CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 2
- 1. Ma è davvero libero l’accesso della polizia giudiziaria ai dati del PC senza autorizzazione del giudice?Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2026
- 2. Sequestro del cellulare, ora la polizia può farlo senza autorizzazione del giudice, ecco in quali casi: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 4 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE IU, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 17/06/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TO BO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Di Nardo, che conclude per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025, e depositata il 27 giugno 2025, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Napoli di convalida del sequestro probatorio di documentazione manoscritta, nei confronti di IU NE. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2218 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2025 2 Il sequestro è stato disposto con riferimento al reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, ipotizzandosi, a carico di IU NE, la condotta di esercizio abusivo di gioco e scommesse sportive. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe IU NE, con atto sottoscritto dall’Avv. Fabio Segreti, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità dell’ordinanza per l’assenza di un provvedimento relativo all’ispezione informatica. Si premette che: a) il procedimento trae origine da un’attività di iniziativa della polizia giudiziaria avente ad oggetto un controllo presso l’esercizio pubblico recante l’insegna “Goldbet”; b) nel corso di tale verifica, gli operanti rinvenivano un PC, tramite il quale, utilizzando username e password memorizzate sul browser, accedevano a siti riconducibili a piattaforme di scommesse estere, rilevavano la presenza di vari account di gioco relativi a scommesse sportive con un elevato numero di transazioni e dal quale estraevano files indicativi, secondo l’ipotesi investigativa, dello svolgimento di attività di raccolta illecita di scommesse;
c) all’esito di tali attività venivano sequestrati due assegni bancari, documentazione manoscritta e la somma di 400,00 euro in contanti. Si deduce che l’acquisizione dei dati estrapolati dal PC del ricorrente - sulla base dei quali è stata ricostruita l’ipotesi delittuosa - è illegittima, perché avvenuta in assenza di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria e, in particolare, senza decreto di ispezione informatica del pubblico ministero, né previo vaglio del giudice, nonché in mancanza di un decreto di sequestro relativo alle acquisizioni probatorie informatiche. Si osserva che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 15 Cost., il quale subordina la legittimità delle attività ispettive e di acquisizione dei dati a un atto motivato del giudice, con la conseguente inutilizzabilità della prova raccolta in violazione delle modalità acquisitive previste. Si evidenzia, altresì, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della Direttiva UE 2016/680, come interpretata da Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21, l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine richiede il previo controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente e, quindi, non può essere disposto nemmeno dal pubblico ministero in quanto parte processuale (si cita Sez. 6, n. 13585 del 08/04/2025). 3 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di dissequestro delle somme. Si deduce che il sequestro ha avuto ad oggetto anche la somma di 400,00 euro, rinvenuta all’interno della stanza ad uso esclusivo dell’odierno ricorrente, e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto l’estraneità di detta somma al provvedimento di convalida del sequestro, limitandosi a considerare il solo frontespizio del decreto di convalida e omettendo di esaminare gli allegati, tra i quali si rinviene il versamento della somma sequestrata sul deposito giudiziario n. 70673963, unitamente al relativo libretto di deposito giudiziario n. 671964. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano la sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo che i più significativi elementi di prova valutabili sono stati acquisiti illegittimamente, in quanto sono costituiti da dati estrapolati da un computer presente in un locale nella disponibilità dell’attuale ricorrente, all’esito di un’ispezione informatica eseguita dalla polizia giudiziaria senza previa autorizzazione del giudice. 2.1. La questione da esaminare è se, e in quali limiti, possa ritenersi legittimo l’accesso da parte della polizia giudiziaria ai contenuti di un dispositivo elettronico senza preventiva autorizzazione del giudice o comunque dell’autorità giudiziaria. Ai fini dell’esame della questione indicata, va premesso che, nell’ambito della disciplina sulle attività di indagine della polizia giudiziaria precedenti all’intervento del pubblico ministero, il legislatore ha dettato l’art. 354 cod. proc. pen., relativo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ivi compresi quelli relativi a dati, informazioni o programmi informatici, ovvero a sistemi informatici o telematici. In particolare, nel comma 2, dell’art. 354 cod. proc. pen., inserito dall’art. 9, comma 3, legge 8 marzo 2008, n. 48, dispone: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, 4 mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità». Sulla base di questa disposizione, quindi, può ritenersi che, secondo la disciplina del codice di procedura penale, in linea generale, la polizia giudiziaria, ove ciò sia urgente per evitare alterazioni, dispersioni o modifiche, può procedere, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ad accedere a dati, informazioni e programmi informatici, nonché a sistemi informatici o telematici, e ad estrarne copia. Occorre però valutare se, e in quale misura, questa disciplina, che autorizza l’intervento della polizia giudiziaria su dispositivi elettronici anche in assenza di un’autorizzazione del giudice o comunque dell’autorità giudiziaria, trovi un limite nei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21. Secondo la decisione appena citata, la disciplina euro-unitaria non osta a una normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa, in particolare, subordini l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Precisamente, dall’esame della sentenza, per quanto di specifico interesse ai fini dell’esame della questione, emerge che: a) la pronuncia si riferisce espressamente alla «possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare», e non compie puntuali riferimenti all’intera categoria di tutti i dispositivi elettronici;
b) non esclude, comunque, in radice, l’accesso «ai dati contenuti in un telefono cellulare», quando ricorrono «casi di urgenza debitamente comprovati», ferma restando la necessità di assicurare un controllo successivo in tempi brevi da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (cfr. anche, in motivazione, § 104). Tenendo conto dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, e del disposto dell’art. 354 cod. proc. pen., sembra ragionevole concludere che la polizia giudiziaria possa accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice. Questa conclusione – che non impone di dover prendere posizione sul tema della necessità di applicare identica disciplina all’accesso ai contenuti di un telefono cellulare e all’accesso ai contenuti di qualsiasi altro dispositivo elettronico – appare compatibile anche con l’indirizzo espresso dall’orientamento giurisprudenziale di 5 legittimità che, in tema di sequestro di dispositivi elettronici, dopo la pronuncia della sentenza Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21, ha ritenuto necessaria l’autorizzazione del giudice. Invero, secondo questo orientamento, il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02). 2.2. L’ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale delle attività investigative compiute nel procedimento, e, in particolare, di quelle concernenti l’acquisizione dei dati estratti dal computer. Secondo quanto indicato dal Tribunale, militari appartenenti all’Arme dei Carabinieri e funzionari dell’Amministrazione finanziaria, in data 27 maggio 2025, sono entrati in un’agenzia di scommesse recante l’insegna “Goldbet”, per effettuare un’ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive. Il Tribunale, poi, rappresenta che, nel corso delle operazioni, all’interno di un locale ad uso esclusivo dell’attuale ricorrente, veniva rinvenuto un personal computer, e che, quindi si procedeva ad accedere ai dati in esso contenuti. Precisa che: a) dalla cronologia degli accessi effettuati, si evincevano ripetuti e molteplici collegamenti con siti riconducibili a piattaforme di scommesse estere illegali;
b) dall’accesso a detti siti, tramite le credenziali salvate sul browser Google, si accertava l’esecuzione di un numero elevato di transazioni relative a scommesse sportive;
c) stante quanto rilevato, i dati relativi alle transazioni appena descritte venivano copiati ed acquisiti su supporto informatico. Segnala, inoltre, che l’accesso ai dati informatici è stato compiuto dalla polizia giudiziaria con una consultazione del dispositivo limitata a quanto appariva necessario ai fini della verifica della regolare attività di scommesse, accedendosi solo a siti di natura sospetta, come rilevati dalla cronologia, ed utilizzando le credenziali già preimpostate. Il Tribunale, quindi, aggiunge che, subito dopo gli accessi informatici, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di documentazione manoscritta, della somma di 400,00 euro, di una postepay, di due assegni bancari e di undici carte di identità. 6 2.3. Nella specie, applicando il principio secondo cui la polizia giudiziaria può accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice, deve ritenersi che correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli elementi acquisiti mediante l’accesso al personal computer trovato nell’esercizio commerciale “Goldbet”, e, quindi, sussistente il fumus commissi delicti. Invero, per quanto concerne l’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer, va innanzitutto osservato che la polizia giudiziaria ha compiuto tale operazione nell’ambito di un’attività di verifica istituzionale, nei limiti di interesse di questa verifica, ed al fine di evitare alterazioni, dispersioni o modifiche dei dati rilevabili. Inoltre, un controllo sull’operato della polizia giudiziaria è stato possibile in tempi estremamente contenuti, mediante la proposizione del riesame, al cui esito è stata emessa la pronuncia impugnata in questa sede. Ancora, in sede di riesame non è stata formulata alcuna doglianza in ordine al presupposto dell’urgenza, che radica il potere della polizia giudiziaria di accedere ai dati contenuti in un dispositivo informatico senza attendere l’autorizzazione del giudice. Ritenuta corretta la conclusione sull’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer rinvenuto nell’esercizio commerciale “Goldbet”, non residuano questioni in tema di sussistenza del fumus commissi delicti. Nel ricorso, infatti, la configurabilità del fumus commissi delicti è contestata unicamente sul presupposto della inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante l’accesso al precisato personal computer. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la mancata pronuncia sulla richiesta di dissequestro della somma di 400,00 euro, deducendo che erroneamente si è esclusa l’esistenza di un vincolo di sequestro sulla stessa. In proposito, è sufficiente rilevare che, come osservato dal Tribunale, «la somma di denaro di cui la difesa chiede il dissequestro non è oggetto del provvedimento impugnato e, dunque, l'istanza del ricorrente non può essere accolta per carenza di un presupposto oggettivo». In ogni caso, se la somma in questione fosse ancora sottoposta a vincolo, sulla base di altro provvedimento, o in assenza di qualunque provvedimento, l’istante potrebbe chiederne la restituzione con autonoma istanza di dissequestro. 7 4. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TO BO AS AN
udita la relazione svolta dal consigliere TO BO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Di Nardo, che conclude per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2025, e depositata il 27 giugno 2025, il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto del Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Napoli di convalida del sequestro probatorio di documentazione manoscritta, nei confronti di IU NE. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2218 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 18/11/2025 2 Il sequestro è stato disposto con riferimento al reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, ipotizzandosi, a carico di IU NE, la condotta di esercizio abusivo di gioco e scommesse sportive. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe IU NE, con atto sottoscritto dall’Avv. Fabio Segreti, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità dell’ordinanza per l’assenza di un provvedimento relativo all’ispezione informatica. Si premette che: a) il procedimento trae origine da un’attività di iniziativa della polizia giudiziaria avente ad oggetto un controllo presso l’esercizio pubblico recante l’insegna “Goldbet”; b) nel corso di tale verifica, gli operanti rinvenivano un PC, tramite il quale, utilizzando username e password memorizzate sul browser, accedevano a siti riconducibili a piattaforme di scommesse estere, rilevavano la presenza di vari account di gioco relativi a scommesse sportive con un elevato numero di transazioni e dal quale estraevano files indicativi, secondo l’ipotesi investigativa, dello svolgimento di attività di raccolta illecita di scommesse;
c) all’esito di tali attività venivano sequestrati due assegni bancari, documentazione manoscritta e la somma di 400,00 euro in contanti. Si deduce che l’acquisizione dei dati estrapolati dal PC del ricorrente - sulla base dei quali è stata ricostruita l’ipotesi delittuosa - è illegittima, perché avvenuta in assenza di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria e, in particolare, senza decreto di ispezione informatica del pubblico ministero, né previo vaglio del giudice, nonché in mancanza di un decreto di sequestro relativo alle acquisizioni probatorie informatiche. Si osserva che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 15 Cost., il quale subordina la legittimità delle attività ispettive e di acquisizione dei dati a un atto motivato del giudice, con la conseguente inutilizzabilità della prova raccolta in violazione delle modalità acquisitive previste. Si evidenzia, altresì, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza della Direttiva UE 2016/680, come interpretata da Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21, l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine richiede il previo controllo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente e, quindi, non può essere disposto nemmeno dal pubblico ministero in quanto parte processuale (si cita Sez. 6, n. 13585 del 08/04/2025). 3 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla nullità dell’ordinanza per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di dissequestro delle somme. Si deduce che il sequestro ha avuto ad oggetto anche la somma di 400,00 euro, rinvenuta all’interno della stanza ad uso esclusivo dell’odierno ricorrente, e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto l’estraneità di detta somma al provvedimento di convalida del sequestro, limitandosi a considerare il solo frontespizio del decreto di convalida e omettendo di esaminare gli allegati, tra i quali si rinviene il versamento della somma sequestrata sul deposito giudiziario n. 70673963, unitamente al relativo libretto di deposito giudiziario n. 671964. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano la sussistenza del fumus commissi delicti, deducendo che i più significativi elementi di prova valutabili sono stati acquisiti illegittimamente, in quanto sono costituiti da dati estrapolati da un computer presente in un locale nella disponibilità dell’attuale ricorrente, all’esito di un’ispezione informatica eseguita dalla polizia giudiziaria senza previa autorizzazione del giudice. 2.1. La questione da esaminare è se, e in quali limiti, possa ritenersi legittimo l’accesso da parte della polizia giudiziaria ai contenuti di un dispositivo elettronico senza preventiva autorizzazione del giudice o comunque dell’autorità giudiziaria. Ai fini dell’esame della questione indicata, va premesso che, nell’ambito della disciplina sulle attività di indagine della polizia giudiziaria precedenti all’intervento del pubblico ministero, il legislatore ha dettato l’art. 354 cod. proc. pen., relativo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ivi compresi quelli relativi a dati, informazioni o programmi informatici, ovvero a sistemi informatici o telematici. In particolare, nel comma 2, dell’art. 354 cod. proc. pen., inserito dall’art. 9, comma 3, legge 8 marzo 2008, n. 48, dispone: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, 4 mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità». Sulla base di questa disposizione, quindi, può ritenersi che, secondo la disciplina del codice di procedura penale, in linea generale, la polizia giudiziaria, ove ciò sia urgente per evitare alterazioni, dispersioni o modifiche, può procedere, prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, ad accedere a dati, informazioni e programmi informatici, nonché a sistemi informatici o telematici, e ad estrarne copia. Occorre però valutare se, e in quale misura, questa disciplina, che autorizza l’intervento della polizia giudiziaria su dispositivi elettronici anche in assenza di un’autorizzazione del giudice o comunque dell’autorità giudiziaria, trovi un limite nei principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21. Secondo la decisione appena citata, la disciplina euro-unitaria non osta a una normativa nazionale che conceda alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa, in particolare, subordini l’esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Precisamente, dall’esame della sentenza, per quanto di specifico interesse ai fini dell’esame della questione, emerge che: a) la pronuncia si riferisce espressamente alla «possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare», e non compie puntuali riferimenti all’intera categoria di tutti i dispositivi elettronici;
b) non esclude, comunque, in radice, l’accesso «ai dati contenuti in un telefono cellulare», quando ricorrono «casi di urgenza debitamente comprovati», ferma restando la necessità di assicurare un controllo successivo in tempi brevi da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente (cfr. anche, in motivazione, § 104). Tenendo conto dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, e del disposto dell’art. 354 cod. proc. pen., sembra ragionevole concludere che la polizia giudiziaria possa accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice. Questa conclusione – che non impone di dover prendere posizione sul tema della necessità di applicare identica disciplina all’accesso ai contenuti di un telefono cellulare e all’accesso ai contenuti di qualsiasi altro dispositivo elettronico – appare compatibile anche con l’indirizzo espresso dall’orientamento giurisprudenziale di 5 legittimità che, in tema di sequestro di dispositivi elettronici, dopo la pronuncia della sentenza Corte giustizia, 04/10/2024, causa C-548/21, ha ritenuto necessaria l’autorizzazione del giudice. Invero, secondo questo orientamento, il difetto di una preventiva autorizzazione del giudice in relazione al sequestro di un dispositivo informatico, per un verso, non comporta l’inutilizzabilità della prova, bensì, diversamente, la nullità dell’atto, e, sotto altro profilo, non implica la deducibilità di tale invalidità quando sul sequestro si sia pronunciato il tribunale del riesame, poiché questo intervento giurisdizionale garantisce un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati (cfr. Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025, Campanile, Rv. 287867 – 02). 2.2. L’ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale delle attività investigative compiute nel procedimento, e, in particolare, di quelle concernenti l’acquisizione dei dati estratti dal computer. Secondo quanto indicato dal Tribunale, militari appartenenti all’Arme dei Carabinieri e funzionari dell’Amministrazione finanziaria, in data 27 maggio 2025, sono entrati in un’agenzia di scommesse recante l’insegna “Goldbet”, per effettuare un’ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive. Il Tribunale, poi, rappresenta che, nel corso delle operazioni, all’interno di un locale ad uso esclusivo dell’attuale ricorrente, veniva rinvenuto un personal computer, e che, quindi si procedeva ad accedere ai dati in esso contenuti. Precisa che: a) dalla cronologia degli accessi effettuati, si evincevano ripetuti e molteplici collegamenti con siti riconducibili a piattaforme di scommesse estere illegali;
b) dall’accesso a detti siti, tramite le credenziali salvate sul browser Google, si accertava l’esecuzione di un numero elevato di transazioni relative a scommesse sportive;
c) stante quanto rilevato, i dati relativi alle transazioni appena descritte venivano copiati ed acquisiti su supporto informatico. Segnala, inoltre, che l’accesso ai dati informatici è stato compiuto dalla polizia giudiziaria con una consultazione del dispositivo limitata a quanto appariva necessario ai fini della verifica della regolare attività di scommesse, accedendosi solo a siti di natura sospetta, come rilevati dalla cronologia, ed utilizzando le credenziali già preimpostate. Il Tribunale, quindi, aggiunge che, subito dopo gli accessi informatici, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro di documentazione manoscritta, della somma di 400,00 euro, di una postepay, di due assegni bancari e di undici carte di identità. 6 2.3. Nella specie, applicando il principio secondo cui la polizia giudiziaria può accedere legittimamente, e nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione Europea, ai contenuti di un dispositivo elettronico, senza preventiva autorizzazione del giudice, ove ricorrano casi di urgenza e sia prevista l’esperibilità di un effettivo controllo su tale attività in tempi brevi da parte di un giudice, deve ritenersi che correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli elementi acquisiti mediante l’accesso al personal computer trovato nell’esercizio commerciale “Goldbet”, e, quindi, sussistente il fumus commissi delicti. Invero, per quanto concerne l’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer, va innanzitutto osservato che la polizia giudiziaria ha compiuto tale operazione nell’ambito di un’attività di verifica istituzionale, nei limiti di interesse di questa verifica, ed al fine di evitare alterazioni, dispersioni o modifiche dei dati rilevabili. Inoltre, un controllo sull’operato della polizia giudiziaria è stato possibile in tempi estremamente contenuti, mediante la proposizione del riesame, al cui esito è stata emessa la pronuncia impugnata in questa sede. Ancora, in sede di riesame non è stata formulata alcuna doglianza in ordine al presupposto dell’urgenza, che radica il potere della polizia giudiziaria di accedere ai dati contenuti in un dispositivo informatico senza attendere l’autorizzazione del giudice. Ritenuta corretta la conclusione sull’utilizzabilità dei dati acquisiti mediante l’accesso al personal computer rinvenuto nell’esercizio commerciale “Goldbet”, non residuano questioni in tema di sussistenza del fumus commissi delicti. Nel ricorso, infatti, la configurabilità del fumus commissi delicti è contestata unicamente sul presupposto della inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante l’accesso al precisato personal computer. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano la mancata pronuncia sulla richiesta di dissequestro della somma di 400,00 euro, deducendo che erroneamente si è esclusa l’esistenza di un vincolo di sequestro sulla stessa. In proposito, è sufficiente rilevare che, come osservato dal Tribunale, «la somma di denaro di cui la difesa chiede il dissequestro non è oggetto del provvedimento impugnato e, dunque, l'istanza del ricorrente non può essere accolta per carenza di un presupposto oggettivo». In ogni caso, se la somma in questione fosse ancora sottoposta a vincolo, sulla base di altro provvedimento, o in assenza di qualunque provvedimento, l’istante potrebbe chiederne la restituzione con autonoma istanza di dissequestro. 7 4. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente TO BO AS AN