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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 471 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura congiunta all'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., dall'Avv. Mario Setragno presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via della
Biblioteca n. 4
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Alfredo Martucci Schisa presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Milano, piazzetta U. Giordano n. 2
- CONVENUTA OPPOSTA -
E CONTRO
1 , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria, p.i. P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonella Gennaro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Alessandria, via Milano n. 79
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Dichiarare che l'opponente nulla deve all' Controparte_3
per le ragioni dedotte e confermate in corso di causa e
[...]
conseguentemente dichiarare nulla/inefficace o comunque annullare la cartella esattoriale n. 00120240002933546000 emessa da Controparte_4
.
[...]
Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di lite.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Conclude per l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.”
Per la convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
Preliminarmente
Respingere la richiesta di sospensione dell'impugnata cartella esattoriale in quanto infondata sia in fatto che in diritto:
In via principale e nel merito respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare l'efficacia della cartella esattoriale n. 00120240002933546000.
Con vittoria di compensi e spese.”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - in data 20.3.2024 notificava a Controparte_1 Pt_1
la cartella di pagamento n. 00120240002933546000, con la quale veniva richiesta
[...]
la corresponsione in favore di del Controparte_2 complessivo importo di Euro 12.894,17, a titolo di “spese condominiali proprietari - determina 986 del 28 luglio 2023” (v. doc. 1 opponente).
Il proponeva opposizione avverso detta cartella di pagamento, convenendo Pt_1
in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
. Deduceva: a) la carenza di legittimazione attiva del creditore;
b)
[...]
l'inesistenza di un titolo nei suoi confronti e la mancanza di elementi idonei a comprovare la composizione e conseguente correttezza delle somme richieste;
c)
l'insussistenza in capo a sé di debiti per spese condominiali;
d) la prescrizione del credito.
L'opponente esponeva di essere proprietario di un appartamento sito nel
Condominio di via Piacibello n. 10 - Casale Monferrato, amministrato fino al 15.6.2017 da , la quale era anche proprietaria di alcune di unità Controparte_2 immobiliari, e successivamente dall'Arch. subentrato Persona_1 nell'amministrazione. Aggiungeva di non essere mai stato conduttore di immobili di proprietà della convenuta, né di avere acquistato il proprio appartamento da questa.
Rilevava che, se anche fosse emersa la debenza di somme, queste avrebbero dovuto essere versate al , in persona dell'amministratore Arch. Controparte_5
. Per_1
Il esponeva inoltre che, prima della notificazione della cartella esattoriale, Pt_1
non aveva ricevuto alcun documento idoneo a essere titolo per il pagamento della somma ingiunta, né vi era stato un giudizio di accertamento dell'eventuale credito di
. Il debito imputato all'opponente andava ricondotto alla Controparte_2 gestione condominiale dell'anno 2018, ma per quell'annualità era già subentrato
3 nell'amministrazione del Condominio l'Arch. . Quest'ultimo, con il riparto Per_1
preventivo delle spese dall'1.7.2017 al 30.6.2018, aveva sommato al primo acconto dell'anno i saldi precedenti, richiedendo al l'importo di Euro 4.840,00. Egli, Pt_1
dunque, non soltanto non poteva essere debitore per l'anno 2018, ma neppure aveva importi a debito arretrati.
L'opponente chiedeva che - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta - fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto ad Controparte_2
Conseguentemente instava perché fosse dichiarata nulla o inefficace o
[...]
comunque annullata la cartella n. 00120240002933546000.
Il Giudice - ritenuta la sussistenza di gravi motivi e di ragioni di urgenza - ai sensi dell'art. 615 c.p.c. accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella di pagamento.
3. - Si costituivano in giudizio tanto , quanto Controparte_1
. Controparte_2
La prima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che soltanto l'ente impositore-creditore e non anche il soggetto incaricato della riscossione era titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario poteva considerarsi un mero destinatario del pagamento. La partecipazione al giudizio del concessionario non si poteva giustificare neppure in ragione della finalità di rendergli opponibile il giudicato sostanziale, giacché egli - essendo mero mandatario dell'ente creditore - era già soggetto agli effetti del giudicato indipendentemente da tale partecipazione. Il concessionario rispondeva solo della regolarità o validità degli atti esecutivi, mentre nel caso del non sussistevano doglianze riferite al Pt_2
procedimento esecutivo.
chiedeva che tutte le domande dell'opponente Controparte_2 fossero respinte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e che per l'effetto fosse dichiarata l'efficacia della cartella n. 00120240002933546000.
La convenuta deduceva di avere svolto attività di amministratore del
[...]
, Via Piacibello n. 10, fino al giugno 2017. Dal luglio 2017 era Parte_3 subentrato nell'amministrazione l'Arch. , a cui l'Agenzia aveva inviato - ad Per_1 esaurimento dell'attività svolta e come da verbale assembleare del 15.6.2017) - la documentazione relativa alla chiusura del bilancio consuntivo dell'anno 2016.
4 produceva un prospetto di riparto delle spese sulla Controparte_2 base del consuntivo dell'anno 2017, dal quale il risultava debitore nei suoi Per_2
confronti per un importo di Euro 12.888,29. Essa infatti, nel corso della propria amministrazione, aveva anticipato il pagamento delle spese condominiali. Il credito maturato era comprovato dalla documentazione che il aveva ricevuto dall'Ente Pt_1
e di cui era a piena conoscenza avendo partecipato all'assemblea condominiale del
15.6.2017. Produceva anche il prospetto delle rate corrisposte dall'opponente, il quale -
a fronte di una bollettazione per Euro 6.259,16 - aveva versato all' soltanto CP_2
Euro 300,00 e l'ulteriore somma di Euro 1.000,00 imputata dalla convenuta nel prospetto di riparto delle spese relativo al consuntivo dell'anno 2017. L'Ente aveva provveduto al pagamento delle bollette relative ai consumi del condominio, ripartendole poi fra i vari proprietari, tra cui il Avendo egli ricevuto solleciti in data Pt_1
10.1.2017 e 6.8.2020, l'importo portato dalla cartella, maggiorato delle spese di procedura, non era prescritto.
affermava infine la legittimità dell'utilizzazione Controparte_2
della riscossione mediante cartella esattoriale, trattandosi di una procedura di cui l' si avvaleva quale ente pubblico per il recupero forzoso dei propri crediti, a CP_2
prescindere dalla qualità di assegnatario di immobile di edilizia popolare.
Non avendo le parti presentato istanze istruttorie, il Giudice invitava le stesse a precisare le conclusioni e la causa era riservata in decisione.
4. - Si deve preliminarmente rilevare come non possa trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da . Controparte_1
Ed invero, nel caso di opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale, la circostanza che sia legittimato passivo l'ente titolare della pretesa creditoria posta in riscossione (non sussistendo un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione) non esclude la possibilità di chiamata in causa anche di quest'ultimo, finalizzata allo scopo di rendere nota al concessionario la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato.
A questo riguardo va ricordato che “nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non
5 rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v.
Cass. civ., sez. VI, 18.11.2019 n. 29798).
Sempre in via preliminare va esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato esecutivamente.
In effetti ha prodotto una raccomandata di messa in Controparte_2 CP_2
mora, recante la data del 6.8.2020, inviata al dal legale della convenuta il Pt_1
7.8.2020 e ritrasmessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale raccomandata era appunto richiesto il pagamento della somma di Euro 12.888,29 oggetto della presente causa.
La convenuta ha così comprovato l'interruzione della prescrizione quinquennale del credito poi azionato esecutivamente.
5. - Quanto al merito, l'opposizione esecutiva proposta dal merita Pt_1
accoglimento, non avendo idoneamente e Controparte_2 compiutamente provato i fatti costitutivi del credito portato dall'impugnata cartella di pagamento.
Si deve in proposito osservare che nel caso di specie, non trattandosi di crediti tributari, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione, con applicazione delle regole relative alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. Grava pertanto sull'ente creditore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo di pagamento e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi medesimi.
Nella presente causa, fin dall'atto di opposizione, il ha contestato la Pt_1
sussistenza di un titolo nei propri confronti e ha dedotto la mancanza di elementi idonei a comprovare la composizione e la correttezza delle somme richieste con la cartella di
6 pagamento. Egli ha inoltre affermato l'insussistenza di propri debiti per spese condominiali.
Più precisamente l'opponente ha rilevato che fosse Controparte_2
un condomino di via Piacibello n. 10 e per un certo periodo di tempo avesse svolto le funzioni di amministratore condominiale. Essa non poteva pretendere di riscuotere somme a titolo di spese condominiali da un soggetto che non utilizzava un immobile convenzionato. Eventuali pagamenti di spese condominiali arretrate da parte dell'opposta andavano accertate in un apposito giudizio di cognizione, il quale avrebbe dovuto necessariamente precedere la riscossione coattiva. Inoltre, non essendo l'opponente assegnatario di alcun immobile di edilizia popolare, l'attività dell' CP_2
aveva natura privatistica e dunque difettava il potere di riscuotere l'eventuale relativo credito con le forme della riscossione esattoriale, in luogo dell'ordinaria procedura esecutiva. In ogni caso anche la riscossione esattoriale doveva fondarsi su un titolo esecutivo, costituito dal ruolo ex art. 49 d.p.r. n. 603/1972, mentre la “determinazione dirigenziale” n. 986 del 28.7.2023 dell' (v. doc. 3 Controparte_2
opponente) non presentava i caratteri formali e sostanziali di un valido ruolo.
A fronte di queste contestazioni la convenuta opposta non ha fornito la prova, di cui era onerata, in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa di pagamento.
In effetti la predetta determinazione dirigenziale si è limitata ad approvare l'invio ad dei “crediti vantati nei confronti dei proprietari Controparte_1 per il periodo di gestione condominiale affidata alla sede di Alessandria di A.T.C.”, come da elenco allegato alla determinazione stessa (v. doc. 4 opponente).
Tale elenco, però, consiste in un documento unilateralmente formato dalla stessa
, nel quale i singoli proprietari sono indicati soltanto con Controparte_2
le iniziali del nominativo.
A fronte della contestazione da parte dell'opponente della debenza dell'importo di
Euro 12.888,29 per “spese ordinarie”, come indicato nell'elenco in corrispondenza della sigla “M.A.”, l'opposta si è limitata a produrre una “copia esemplificativa anticipazioni”, ossia un tabulato formato dalla stessa Agenzia e non sottoscritto, contenente l'indicazione di alcuni degli importi asseritamente pagati con riferimento al
. Controparte_5
E' mancata invece una prova idonea e compiuta (mediante ricevute e quietanze)
7 dell'effettiva anticipazione da parte dell'Agenzia di tutte le spese oggetto di causa, della loro riferibilità al Condominio e della correttezza dei criteri di ripartizione di tali spese condominiali tra i singoli proprietari.
6. - Per i motivi sin qui esposti l'opposizione proposta dal deve dunque essere Pt_1
accolta in quanto fondata.
In considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'assenza di fase istruttoria, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara che Parte_1 [...]
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei Controparte_1
confronti del non essendo provati i crediti vantati da Pt_1 Controparte_2
di cui alla cartella di pagamento n. 00120240002933546000
[...] oggetto di causa, e per l'effetto dichiara l'inefficacia di detta cartella di pagamento;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura congiunta all'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., dall'Avv. Mario Setragno presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Casale Monferrato, via della
Biblioteca n. 4
- ATTORE OPPONENTE -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, c.f. , rappresentata e P.IVA_1 difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Alfredo Martucci Schisa presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in
Milano, piazzetta U. Giordano n. 2
- CONVENUTA OPPOSTA -
E CONTRO
1 , in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alessandria, p.i. P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonella Gennaro ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente in Alessandria, via Milano n. 79
- CONVENUTA OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
Dichiarare che l'opponente nulla deve all' Controparte_3
per le ragioni dedotte e confermate in corso di causa e
[...]
conseguentemente dichiarare nulla/inefficace o comunque annullare la cartella esattoriale n. 00120240002933546000 emessa da Controparte_4
.
[...]
Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di lite.”
Per la convenuta : Controparte_1
“Conclude per l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.”
Per la convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis
Preliminarmente
Respingere la richiesta di sospensione dell'impugnata cartella esattoriale in quanto infondata sia in fatto che in diritto:
In via principale e nel merito respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare l'efficacia della cartella esattoriale n. 00120240002933546000.
Con vittoria di compensi e spese.”
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - in data 20.3.2024 notificava a Controparte_1 Pt_1
la cartella di pagamento n. 00120240002933546000, con la quale veniva richiesta
[...]
la corresponsione in favore di del Controparte_2 complessivo importo di Euro 12.894,17, a titolo di “spese condominiali proprietari - determina 986 del 28 luglio 2023” (v. doc. 1 opponente).
Il proponeva opposizione avverso detta cartella di pagamento, convenendo Pt_1
in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
. Deduceva: a) la carenza di legittimazione attiva del creditore;
b)
[...]
l'inesistenza di un titolo nei suoi confronti e la mancanza di elementi idonei a comprovare la composizione e conseguente correttezza delle somme richieste;
c)
l'insussistenza in capo a sé di debiti per spese condominiali;
d) la prescrizione del credito.
L'opponente esponeva di essere proprietario di un appartamento sito nel
Condominio di via Piacibello n. 10 - Casale Monferrato, amministrato fino al 15.6.2017 da , la quale era anche proprietaria di alcune di unità Controparte_2 immobiliari, e successivamente dall'Arch. subentrato Persona_1 nell'amministrazione. Aggiungeva di non essere mai stato conduttore di immobili di proprietà della convenuta, né di avere acquistato il proprio appartamento da questa.
Rilevava che, se anche fosse emersa la debenza di somme, queste avrebbero dovuto essere versate al , in persona dell'amministratore Arch. Controparte_5
. Per_1
Il esponeva inoltre che, prima della notificazione della cartella esattoriale, Pt_1
non aveva ricevuto alcun documento idoneo a essere titolo per il pagamento della somma ingiunta, né vi era stato un giudizio di accertamento dell'eventuale credito di
. Il debito imputato all'opponente andava ricondotto alla Controparte_2 gestione condominiale dell'anno 2018, ma per quell'annualità era già subentrato
3 nell'amministrazione del Condominio l'Arch. . Quest'ultimo, con il riparto Per_1
preventivo delle spese dall'1.7.2017 al 30.6.2018, aveva sommato al primo acconto dell'anno i saldi precedenti, richiedendo al l'importo di Euro 4.840,00. Egli, Pt_1
dunque, non soltanto non poteva essere debitore per l'anno 2018, ma neppure aveva importi a debito arretrati.
L'opponente chiedeva che - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta - fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto ad Controparte_2
Conseguentemente instava perché fosse dichiarata nulla o inefficace o
[...]
comunque annullata la cartella n. 00120240002933546000.
Il Giudice - ritenuta la sussistenza di gravi motivi e di ragioni di urgenza - ai sensi dell'art. 615 c.p.c. accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella di pagamento.
3. - Si costituivano in giudizio tanto , quanto Controparte_1
. Controparte_2
La prima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che soltanto l'ente impositore-creditore e non anche il soggetto incaricato della riscossione era titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario poteva considerarsi un mero destinatario del pagamento. La partecipazione al giudizio del concessionario non si poteva giustificare neppure in ragione della finalità di rendergli opponibile il giudicato sostanziale, giacché egli - essendo mero mandatario dell'ente creditore - era già soggetto agli effetti del giudicato indipendentemente da tale partecipazione. Il concessionario rispondeva solo della regolarità o validità degli atti esecutivi, mentre nel caso del non sussistevano doglianze riferite al Pt_2
procedimento esecutivo.
chiedeva che tutte le domande dell'opponente Controparte_2 fossero respinte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, e che per l'effetto fosse dichiarata l'efficacia della cartella n. 00120240002933546000.
La convenuta deduceva di avere svolto attività di amministratore del
[...]
, Via Piacibello n. 10, fino al giugno 2017. Dal luglio 2017 era Parte_3 subentrato nell'amministrazione l'Arch. , a cui l'Agenzia aveva inviato - ad Per_1 esaurimento dell'attività svolta e come da verbale assembleare del 15.6.2017) - la documentazione relativa alla chiusura del bilancio consuntivo dell'anno 2016.
4 produceva un prospetto di riparto delle spese sulla Controparte_2 base del consuntivo dell'anno 2017, dal quale il risultava debitore nei suoi Per_2
confronti per un importo di Euro 12.888,29. Essa infatti, nel corso della propria amministrazione, aveva anticipato il pagamento delle spese condominiali. Il credito maturato era comprovato dalla documentazione che il aveva ricevuto dall'Ente Pt_1
e di cui era a piena conoscenza avendo partecipato all'assemblea condominiale del
15.6.2017. Produceva anche il prospetto delle rate corrisposte dall'opponente, il quale -
a fronte di una bollettazione per Euro 6.259,16 - aveva versato all' soltanto CP_2
Euro 300,00 e l'ulteriore somma di Euro 1.000,00 imputata dalla convenuta nel prospetto di riparto delle spese relativo al consuntivo dell'anno 2017. L'Ente aveva provveduto al pagamento delle bollette relative ai consumi del condominio, ripartendole poi fra i vari proprietari, tra cui il Avendo egli ricevuto solleciti in data Pt_1
10.1.2017 e 6.8.2020, l'importo portato dalla cartella, maggiorato delle spese di procedura, non era prescritto.
affermava infine la legittimità dell'utilizzazione Controparte_2
della riscossione mediante cartella esattoriale, trattandosi di una procedura di cui l' si avvaleva quale ente pubblico per il recupero forzoso dei propri crediti, a CP_2
prescindere dalla qualità di assegnatario di immobile di edilizia popolare.
Non avendo le parti presentato istanze istruttorie, il Giudice invitava le stesse a precisare le conclusioni e la causa era riservata in decisione.
4. - Si deve preliminarmente rilevare come non possa trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da . Controparte_1
Ed invero, nel caso di opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale, la circostanza che sia legittimato passivo l'ente titolare della pretesa creditoria posta in riscossione (non sussistendo un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione) non esclude la possibilità di chiamata in causa anche di quest'ultimo, finalizzata allo scopo di rendere nota al concessionario la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato.
A questo riguardo va ricordato che “nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non
5 rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore;
infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v.
Cass. civ., sez. VI, 18.11.2019 n. 29798).
Sempre in via preliminare va esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato esecutivamente.
In effetti ha prodotto una raccomandata di messa in Controparte_2 CP_2
mora, recante la data del 6.8.2020, inviata al dal legale della convenuta il Pt_1
7.8.2020 e ritrasmessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale raccomandata era appunto richiesto il pagamento della somma di Euro 12.888,29 oggetto della presente causa.
La convenuta ha così comprovato l'interruzione della prescrizione quinquennale del credito poi azionato esecutivamente.
5. - Quanto al merito, l'opposizione esecutiva proposta dal merita Pt_1
accoglimento, non avendo idoneamente e Controparte_2 compiutamente provato i fatti costitutivi del credito portato dall'impugnata cartella di pagamento.
Si deve in proposito osservare che nel caso di specie, non trattandosi di crediti tributari, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione, con applicazione delle regole relative alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. Grava pertanto sull'ente creditore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo di pagamento e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi medesimi.
Nella presente causa, fin dall'atto di opposizione, il ha contestato la Pt_1
sussistenza di un titolo nei propri confronti e ha dedotto la mancanza di elementi idonei a comprovare la composizione e la correttezza delle somme richieste con la cartella di
6 pagamento. Egli ha inoltre affermato l'insussistenza di propri debiti per spese condominiali.
Più precisamente l'opponente ha rilevato che fosse Controparte_2
un condomino di via Piacibello n. 10 e per un certo periodo di tempo avesse svolto le funzioni di amministratore condominiale. Essa non poteva pretendere di riscuotere somme a titolo di spese condominiali da un soggetto che non utilizzava un immobile convenzionato. Eventuali pagamenti di spese condominiali arretrate da parte dell'opposta andavano accertate in un apposito giudizio di cognizione, il quale avrebbe dovuto necessariamente precedere la riscossione coattiva. Inoltre, non essendo l'opponente assegnatario di alcun immobile di edilizia popolare, l'attività dell' CP_2
aveva natura privatistica e dunque difettava il potere di riscuotere l'eventuale relativo credito con le forme della riscossione esattoriale, in luogo dell'ordinaria procedura esecutiva. In ogni caso anche la riscossione esattoriale doveva fondarsi su un titolo esecutivo, costituito dal ruolo ex art. 49 d.p.r. n. 603/1972, mentre la “determinazione dirigenziale” n. 986 del 28.7.2023 dell' (v. doc. 3 Controparte_2
opponente) non presentava i caratteri formali e sostanziali di un valido ruolo.
A fronte di queste contestazioni la convenuta opposta non ha fornito la prova, di cui era onerata, in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa di pagamento.
In effetti la predetta determinazione dirigenziale si è limitata ad approvare l'invio ad dei “crediti vantati nei confronti dei proprietari Controparte_1 per il periodo di gestione condominiale affidata alla sede di Alessandria di A.T.C.”, come da elenco allegato alla determinazione stessa (v. doc. 4 opponente).
Tale elenco, però, consiste in un documento unilateralmente formato dalla stessa
, nel quale i singoli proprietari sono indicati soltanto con Controparte_2
le iniziali del nominativo.
A fronte della contestazione da parte dell'opponente della debenza dell'importo di
Euro 12.888,29 per “spese ordinarie”, come indicato nell'elenco in corrispondenza della sigla “M.A.”, l'opposta si è limitata a produrre una “copia esemplificativa anticipazioni”, ossia un tabulato formato dalla stessa Agenzia e non sottoscritto, contenente l'indicazione di alcuni degli importi asseritamente pagati con riferimento al
. Controparte_5
E' mancata invece una prova idonea e compiuta (mediante ricevute e quietanze)
7 dell'effettiva anticipazione da parte dell'Agenzia di tutte le spese oggetto di causa, della loro riferibilità al Condominio e della correttezza dei criteri di ripartizione di tali spese condominiali tra i singoli proprietari.
6. - Per i motivi sin qui esposti l'opposizione proposta dal deve dunque essere Pt_1
accolta in quanto fondata.
In considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'assenza di fase istruttoria, nonché dell'obiettiva controvertibilità della lite, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiara che Parte_1 [...]
non ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei Controparte_1
confronti del non essendo provati i crediti vantati da Pt_1 Controparte_2
di cui alla cartella di pagamento n. 00120240002933546000
[...] oggetto di causa, e per l'effetto dichiara l'inefficacia di detta cartella di pagamento;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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