Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2025, n. 13585
CASS
Sentenza 1 aprile 2025

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Il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto, che non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati.

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede, secondo la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, sicché tale funzione non può essere esercitata dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2025, n. 13585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13585
Data del deposito : 1 aprile 2025

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