Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 38506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38506 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
ND RI LU AI IU ST CE NA IE AR
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38506/2025 Roma, li, 27/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1910/2025 CC 30/10/2025 R.G.N. 25654/2025
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS MO, nato a [...] il giorno 15/02/1961 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Maria Morelli - di fiducia
avverso la sentenza in data 04/02/2025 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 febbraio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 3 aprile 2023, di condanna per il delitto di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n.
2-bis, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dell'avere profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, rideterminava nei confronti di MO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: IE AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 66153e715949668 Firmato Da: ND RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1 adida
SS la pena in mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato nel giudizio celebratosi dinanzi alla Corte di appello. Si deduce che il processo di appello è stato celebrato in assenza dell'imputato senza che a quest'ultimo fosse stato ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In particolare, deduce il ricorrente che, dal fascicolo processuale rilasciato dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo, emerge che è la stessa cancelleria ad attestare il dato della mancanza della notifica all'imputato (oltre che al difensore) del decreto di citazione a giudizio, a nulla rilevando la successiva notifica al solo difensore dell'avvenuto deposito delle conclusioni del pubblico ministero, da ritenersi comunque tardiva rispetto ai termini previsti dall'articolo 429, comma 3, cod. proc. pen.
2.2. Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente alla mancata esclusione della circostanza aggravante contestata (per effetto della quale non è stato dichiarato estinto il reato per l'avvenuta remissione della querela e sua accettazione). In particolare, deduce il ricorrente che, dalla deposizione testimoniale della persona offesa NI RE, emergono elementi che imporrebbero di escludere la sua condizione di minorata difesa, in quanto è emerso che tra l'imputato e la persona offesa vi erano stati molteplici contatti telefonici, anteriori alla conclusione della transazione oggetto di contestazione, che dovevano portare ad escludere qualsiasi automatismo dell'adesione della persona offesa alla proposta contrattuale, in quanto dimostrativi, piuttosto, di un grado significativo di autonomia decisionale.
5c0749149191149c-Firmato Da: IE AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ND RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento ha carattere logicamente assorbente rispetto alla ulteriore doglianza.
1.1. Con lo stesso il difensore deduce un vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 179 cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato nel giudizio celebratosi innanzi alla Corte di appello in sua assenza, non essendogli stato ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio.
2
Secondo il ricorrente, dal fascicolo processuale rilasciato dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo, emerge che sarebbe stata la stessa cancelleria ad attestare il dato della mancanza della notifica all'imputato (oltre che al difensore) del decreto di citazione a giudizio per l'appello.
1.2. A seguito dell'esame diretto degli atti processuali, consentito in questa sede essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092 01), emerge che le notifiche effettuate mediante il Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche in data 29 ottobre 2024, sia al difensore che all'imputato presso il difensore di fiducia avv. Francesco Maria Morelli, presso il quale era elettivamente domiciliato, non sono andate a buon fine, avendo attestato il sistema una "mancata consegna" per entrambi.
1.3. In materia di vizi della vocatio in ius, il Collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, [...], Rv. 229539 -01). Nella fattispecie, la omissione della notificazione della citazione per il giudizio di appello configura una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato e del suo difensore, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., giacché l'assoluta omissione della notifica incide radicalmente sulle possibilità di effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, concretando per l'effetto la violazione del contraddittorio dalla difesa lamentata con il motivo di ricorso.
5c0749149191149c-Firmato Da: IE AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668
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2. La sentenza impugnata, a causa del difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al difensore, deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio.
3. Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
4. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio. Così è deciso, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
IE AR
Il Presidente ND RI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: IE AR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6b153e715949668 Firmato Da: ND RI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 627166c00d1adda