Sentenza 19 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA IT5 745 /01 IN NOME DEL POPOLO LIAO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino Presidente R.G.N. 14416/98 DELL'ANNO Consigliere Cron.12401 BATTIMIELLO Dott. Bruno ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO Rep. Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Ud. 23/01/01 Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente ☐ UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. -SOLE 24 ORE- sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 19. APR. 2001 in persona del Ministro proMINISTERO DELL'INTERNO, TL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI RI;
- intimata - avverso la sentenza n. 162/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/05/98 R.G.N. 61/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 338 udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- AMOROSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N. 14416/98 ud. 23 gennaio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza in data 20 novembre 1997 il Pretore del Lavoro di Pisa accoglieva, con la condanna dei resistenti alla rifusione delle spese del grado, la domanda proposta da IE IN nei confronti del Ministeo dell'Interno e del Ministero del Tesoro al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 negatale in sede amministrativa. Il primo Giudice, affermata la legittimazione passiva di entrambi i convenuti e la completa procedibilità della domanda giudiziale, riteneva fondata la pretesa della ricorrente sulla base di argomenti e conclusioni tratte nell'espletata c.t.u. medico- legale. Veniva così pronunciata la condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione di quella prestazione assistenziale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa oltre interessi legali sui ratei arretrati. Con ricorso depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998 il Minsitero dell'Interno e quello del Tesoro hanno impugnato la decisione chiedendone la parziale riforma mediante la condanna alla prestazione dalla data dell'accertamento peritale con decorrenza degli interessi legali dal primo giorno del mese successivo al compimento dei quindici mesi previsti dal D. P.R. n. 698/1994 come termine per il compimento della fase amministrativa, con il favore delle spese dei due gradi, in ipotesi di rigetto dell'appello, da compensarsi interamente tra le parti. L'appellata si è costituita resistendo ed ha concluso per la reiezione del gravame con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con sentenza del 20-27 maggio 1998 il tribunale di Firenze ha respinto l'appello. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'interno con un unico motivo di ricorso. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia 3 la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224, primo comma, cc. dell'art. 29 c.p.c. e dell'art. 3, comma 1,4 comma 1, e 5, comma 2, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Infondatamente il Tribunale ha respinto il secondo motivo di gravame, con il quale il Ministero appellante lamentava un'erronea applicazione degli interessi legali sulle prestazioni dovute, fatti decorrere dal 121° giorno dalla data dell'istanza amministrativa, senza tener conto del mutato assetto normativo introdotto con il D.P.R. 698/94, con il quale è stato approvato il regolamento recante il riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulle concessioni dei benefici economici. In particolare secondo il Ministero ricorrente la decorrenza degli interessi deve coincidere con la scadenza del termine stabilito dall'art. 4, primo comma, del regolamento per la conclusione delle procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte della Prefettura: vale a dire centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente, con l'aggiunta eventuale di altri sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Deve considerarsi che il cit. regolamento (d.P.R. n. 698 del 1994) prevede al primo comma dell'art. 5 che i benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla u.s.l. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Il primo comma dell'art. 4 poi parla genericamente di provvidenze economiche>>. Orbene, prima di tale regolamento, la giurisprudenza precedente già faceva riferimento al termine di 121 gg. come spatium deliberandi per l'ente previdenziale per provvedere ad erogare la prestazione previdenziale. In particolare Cass. 8 aprile 1999 n. 3437 ha affermato che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale dovuta agli invalidi civili (prescrizione decennale applicabile in mancanza della liquidità del credito per il non completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, secondo la peculiare disciplina al riguardo applicabile ai fini della prescrizione dei ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali) decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione. Lo spatium deliberandi è stato incrementato con la previsione di 4 una doppia fase di nove e di sei mesi. L'interessato presenta alle commissioni mediche U.S.L. la domanda diretta sia ad ottenere l'accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, sia a conseguire (dalla competente prefettura) la concessione delle provvidenze economiche. La prima fase è quindi costituita dal procedimento per l'accertamento del requisito sanitario ad opera delle commissioni mediche;
procedimento che deve concludersi nel termine di nove mesi. Il decorso di questo termine può essere sospeso per sessanta giorni (per gli ulteriori accertamenti di cui all'art. 1, comma 7, 1. 15 ottobre 1990 n.295). Esaurito questo procedimento, se l'esito è favorevole all'interessato alla prestazione (ossia - come recita l'art. 1, comma 5, d.P.R. n. 698/94 - nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dlel'interno) le commissioni trasmettono d'ufficio copia autentica del verbale sanitario e copia dell'istanza di concessione di tali benefici fatta inizialmente dall'interessato. C'è poi la seconda fase rappresentata dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche. Anche di questa è prevista una durata massima: il procedimento deve concludersi entro il termine di centottanta giorni. Tale termine decorre - come prevede l'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 698/94 - dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dle verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Non è prevista alcuna domanda nè atto d'impulso dell'interessato, perchè - come già rilevato - la domanda della prestazione risulta già contenuta nell'originaria (ed unica) istanza alle commissioni mediche. Le quali d'ufficio debbono trasmettere d'uffico alla prefettura competente copia di tale istanza (unitamente a copia autentica del verbale di accertamento sanitario) ed è dalla ricezione di tale documentazione che decorre il termine della seconda fase. Termine questo che può essere anch'esso sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione. Quindi in sintesi la durata massima dell'intera procedura (il c.d. spatium deliberandi per l'Amministrazione pubblica) risulta dalla sommatoria di distinti periodi : a) nove mesi per il completamento della prima fase;
b) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub a); c) il tempo (non regolato da un limite massimo come la durata delle altre fasi) perchè la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi in copia dalle comissioni mediche alle prefetture;
d) centottanta giorni per il competamento della seconda fase;
e) eventualmente due mesi di sospensione del termine sub d). Pertanto tale durata massima ha un minimo di nove mesi e centottanta giorni (a+b) ed un massimo non solo non definito 5 (a+b+c+d+e), ma nella disponibilità dell'Amministrazione debitrice (che può richiedere gli accertamenti che danno luogo alle menzionate sospensioni del termine;
che può semplicemente ritardare la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche al Ministero dell'interno). Di ciò non tiene conto l'Avvocatura dello Stato la quale - sostenendo che gli interessi legali decorrono dal quindicesimo mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa volta all'accertamento dei requisiti sanitari - considera unicamente l'ipotesi della durata minima di tale termine (nove mei e centottanta giorni), che si verifica soltanto nel caso in cui non ci sia stata alcuna sospensione del termine in alcuna delle due fasi amministrative e la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture si sia perfezionata non successivamente alla scadenza del primo termine di nove mesi (evenienza possibile, ma non affatto prescritta dall'esaminata disposizione regolamentare). Ove poi l'accertamento sanitario sia sfavorevole all'interessato o manchi del tutto nel termine di nove mesi, quest'ultimo · secondo il ricordato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte può sia domandare in giudizio (nei confronti del - Ministero del tesoro) una pronuncia di accertamento del suo stato di invalidità, sia chiedere direttamente la condanna (del Ministero dell'interno) al pagamento della prestazione assistenziale. In questa seconda evenienza (che è quella del giudizio in esame) non è previsto alcuno spatium deliberandi e quindi alcun termine perchè il Ministero dell'interno provveda;
né in realtà avrebbe senso termine alcuno perchè, mancando l'accertamento in via amministrativa del requisito sanitario, la prestazione non potrebbe certo essere erogata e quindi la pretesa dell'interessato può avere soddisfazione soltanto in giudizio.
2.2. Orbene occorre tener conto che C. cost. 12 aprile 1991 n. 156 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 cost., l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento. Tale assimilazione del regime degli interessi (e della rivalutazione monetaria) dei crediti previdenziali ai crediti di lavoro è poi stata estesa anche ai crediti per prestazioni assistenziali. Infatti C. cost. 27 aprile 1993 n. 196 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 cost., l'art. 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, debba applicare il medesimo 6 regime riservato a prestazioni di previdenza sociale, in ordine al computo cumulativo di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria. La Corte ha però precisato (nella sent. n. 156 del 1991, cit.) che la regola della rivalutazione automatica non puo' essere estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente sul testo dell'art. 429. Mentre il datore di lavoro è automaticamente in mora, ossia risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della maturazione del diritto (ex art. 1219, n.3, c.c.), per i crediti aventi ad oggetto prestazioni previdenziali (e - può aggiungersi - assistenziali) vale un criterio diverso perchè essi non possono diventare esigibili se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo. Quindi - ha precisato la Corte su questi crediti gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato. Ed allora può dirsi che c'è un'esigenza costituzionale di assimilazione quanto alla disciplina di interessi e - rivalutazione monetaria dei crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali ai crediti di lavoro. Tale assimilazione non è proprio piena dovendo bilanciarsi le esigenze degli enti di previdenza ed assistenza a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione con il diritto del soggetto creditore a vedersi riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro. Tale bilanciamento è individuato dalla Corte in uno spatium deliberandi che che è fissato con una duplice alternativa decorrenza quanto al dies a quo: a) dalla data del provvedimento di rigetto della domanda della prestazione;
b) dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato. L'indicazione che offre la Corte integra in via interpretativa il pur conservando dispositivo di incostituzionalità nel senso che il legislatore la discrezionalità di disciplinare diversamente la materia uno scostamento da questo bilanciamento così operato - dalla Corte farebbe rivivere il vizio di incostituzionalità emendato con le due pronunce citate.
2.3. Sulla materia è poi effettivamente intervenuto il legislatore dettando una regola specifica. L'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n.412 prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda (disposizione questa - interpretata autenticamente dall'art. 45, comma 6, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 - che si applica anche alle prestazioni erogate dal Ministero dell'interno: Cass. 4 giugno 1999 n. 5503). Quindi il termine di centoventi giorni, 7 indicato da C. cost. n.156/91 cit., è divenuto residuale nel senso che trova applicazione in tutti i casi in cui non sia previsto alcun termine per provvedere. Occorre però, perchè il criterio posto da C. cost. n. 156/91 sia effettivamente schermato da un diverso specifico criterio legale, che quest'ultimo sia idoneo a realizzare quello stesso bilanciamento operato dalla Corte;
deve trattarsi di un criterio che non sminuisca (né tanto meno contrasti con) le due menzionate pronunce di incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c.. 2.4. Occorre quindi verificare se nella fattispecie dell'erogazione della prestazione assistenziale costituita dall'indennità di accompagnamento il previsto spatium deliberandi per l'Amministrazioone pubblica sia idoneo a sovrapporsi al criterio indicato da C. cost. n.156/91 dei centoventi giorni dalla domanda ovvero rappresenti soltanto la disciplina della modulazione temporale dell'attività dell'Amministrazione interna, ossia un termine interno inidoneo ad incidere sulla decorrenza degli interessi sulla prestazione previdenziale richiesta. Deve allora considerarsi che, se non è intervenuto l'accertamento dello stato di invalidità (ed è questo il caso della fattispecie oggetto del presente giudizio) ol'accertamento è negativo per l'interessato, non c'è alcun termine perchè il Ministero dell'interno provveda. Quindi trova applicazione il criterio residuale di centoventi giorni dalla domanda. Se invece è intervenuto l'accertamento sanitario il Ministero dell'interno ha effettivamente un termine per provvedere che però ha una durata massima non prefissata (ma oscillante tra un minimo ed un massimo indeterminato e dipendente dall'attività della stessa parte debitrice) e particolarmente prolungata se sommata al termine della prima fase amministrativa. Ciò svela l'inidoneità di un siffatto termine a realizzare quel bilanciamento voluto da C. cost. n. 156/91, più volte cit., ed induce a ritenere, in chiave di interpretazione adeguatrice, operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla domanda in ogni caso per l'individuazione del dies a quo della decorrenza degli interessi sulla prestazione assistenziale richiesta. Il complessivo termine sopra esaminato (di nove mesi della prima fase amministrativa e di diciotto giorni della seconda fase, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione della documentazione dalle commissioni mediche alle prefetture) è quindi un termine interno che scandisce l'attività dell'Amministrazione, ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre ex lege dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
3. Conclusivamente il ricorso va respinto. 0 8 0 Non occorre provvedere in ordine alle spese di questo giudizio in mancanza di costituzione della parte intimata.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso)Govanni (Paolino Dell'Anno) Vilni um an Sullie De Horla 2001 19 ARK. 20 CANCELLIERE 3 3 5 0 1 . . N A T S R 3 S A I 7 ' A - D L T 8 , , L - E A 1 O S L D 1 E L I P O S E S B N I G I E N G S D G N I O A I A T A S O A D O L E P L , E M I O D R D A T S D I O G E E T R N E S E