Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2010, n. 29757
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Sentenza 21 maggio 2010

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In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", è necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 216 l. fall. che l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilità di fatto del bene. (fattispecie in tema di cessione di contratto di leasing in realtà mai portato ad esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2010, n. 29757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29757
    Data del deposito : 21 maggio 2010

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