuzione in favore del legale antistatario.
Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario
Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 31.12.2023 da nei confronti del Sig. , in Parte_1 CP_1
proprio, il Sig. in proprio, la società in CP_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., il - già Controparte_4 [...]
- (dichiarata fallita in corso di causa con sentenza n. 1/2023 Controparte_5
resa dal Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata in data 15.02.2023), ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e tutte le parti Parte_1
resistenti, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicati in ricorso, con mansioni di “falegname”;
- Dichiara parzialmente improcedibile la domanda nei confronti del Controparte_6
nei termini di cui in motivazione;
[...]
Pag. 6 di 7 - Condanna , e al pagamento CP_1 CP_2 Controparte_3
della somma nei confronti del ricorrente della somma lorda di euro 50.994,85 oltre interessi e rivalutazioni monetarie;
- Condanna, in solido, le parti resistenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge da versarsi nei confronti del legale dichiaratosi antistatario;
- Pone, definitivamente, le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania 10 luglio 2025
IL GDL
Dr. Mario Miele
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