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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8468/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8468/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carbonia n. 22, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Perra, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, giusta procura del 10-11-2017, a ministero del Dr. , Notaio in Persona_1 Persona_2
Mestre (Rep. n. 38916 – Racc. n. 13589), con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
CONVENUTA
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Controparte_2
, con sede legale in Cagliari, viale Marconi n.163, codice fiscale e partita iva Controparte_3
n. , elettivamente domiciliata a Cagliari nella via Tola n.21, presso lo studio dell'avvocato P.IVA_2
Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Marconi n. 163, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
pagina 1 di 8 - In via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 10158099468625 e/o la risoluzione del mutuo di scopo e/o delle clausole vessatorie per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno opponente alla e, pertanto, dichiarare nullo, annullare, Controparte_1
revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, accolta la domanda formulata dalla accertare e Controparte_1
dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o il fatto illecito della e/o comunque altro CP_2 diverso titolo ritenuto sussistente, e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'opponente dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, ivi comprese le spese e competenze legali, e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato in causa al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dall'opponente quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale e/o del fatto illecito della stessa CP_2
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, maggiorate del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Nel merito:
In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta da
[...]
rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1237/2018 – R.G. n. 2133/2017, Pt_1
emesso dal Tribunale di Cagliari.
In subordine:
Accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.346,65 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di €
8.346,65 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto
o come meglio visto, e spese.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Nell'interesse della terza chiamata:
In via preliminare e nel merito:
pagina 2 di 8 1) In via preliminare accertare l'avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto, di natura contrattuale, aquiliana o di altra natura ritenuta sussistente, del signor nei confronti Parte_1
della per il decorso dei termini di legge di cui agli artr.2946 e ss. c.c.; CP_2
Nel merito:
2) Rigettare l'avversa domanda di garanzia nei confronti della in quanto infondata in fatto CP_2
e diritto;
In ogni caso:
3) Con condanna al pagamento delle competenze e spese di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1237/2018, emesso in data 12.7.2018, è stato ingiunto a di Parte_1
C pagare la somma di Euro 8.346,65, oltre interessi, in favore di (d'ora in poi anche solo CP_1 banca”). aveva, a tal fine, allegato l'esistenza di un credito nei confronti dell'opponente, producendo CP_1
un contratto di finanziamento sottoscritto da , finalizzato all'acquisto di una automobile. Parte_1
Il contratto aveva, in particolare, ad oggetto un finanziamento dell'importo di Lire 20.000.000, pari ad
€ 10.329.14, da rimborsarsi a mezzo n. 60 rate mensili da Lire 425.000, pari ad Euro 219,49 ciascuna
(cfr. doc. 3 allegato alla comparsa); esso riportava altresì le ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto, con particolare riguardo al TAN pari al 10,00% ed al TAEG pari all'11,07%; dal documento contrattuale si evince altresì che il debitore aveva specificamente dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (cfr. prima pagina del contratto). Ed era stata altresì prodotta, in sede di integrazione ex art. 640 c.p.c., copia del bonifico effettuato dalla banca, attestante l'erogazione del finanziamento.
2.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto.
A tal fine ha esposto che:
- negli ultimi mesi dell'anno 2001, si era recato presso la sede della concessionaria automobilistica
, sita in Cagliari, viale Marconi n. 163 – intermediaria della società Controparte_2
TA s.p.a.;
- in tale sede aveva sottoscritto una domanda di finanziamento (quella allegata dalla convenuta opposta) finalizzata all'acquisto di un'autovettura modello Opel SA (cilindrata 1200 16v, telaio n.
344465);
- in tale domanda, veniva formulata la richiesta di un prestito per Lire 19.750.000, che il cliente si sarebbe impegnato a rimborsare “al tasso nominale con rimborsi mensili 10.00% TAEG 11.07% in n.60 rate mensili di lire 425.000 ciascuna;
pagina 3 di 8 - nelle condizioni generali di contratto veniva sancito che “il contratto si intenderà perfezionato ad ogni effetto con l'erogazione, anche parziale, da parte d TA, dell'importo di cui il Cliente ha richiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato o al Cliente ha richiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato o al Cliente medesimo e comunque con l'autorizzazione concessa da TA al primo utilizzo della linea di fido”;
- non veniva contestualmente stipulato alcun contratto di vendita tra il e la per Pt_1 CP_2
l'acquisto dell'autovettura;
- passati alcuni mesi, l'opponente non avendo mai ricevuto né da TA, né dall'intermediario convenzionato, alcuna contestazione di diniego o di accettazione della domanda di finanziamento, aveva provveduto, privatamente, all'acquisto di un'autovettura usata e si era disinteressato della vicenda;
- in data 2.9.2016 era stata inviata dalla banca una raccomandata, con la quale gli veniva comunicato che il credito vantato da TA nei suoi confronti era stato ceduto a CP_1
- l'opponente non avendo finanziamenti in corso e pensando ad un errore, ometteva di rispondere;
- solo con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente era venuto a conoscenza della circostanza che
TA, in data 5.12.2001 aveva comunicato alla l'accoglimento della proposta di CP_2
Cont finanziamento e che in data 11.12.2001 aveva provveduto a disporre il bonifico alla pari a lire
19.750.000.
2.2 L'opponente ha quindi eccepito: - di non aver mai ricevuto copia del contratto di finanziamento, con conseguente nullità dello stesso;
- che l'automobile non era mai stata consegnata;
- che la clausola contrattuale con la quale l'acquirente del bene rinunciava a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna, o comunque eccezioni inerenti il rapporto di compravendita, era nulla, in quanto vessatoria.
L'opponente ha quindi chiesto che venisse chiamata in causa la concessionaria ed ha concluso come in epigrafe riportato.
2.3 Si è costituita in giudizio contestando la prospettazione dei fatti dell'opponente. CP_1
La banca ha, in particolare, evidenziato che:
- quanto all'erogazione del credito alla era stato lo stesso opponente ad aver presentato a CP_2
TA la domanda di finanziamento con il bene desiderato, ossia l'auto Opel SA 12 Confort,
1200 Cilindri;
- infatti, ai sensi dell'articolo 2 del contratto, “il contratto si intenderà perfezionato ad ogni effetto con
l'erogazione, anche parziale, dell'importo di cui il cliente ha chiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato”. In base all'art 3 del contratto, LI aveva versato l'importo finanziato al venditore “per
pagina 4 di 8 ordine e conto del cliente”. Dunque, essendo provata e non contestata l'erogazione della somma da parte di LI al venditore prescelto dal sig. , era evidente che il contratto si era perfezionato e Pt_1 che l'opponente non poteva aver ignorato la circostanza;
- quanto alla mancata consegna della copia del contratto, era stato lo stesso opponente a confessare stragiudizialmente (ex art. 2735 cc) di averne ricevuto copia, come emergeva dalla dichiarazione resa in calce al contratto;
- inoltre, fermo restando che doveva escludersi nel caso di specie che il finanziamento concesso integrasse un mutuo di scopo, non si poteva affermare che il bene non fosse esattamente individuato nel contratto, essendo specificati tutti dati, ossia la marca del veicolo, il tipo, il telaio e la cilindrata.
La convenuta ha poi evidenziato che tra il contratto di finanziamento ed il contratto di vendita vi fosse un collegamento giuridico, essendo questo espressamente escluso dall'art. 3 del contratto, il quale conteneva una clausola inequivoca e non vessatoria per l'opponente.
2.4 Con ordinanza del 21.06.2019 è stata autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'attore.
Si è costituita in giudizio la società che ha eccepito: CP_2
- la prescrizione del diritto, rivendicato dall'opponente sulla base di un asserito “grave inadempimento contrattuale e/o fatto illecito della e/o comunque altro diverso titolo ritenuto sussistente”; CP_2
- l'inesistenza del rapporto di garanzia invocato a fondamento della chiamata in causa;
- l'impossibilità per la società chiamata di ricostruire e documentare il rapporto contrattuale.
Su tale ultimo punto, la terza chiamata ha dedotto di operare, da ormai un decennio, nel settore della locazione di immobili (come attestato dalla visura camerale) e che l'attività di rivendita di auto estere era cessata nell'anno 2009, con la chiusura in data 3 settembre 2009 dell'unità locale sita in Cagliari
(CA), viale Marconi n.163 dove detta attività veniva esercitata.
Dunque, essendo decorsi oltre dieci anni dai fatti oggetto di causa, e non sussistendo oltre detto termine l'obbligo di conservazione dei registri contabili e/o altra documentazione aziendale, la ha CP_2
dichiarato di non avere alcuna documentazione inerente il contratto stipulato con , Parte_1
risalente al 2001, risultando così impossibile procedere alla ricostruzione della vicenda.
2.4 Istruita con soli documenti, la causa viene decisa con la presente sentenza, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'opposizione è infondata.
3.1 Occorre anzitutto disattendere la doglianza dell'opponente riguardante la nullità del contratto di finanziamento, per mancata consegna dello stesso e per l'assenza della analitica descrizione del bene oggetto della vendita “collegata”.
pagina 5 di 8 Sotto il primo profilo, si è già posto in evidenza come l'opponente abbia sottoscritto una specifica dichiarazione con la quale ha riconosciuto di aver ricevuto copia del contratto (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa); ciò, di per sé, smentisce documentalmente la fondatezza dell'eccezione attorea.
Sotto il secondo profilo, la mera lettura del contratto evidenzia, invero, come l'oggetto dello stesso fosse ben individuato, con l'indicazione della marca, del modello e dell'auto oggetto del finanziamento.
Le eccezioni risultano pertanto infondate.
3.2 Non è in dubbio neppure che il contratto si sia perfezionato.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 1653/2018 e Cass. Sez. U. n. 1653/2018), in tema di intermediazione finanziaria, ha stabilito che: «Il requisito della forma scritta […], è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (per un'applicazione del principio ai contratti bancari, cfr. Cass. 6 giugno 2018, n. 14646).
Nel caso di specie, pacifico che il abbia sottoscritto il contratto e comprovata l'erogazione del Pt_1
finanziamento, non vi sono dubbi che il contratto di finanziamento si sia perfezionato.
3.2 Ciò posto, al fine di decidere, appare dirimente evidenziare che la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente trova una radicale smentita nelle evidenze documentali.
Il contratto posto a base dell'azione monitoria risulta regolarmente firmato dal , il quale ha Pt_1
peraltro espressamente riconosciuto di averlo sottoscritto;
vi è prova della erogazione del finanziamento;
le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico dimostrano inoltre – e si noti che sul punto non si riscontra alcuna specifica contestazione – l'avvenuta intestazione all'opponente dell'automobile oggetto del contratto di finanziamento, ovvero l'auto Opel SA, con numero di telaio
W0L0XCF6814344465; la visura evidenzia una data di inizio della proprietà, ossia l'11/12/2001, che coincide esattamente con la data di erogazione del finanziamento;
si riporta di seguito uno stralcio della visura del PRA prodotta dalla convenuta opposta con la memoria del 31.1.2019:
Posto quanto sopra, l'estratto conto inerente il rapporto, prodotto dalla convenuta, che dimostra l'avvenuto pagamento delle prime rate del contratto da parte del si inserisce in un quadro Pt_1
documentale assai solido, nel comprovare il fatto costitutivo del credito.
pagina 6 di 8 Non così è a dirsi per le contestazioni dell'opponente, il quale afferma (in modo oltremodo inverosimile) di non aver più saputo nulla del finanziamento “richiesto” e di essersi quindi determinato ad acquistare un'auto “privatamente” (quasi che non fosse “privato” anche l'acquisto presso la concessionaria), senza neppure specificare quale auto avesse poi effettivamente acquistato o da chi;
ciò che rende del tutto generica l'allegazione, rimasta peraltro indimostrata e smentita dal documento sopra richiamato.
È del resto notorio che, ai fini della iscrizione del veicolo al PRA, siano necessari, oltre ad un documento di identità, al codice fiscale, all'autocertificazione di residenza – essenziali questi, tra altri, per l'immatricolazione del veicolo presso la Motorizzazione Civile) – anche l'atto di vendita del veicolo;
essendo tale visura rimasta priva di rilievi di sorta da parte dell'opponente, può ragionevolmente concludersi che la compravendita dell'automobile si sia validamente perfezionata.
***
Quanto sopra ricostruito in fatto, sulla base del quadro probatorio agli atti, risulta assorbente per rigettare l'opposizione, sia rispetto alla pretesa nullità dell'art. 3 del contratto (dovendo ritenersi che l'auto sia stata effettivamente venduta e consegnata, con irrilevanza della clausola contrattuale invocata e della sua asserita nullità), sia rispetto alle eccezioni preliminari di merito ed alle difese della terza chiamata (che ha invocato l'impossibilità di difendersi rispetto alla vicenda del , non avendo, alla Pt_1
luce del tempo trascorso, conservato la documentazione contrattuale relativa al rapporto dedotto).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
***
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del d.m. 55/2014, tenendo in considerazione la natura documentale della causa e la mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale.
deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
[...
e da che vengono liquidate in Euro 3.387,00 oltre spese generali Controparte_2
ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in Euro Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 3.387,00 oltre spese generali ed accessori;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_2
che liquida in Euro 3.387,00 oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore del
[...]
difensore dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8468/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carbonia n. 22, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Perra, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla citazione
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA n. ), in persona del suo Procuratore, Dr.ssa Controparte_1 P.IVA_1
, giusta procura del 10-11-2017, a ministero del Dr. , Notaio in Persona_1 Persona_2
Mestre (Rep. n. 38916 – Racc. n. 13589), con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
CONVENUTA
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Controparte_2
, con sede legale in Cagliari, viale Marconi n.163, codice fiscale e partita iva Controparte_3
n. , elettivamente domiciliata a Cagliari nella via Tola n.21, presso lo studio dell'avvocato P.IVA_2
Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Voglia il Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, Viale Marconi n. 163, disponendo lo spostamento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo;
pagina 1 di 8 - In via principale e nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 10158099468625 e/o la risoluzione del mutuo di scopo e/o delle clausole vessatorie per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno opponente alla e, pertanto, dichiarare nullo, annullare, Controparte_1
revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermato il decreto ingiuntivo opposto e/o, in ogni caso, accolta la domanda formulata dalla accertare e Controparte_1
dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o il fatto illecito della e/o comunque altro CP_2 diverso titolo ritenuto sussistente, e, per l'effetto, condannare la stessa in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'opponente dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli derivanti dalla sentenza, ivi comprese le spese e competenze legali, e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato in causa al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dall'opponente quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale e/o del fatto illecito della stessa CP_2
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, maggiorate del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
Nell'interesse di parte convenuta opposta:
Nel merito:
In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta da
[...]
rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1237/2018 – R.G. n. 2133/2017, Pt_1
emesso dal Tribunale di Cagliari.
In subordine:
Accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di della somma Parte_1 Controparte_1 di € 8.346,65 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di €
8.346,65 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto
o come meglio visto, e spese.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Nell'interesse della terza chiamata:
In via preliminare e nel merito:
pagina 2 di 8 1) In via preliminare accertare l'avvenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto, di natura contrattuale, aquiliana o di altra natura ritenuta sussistente, del signor nei confronti Parte_1
della per il decorso dei termini di legge di cui agli artr.2946 e ss. c.c.; CP_2
Nel merito:
2) Rigettare l'avversa domanda di garanzia nei confronti della in quanto infondata in fatto CP_2
e diritto;
In ogni caso:
3) Con condanna al pagamento delle competenze e spese di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1237/2018, emesso in data 12.7.2018, è stato ingiunto a di Parte_1
C pagare la somma di Euro 8.346,65, oltre interessi, in favore di (d'ora in poi anche solo CP_1 banca”). aveva, a tal fine, allegato l'esistenza di un credito nei confronti dell'opponente, producendo CP_1
un contratto di finanziamento sottoscritto da , finalizzato all'acquisto di una automobile. Parte_1
Il contratto aveva, in particolare, ad oggetto un finanziamento dell'importo di Lire 20.000.000, pari ad
€ 10.329.14, da rimborsarsi a mezzo n. 60 rate mensili da Lire 425.000, pari ad Euro 219,49 ciascuna
(cfr. doc. 3 allegato alla comparsa); esso riportava altresì le ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto, con particolare riguardo al TAN pari al 10,00% ed al TAEG pari all'11,07%; dal documento contrattuale si evince altresì che il debitore aveva specificamente dichiarato di aver ricevuto copia del contratto (cfr. prima pagina del contratto). Ed era stata altresì prodotta, in sede di integrazione ex art. 640 c.p.c., copia del bonifico effettuato dalla banca, attestante l'erogazione del finanziamento.
2.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto tempestiva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto.
A tal fine ha esposto che:
- negli ultimi mesi dell'anno 2001, si era recato presso la sede della concessionaria automobilistica
, sita in Cagliari, viale Marconi n. 163 – intermediaria della società Controparte_2
TA s.p.a.;
- in tale sede aveva sottoscritto una domanda di finanziamento (quella allegata dalla convenuta opposta) finalizzata all'acquisto di un'autovettura modello Opel SA (cilindrata 1200 16v, telaio n.
344465);
- in tale domanda, veniva formulata la richiesta di un prestito per Lire 19.750.000, che il cliente si sarebbe impegnato a rimborsare “al tasso nominale con rimborsi mensili 10.00% TAEG 11.07% in n.60 rate mensili di lire 425.000 ciascuna;
pagina 3 di 8 - nelle condizioni generali di contratto veniva sancito che “il contratto si intenderà perfezionato ad ogni effetto con l'erogazione, anche parziale, da parte d TA, dell'importo di cui il Cliente ha richiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato o al Cliente ha richiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato o al Cliente medesimo e comunque con l'autorizzazione concessa da TA al primo utilizzo della linea di fido”;
- non veniva contestualmente stipulato alcun contratto di vendita tra il e la per Pt_1 CP_2
l'acquisto dell'autovettura;
- passati alcuni mesi, l'opponente non avendo mai ricevuto né da TA, né dall'intermediario convenzionato, alcuna contestazione di diniego o di accettazione della domanda di finanziamento, aveva provveduto, privatamente, all'acquisto di un'autovettura usata e si era disinteressato della vicenda;
- in data 2.9.2016 era stata inviata dalla banca una raccomandata, con la quale gli veniva comunicato che il credito vantato da TA nei suoi confronti era stato ceduto a CP_1
- l'opponente non avendo finanziamenti in corso e pensando ad un errore, ometteva di rispondere;
- solo con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente era venuto a conoscenza della circostanza che
TA, in data 5.12.2001 aveva comunicato alla l'accoglimento della proposta di CP_2
Cont finanziamento e che in data 11.12.2001 aveva provveduto a disporre il bonifico alla pari a lire
19.750.000.
2.2 L'opponente ha quindi eccepito: - di non aver mai ricevuto copia del contratto di finanziamento, con conseguente nullità dello stesso;
- che l'automobile non era mai stata consegnata;
- che la clausola contrattuale con la quale l'acquirente del bene rinunciava a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna, o comunque eccezioni inerenti il rapporto di compravendita, era nulla, in quanto vessatoria.
L'opponente ha quindi chiesto che venisse chiamata in causa la concessionaria ed ha concluso come in epigrafe riportato.
2.3 Si è costituita in giudizio contestando la prospettazione dei fatti dell'opponente. CP_1
La banca ha, in particolare, evidenziato che:
- quanto all'erogazione del credito alla era stato lo stesso opponente ad aver presentato a CP_2
TA la domanda di finanziamento con il bene desiderato, ossia l'auto Opel SA 12 Confort,
1200 Cilindri;
- infatti, ai sensi dell'articolo 2 del contratto, “il contratto si intenderà perfezionato ad ogni effetto con
l'erogazione, anche parziale, dell'importo di cui il cliente ha chiesto l'utilizzo ad un terzo da lui indicato”. In base all'art 3 del contratto, LI aveva versato l'importo finanziato al venditore “per
pagina 4 di 8 ordine e conto del cliente”. Dunque, essendo provata e non contestata l'erogazione della somma da parte di LI al venditore prescelto dal sig. , era evidente che il contratto si era perfezionato e Pt_1 che l'opponente non poteva aver ignorato la circostanza;
- quanto alla mancata consegna della copia del contratto, era stato lo stesso opponente a confessare stragiudizialmente (ex art. 2735 cc) di averne ricevuto copia, come emergeva dalla dichiarazione resa in calce al contratto;
- inoltre, fermo restando che doveva escludersi nel caso di specie che il finanziamento concesso integrasse un mutuo di scopo, non si poteva affermare che il bene non fosse esattamente individuato nel contratto, essendo specificati tutti dati, ossia la marca del veicolo, il tipo, il telaio e la cilindrata.
La convenuta ha poi evidenziato che tra il contratto di finanziamento ed il contratto di vendita vi fosse un collegamento giuridico, essendo questo espressamente escluso dall'art. 3 del contratto, il quale conteneva una clausola inequivoca e non vessatoria per l'opponente.
2.4 Con ordinanza del 21.06.2019 è stata autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'attore.
Si è costituita in giudizio la società che ha eccepito: CP_2
- la prescrizione del diritto, rivendicato dall'opponente sulla base di un asserito “grave inadempimento contrattuale e/o fatto illecito della e/o comunque altro diverso titolo ritenuto sussistente”; CP_2
- l'inesistenza del rapporto di garanzia invocato a fondamento della chiamata in causa;
- l'impossibilità per la società chiamata di ricostruire e documentare il rapporto contrattuale.
Su tale ultimo punto, la terza chiamata ha dedotto di operare, da ormai un decennio, nel settore della locazione di immobili (come attestato dalla visura camerale) e che l'attività di rivendita di auto estere era cessata nell'anno 2009, con la chiusura in data 3 settembre 2009 dell'unità locale sita in Cagliari
(CA), viale Marconi n.163 dove detta attività veniva esercitata.
Dunque, essendo decorsi oltre dieci anni dai fatti oggetto di causa, e non sussistendo oltre detto termine l'obbligo di conservazione dei registri contabili e/o altra documentazione aziendale, la ha CP_2
dichiarato di non avere alcuna documentazione inerente il contratto stipulato con , Parte_1
risalente al 2001, risultando così impossibile procedere alla ricostruzione della vicenda.
2.4 Istruita con soli documenti, la causa viene decisa con la presente sentenza, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
3. L'opposizione è infondata.
3.1 Occorre anzitutto disattendere la doglianza dell'opponente riguardante la nullità del contratto di finanziamento, per mancata consegna dello stesso e per l'assenza della analitica descrizione del bene oggetto della vendita “collegata”.
pagina 5 di 8 Sotto il primo profilo, si è già posto in evidenza come l'opponente abbia sottoscritto una specifica dichiarazione con la quale ha riconosciuto di aver ricevuto copia del contratto (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa); ciò, di per sé, smentisce documentalmente la fondatezza dell'eccezione attorea.
Sotto il secondo profilo, la mera lettura del contratto evidenzia, invero, come l'oggetto dello stesso fosse ben individuato, con l'indicazione della marca, del modello e dell'auto oggetto del finanziamento.
Le eccezioni risultano pertanto infondate.
3.2 Non è in dubbio neppure che il contratto si sia perfezionato.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 1653/2018 e Cass. Sez. U. n. 1653/2018), in tema di intermediazione finanziaria, ha stabilito che: «Il requisito della forma scritta […], è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (per un'applicazione del principio ai contratti bancari, cfr. Cass. 6 giugno 2018, n. 14646).
Nel caso di specie, pacifico che il abbia sottoscritto il contratto e comprovata l'erogazione del Pt_1
finanziamento, non vi sono dubbi che il contratto di finanziamento si sia perfezionato.
3.2 Ciò posto, al fine di decidere, appare dirimente evidenziare che la prospettazione dei fatti offerta dall'opponente trova una radicale smentita nelle evidenze documentali.
Il contratto posto a base dell'azione monitoria risulta regolarmente firmato dal , il quale ha Pt_1
peraltro espressamente riconosciuto di averlo sottoscritto;
vi è prova della erogazione del finanziamento;
le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico dimostrano inoltre – e si noti che sul punto non si riscontra alcuna specifica contestazione – l'avvenuta intestazione all'opponente dell'automobile oggetto del contratto di finanziamento, ovvero l'auto Opel SA, con numero di telaio
W0L0XCF6814344465; la visura evidenzia una data di inizio della proprietà, ossia l'11/12/2001, che coincide esattamente con la data di erogazione del finanziamento;
si riporta di seguito uno stralcio della visura del PRA prodotta dalla convenuta opposta con la memoria del 31.1.2019:
Posto quanto sopra, l'estratto conto inerente il rapporto, prodotto dalla convenuta, che dimostra l'avvenuto pagamento delle prime rate del contratto da parte del si inserisce in un quadro Pt_1
documentale assai solido, nel comprovare il fatto costitutivo del credito.
pagina 6 di 8 Non così è a dirsi per le contestazioni dell'opponente, il quale afferma (in modo oltremodo inverosimile) di non aver più saputo nulla del finanziamento “richiesto” e di essersi quindi determinato ad acquistare un'auto “privatamente” (quasi che non fosse “privato” anche l'acquisto presso la concessionaria), senza neppure specificare quale auto avesse poi effettivamente acquistato o da chi;
ciò che rende del tutto generica l'allegazione, rimasta peraltro indimostrata e smentita dal documento sopra richiamato.
È del resto notorio che, ai fini della iscrizione del veicolo al PRA, siano necessari, oltre ad un documento di identità, al codice fiscale, all'autocertificazione di residenza – essenziali questi, tra altri, per l'immatricolazione del veicolo presso la Motorizzazione Civile) – anche l'atto di vendita del veicolo;
essendo tale visura rimasta priva di rilievi di sorta da parte dell'opponente, può ragionevolmente concludersi che la compravendita dell'automobile si sia validamente perfezionata.
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Quanto sopra ricostruito in fatto, sulla base del quadro probatorio agli atti, risulta assorbente per rigettare l'opposizione, sia rispetto alla pretesa nullità dell'art. 3 del contratto (dovendo ritenersi che l'auto sia stata effettivamente venduta e consegnata, con irrilevanza della clausola contrattuale invocata e della sua asserita nullità), sia rispetto alle eccezioni preliminari di merito ed alle difese della terza chiamata (che ha invocato l'impossibilità di difendersi rispetto alla vicenda del , non avendo, alla Pt_1
luce del tempo trascorso, conservato la documentazione contrattuale relativa al rapporto dedotto).
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del d.m. 55/2014, tenendo in considerazione la natura documentale della causa e la mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale.
deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
[...
e da che vengono liquidate in Euro 3.387,00 oltre spese generali Controparte_2
ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta tutte le altre domande;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in Euro Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 3.387,00 oltre spese generali ed accessori;
condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_2
che liquida in Euro 3.387,00 oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore del
[...]
difensore dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 14/02/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
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