Ordinanza collegiale 14 maggio 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL GI, OB GI, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Francesco Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria
- della illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida, notificata in data 11.1.2024, con la quale si invitava il Comune di Cavallino ad assumere tempestivamente e, comunque, nei termini di legge, le più opportune iniziative volte ad accertare l’erronea imposizione del vincolo archeologico sull’area censita al fg. 5, p.lla 159, di proprietà degli odierni ricorrenti, adottando ogni consequenziale provvedimento a tutela del diritto dominicale dai medesimi vantato;
per la conseguente condanna
del Comune di Cavallino a provvedere in ordine alla predetta istanza mercé l’adozione, entro il termine di 30 giorni, di un provvedimento espresso,
e per la nomina
contestuale del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16.4.2025:
per l’annullamento
- della nota prot. n. 3473 del 7.2.2025, avente ad oggetto: “ Terreno ubicato in agro di Cavallino (LE), distinto in catasto al foglio 5, p.lla 159, di proprietà dei germani MA EL e MA OB. riscontro <Atto di diffida> dell’11/01/2024 e Ricorso TAR Puglia del 11/04/2024 ”, con cui il Comune di Cavallino ha disatteso la richiesta formalizzata dai germani GI con l’atto di diffida, ritenendola non accoglibile;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. VI GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri EL GI e OB GI hanno agito dinanzi a questo Tar avverso il silenzio serbato dal Comune di Cavallino sull’istanza in data 11.1.2024, recante la diffida ad assumere ogni necessaria iniziativa per l’accertamento della errata imposizione del vincolo archeologico sull’area censita al fg. 5, p.lla 159, adottando ogni consequenziale provvedimento a tutela del diritto dominicale.
I ricorrenti hanno lamentato che sussiste “in capo all’A.C. di Cavallino il dovere di accertare l’errore in cui essa stessa è incorsa allorquando, nell’elencare ed evidenziare graficamente gli ambiti oggetto di vincolo archeologico (e le relative aree di rispetto), vi ha ricompreso anche l’area censita al fg. 5, p.lla 159 di proprietà dei germani GI, omettendo di considerare che detta area, dapprima inclusa nella perimetrazione disposta con il D.M. del 13.05.1867, in sede di riperimetrazione del complesso archeologico, posta in essere dal Ministro per i beni Culturali ed Ambientali con il successivo decreto del 10.07.1978, ne era rimasta certamente esclusa”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
3. Con nota dirigenziale del 7.2.2025, il Comune di Cavallino ha denegato l’istanza presentata dai ricorrenti in data 11.2.2024, osservando che:
- “Il terreno di cui trattasi … è stato tipizzato dal vigente PRG, approvato definitivamente con deliberazione di G.R. n. 563 del 31.3.2005, come zona “ F.2.8 – Parco archeologico territoriale ”, normata dall’art. 81 delle NTA, nonché come zona “ E6 - Ambiti boscati e/o con impianti arborei di valenza ambientale ”, normata dall’art. 64 delle NTA. Art. 81 - F.2.8 … (omissis) …”;
- “Il medesimo terreno è pure soggetto alla tutela prevista dall’art. 64 - Zone E.6 - Ambiti boscati e/o con impianti arborei di valenza ambientale del P.R.G., in quanto “ ambiti individuati con apposita retinatura, in compresenza con altre tipizzazioni ””;
- “il terreno in parola nel vigente PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), approvato con deliberazione di G.R. n. 176 del 16.2.2015, è pure ricompreso, quale bene paesaggistico, in “ Zone di interesse archeologico ” … (omissis) …”;
- “agli atti d’ufficio non risultano osservazioni (inoltrate e/o accolte) inerenti il terreno in questione sia nella fase di adozione del PRG che in quella di adozione del PPTR”;
- in conclusione “la richiesta … non può essere accolta, atteso che i terreni oggetto della diffida risultano ricompresi in più ampie zone gravate da vincoli paesaggistici di tipo conformativo”.
4. Con memoria difensiva in data 15.4.2025 il Comune ha eccepito che, a seguito della adozione del provvedimento di diniego, il ricorso introduttivo “è divenuto improcedibile”.
5. Avverso la predetta nota di diniego del 7.2.2025 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti in data 16.4.2025, con cui hanno denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ Violazione falsa ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 142, comma 1, lett. m) e 138 e ss. d.lgs. n. 42/2004 - Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Eccesso di potere. Carenza istruttoria. Difetto assoluto di motivazione ”.
In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato che:
- “i germani GI hanno appreso per la prima volta della decadenza del vincolo archeologico prima gravante sull’area di loro proprietà solo allorquando hanno avuto accesso ai decreti ministeriali di apposizione del vincolo”;
- “non essendo l’area di proprietà dei ricorrenti sussumibile tra le “zone di interesse archeologico” …, essendo venuto meno, alla data di entrata in vigore del Codice dei beni culturali, per effetto di una pronuncia giurisdizionale ad hoc il vincolo archeologico prima sulla medesima imposto in via diretta, quello paesaggistico di tipo conformativo non trova, allo stato, una legittima giustificazione”;
- “l'individuazione di zone di interesse archeologico da sottoporre a tutela paesaggistica dovrebbe rispettare l'iter legislativamente descritto dagli artt. 138 ss. del Codice dei beni culturali”;
- di qui “l’errore in cui è incorsa l’A.C. di Cavallino allorquando, nell’elencare ed evidenziare graficamente gli ambiti oggetto di vincolo archeologico (e le relative aree di rispetto), vi ha ricompreso anche l’area censita al fg. 5, p.lla 159 …, omettendo di considerare che detta area, dapprima inclusa nella perimetrazione disposta con il D.M. del 13.05.1867, in sede di riperimetrazione del complesso archeologico, posta in essere dal Ministro per i beni Culturali ed Ambientali con il successivo decreto del 10.07.1978, ne era rimasta certamente esclusa”.
6. Con memoria in data 22.12.2025, l’Amministrazione comunale ha eccepito che “i vincoli che insistono sull’area di proprietà dei ricorrenti sono imposti dalla pianificazione generale comunale (PRG) e sovracomunale (PPTR), rispetto alla quale la presente impugnazione non è stata estesa”, con conseguente “inammissibilità del gravame, essendo pacifico che il Comune di Cavallino è obbligato a rispettare il regime urbanistico, edilizio e paesaggistico risultante dagli atti di pianificazione vigenti ed efficaci”.
7. Con memoria di replica in data 5.1.2026, i ricorrenti hanno osservato che la “nota prot. n. 3473 del 7.02.2025 con cui il Comune ha comunicato di non poter accogliere la richiesta … non è di per sé idonea a costituire il provvedimento terminativo del procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare, quale che sia il contenuto, ma un rinvio puro e semplice alle previsioni dettate dagli atti di pianificazione vigenti, il cui contenuto era ed è evidentemente già noto ai ricorrenti”.
8. Nella pubblica udienza del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento, dal momento che l’iniziale inerzia del Comune nel provvedere sulla richiesta dei ricorrenti è stata successivamente superata con la nota in data 7.2.2025, oggetto di impugnazione con i motivi aggiunti.
10. I motivi aggiunti sono inammissibili per originaria carenza di interesse al relativo accoglimento.
10.1. Il Comune si è limitato ad opporre l’esistenza delle prescrizioni di cui al PRG e al PPTR che includono il terreno di proprietà dei ricorrenti all’interno di una zona di interesse archeologico, sottoposta a tutela paesaggistica.
A fronte dei vincoli derivanti dalle predette prescrizioni pianificatorie, non oggetto di rituale impugnazione, i ricorrenti non sono titolari di un interesse diretto e attuale a censurare il provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione comunale, dal momento che le rispettive posizioni dominicali restano comunque necessariamente conformate dalle presupposte previsioni pianificatorie: “ In caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l'impugnazione dell'atto consequenziale per vizi riconducibili all'atto presupposto ” (Tar Lazio Roma Lazio, Sez. I, 5.12.2024, n. 22006).
10.2. Le cose non cambiano ove si abbia a interpretare l’istanza in data 11.2.2024 quale diffida all’esercizio dei poteri di autotutela del Comune rispetto alle anzi dette prescrizioni pianificatorie, dal momento che l’Amministrazione comunale - che in linea di principio non è tenuta a riscontrare la richiesta di rivedere in autotutela le decisioni già assunte - nel caso di specie si è limitata alla mera conferma delle prescrizioni di piano.
Trattandosi di un atto meramente confermativo, privo come tale di immediata e diretta efficacia lesiva, la relativa impugnazione non è sorretta da un concreto interesse al relativo accoglimento: “ Nel diniego di autotutela non è ravvisabile alcun aspetto di autonoma lesività laddove tale atto difetti di una complessiva rivalutazione delle posizioni coinvolte nel procedimento, con la conseguenza che, in siffatte ipotesi, il diniego di autotutela deve ritenersi un atto meramente confermativo che, in quanto tale, non è impugnabile ” (Tar Lazio Roma, Sez. IV, 26.5.2025, n. 10032).
11. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
VI GI, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI GI | NI CA |
IL SEGRETARIO