Sentenza 25 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2003, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
M | REPUBBLICA ITALIANA INNOME EL POPBLO02 825 /03 LA CORTE SUPREM Oggetto Revocatiory SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistraţi: R.G. N. 4065/99 | Dott. Franco - Presidente PONTORIERI Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 10087/01 3 65532/01 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 11 Dott. Olindo t 6374/99Consigliere SCHETTINO --- Rel. Consigliere Cron.6444 Dott. Giovanna SCHERILLO --- - Rep.797 ha pronunciato la seguente SENT ENZA Ud.23/10/02 1° 0.406599 sul ricorso proposto da: - 1 RR WA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -- -- 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI COSSERIA I. - ENRICO, che 10 difende unitamente all'avvocato -- RANABOLDO CARLO, giusta delega in atti;
-ricorrente
contro
CASALE MONFERRATO nella qualità di successore PIO COM ISTITUTO DELLA MISERICORDIA DI CASALE MONFERRATO;
intimato ! - e sul 2° ricorso n° 06374/99 proposto da: - MONFERRATO nella qualità di successore 2002 COMUNE CASALE -- ex lege PIO ISTITUTO DELLA MISERICORDIA in persona del 1364 -1- | Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTOLINI 34, difeso dagli avvocati MONTI HARNABA -- --- PAOLO, GREPP T GIUSEPPE, PAOLETTI NICOLO' giusta ― -- delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro | RR WA;
کاسه و نامند. - resistente .... at e sul 3° ricorso n° 01/01/6532 proposto da: INI -- 1 RR WA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso 10 studio dell'avvocato ENRICO - ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE CASALE MONFERRATO nella qualità di SUCCESSORE PIO ISTITUTO DELLA MISERICORDIA DI CASALE MONFERRATO;
intimato e sul 4 ricorso n° 10087/01 proposto da: --- --- COM CASALE MONFERRATO, successore ex lege del PIO IST. MISERICORDIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Padelki/ BARNABA TORTOLINI 34 difeso dagli avvocati PAOLO ! ... MONTI, GIUSEPPE GREPP I, NICOLO' PAOLETTI, giusta -- Т delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -2- I delega in contsoricorrente e rigessente sidentale
contro
RR WA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F - -- - COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO - -- | ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato - CARLO RANABOLDO, giusta delega in atti} controricorrente al ricorso incidentale - ד־ -- - avverso le sentenze nn. 12/98-1445/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositate il 14/01/98 e il | 10/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica INI -- udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
-- | udito 1 'Avvocato difensore del Carlo RANABOLDO, - -- ricorrente che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi | principali;
| udito l'Avvocato Marco PAOLETTI per delega --- Ї dell'Avv.NICOLO' PAOLETTI depositata in udienza, - - difensore del resistente che ha chiesto il rigetto dei I ricorsi n. 6532/01-4065/99 e accoglimento dei ricorsi | incidentali n. 6374/99-n. 10097/01; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per --- WEL il rigetto di entrambi i ricorsi 6532/01-10087/01, | -.. -3- rigetto ricorso materia .... ... | del ricorso n.4065/99 e assorbimento del 6374/99; in alternativa cessazione della del contendere. ! -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 7/4/1978 l'artigiano ER AR convenne in giudizio davanti al Tribunale di Casale Monferrato il Pio Istituto della Misericordia, con sede nella stessa città, per sentirlo condannare al pagamento di liro 12.178.662, o'tre interessi., quale corrispettivo di Cavori idraulici di varia natura eseguiti nello stabile di proprietà dell'Istituto documentati da 32 fatture prodotte in giudizio. L'Istituto, costituitosi, sostenre che 'attore non poteva vantare alcuna pretesa creditoria mancando qualsiasi contratto O accordo scritto con ]' ente pubblico. L'attore chiese, allora, che, qualificata la domanda come azione di ingiustificato arricchimento, gli fosse a tale titolo liquidato LU indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c.. Il Pio IsLituto replicò che anche la domanda di ingiustificato arricchimento andava respinta, quanto meno per difetto dei requisito dell'utilitas. Con sentenza 8/11/85 l'adito Tribunale, accolse la domanda di ingiustificato arricchimento condannando il Pio Istituto a pagare al AR 10 milioni a titolo di indennizzo, oltre svalutazione e interessi. La decisione fu riformata dalla Corte d'appello di Torino che, con sentenza n.12/98, in accoglimento del gravame proposto dal Comune di Casale Monferrato, successore ex lege del Pio Istituto, rigettò la domanda del AR. La Corte territoriale, pur ritenendo provata in base risultanze probatorie l'esecuzione dei lavori, alle escluse la configurabilità dell'ingiustificato arricchimento per difetto di prova in ordine al requisito dell'utilitas. Contro la sentenza il AR propose ricorso per cassazione per tre motivi, a cui resistette il Comune di Casale Monferrato con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da un unico motivo di censura. Nella pendenza del giudizio di cassazione la sentenza d'appello veniva revocata dalla Corte torinese con quale, parzialmente sentenza E.11445/2000, con accogliendo la domanda di revocazione proposta cal AR ex art.395 1.4 c.p.c. е rigettata la contrapposta domanda di revocazione del Comune di Casale Monferrato, decidendo nel merito, condanneva quest'ultimo pagare al AR a titolo di ingiustificato arricchimento la somma capitale di lire 5.000.000 [cosi ridotta la somma liquidata dal primo giudice), oltre Iva e rivalutazione che, liquidata fino alla data della 30.973.305, oltre determinava in lire pronunzia, accessori. Contro la sentenza di revocazione proponevano ricorso per cassazione in via principale il AR per tre in via incidentale, 11 Comune, il qualemotivi formulava anch'esso tre motivi di censura. Ciascuno dei ricorrent: integrava le proprie difese con un controricorso e una memoria. I ricorsi venivano chiamati nella medesima udienza per la discussione orale, esaurita la quale venivano riservate alla decisione del Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitu to disposta la riunione di tutti iI - ricorsi in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avversO distinti provvedimenti] dell'art.335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di Cutte le impugnazioni proposte
contro
Ia medesima sentenza. La riunione, infatti, pur non essendo espressamente prevista dalla cicata norma, discende dalla stretta connessione esistente tra le due pronunce, іп quanto l'esito delia revocazione, di carattere pregiudiziale, può risultare determinante ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per cassazione (Cass.Sez.Un.10933/97). II T L'anzidetto carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione impone di esaminare per primi i motivi di ricorso avverso la sentenza di revocazione {s1 punto V, ex multis:Cass.10835/2001; 11881/98; 5850/98). Di tali motivi, possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi, i primi due motivi del ricorso principale (proposto dal AR) tutti e tre i motivi dedotti dal ricorrente incidentale (/proposto dal Comune di Casale Monferrato). Da parte del ricorrcnte principale sono staţi denunciati vizi di motivazione e violazione di legge (artt.395 1.1 0 402 c.p.c.) per avere la Corte due motivi diterritoriale compiuto l'esame dei revocazione da Iui dedotti ex art.395 n.4 c.p.c. senza osservare le regole che disciplinano il giudizio di revocazione nelle sue due fasi rescindente e rescissoria. La Corte torinese anzichélamerta il ricorrente а stabilire se lalimitarsi, nelia fase rescindente, sen enza d'appello, così com'cia, era affetta da_ denunciati errori revocatori, e, in caso di sussistenza di tali errori, esaminare ex novo 1'intero merito della causa, ¿veva compiuto una rivisitazione interpretativa della sentenza impugnata fino al punto di introdurre una distinzione tra i vari tipi di prestazioni eseguite dal AR, che non trovava riscontro nella motivazione e neppure era stata mai prospettata dalle parti. Inoltre, nella fase rescissoria, si era limitata ad emendare l'unico errore revocatorio accertato, come si. fosse trat ato di mero errore materiale di calcolo, intervenendo sulla sentenza solo sul punto interessato dall'errore, laddove, decidendo nel merito, avrebbe dovuto rinnovare l'intero giudizio. Il ricorrente incidentale ha, a sua volta denunciato: П1.4 e 100 c.p.c.)1) violazione di legge (artt.395 nonché vizi di motivazione per now avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile per difetto di interesse la domanda di revocazione del AR, essendo questa basata su questicni che, concernendo il tipo di lavori eseguili, diventavano irrilevanti in relazione al fatto che la domanda di ingiustificato arricchimento era stata dal giudice d'appello respinta per mancanza del requisito dell' utilititas;
11172) violazione di legge (art.395 n.4 c.p.c. ē c.c.) nonché vizi di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto revocatorio un errore che, invece, costituiva un tipico error in iudicando, in quanto incideva sull'apprezzamento da parte del giudice d'appello delle fatture prodotte dal AR. Inoltre, la qualificazione dei lavori descritti in alcune fatture come eseguiti ST parti comuni dell'edificio non era conforme al dettato dell'art.1117 c.C.) 3) violazione di legge (artt.2697 c.c; 115 395 n.4 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la Corto tcrritoriale respinto la domanda di revocazione del Comune (che aveva denunciato l'errore commesso dal giudice d'appello sul punto riguardante l'effettuazione del lavori da parte del AR), senza tenere conto che, in base alle circostanze documentali e processuali, sussistevano tutti i presupposti per la revocazione. Nessuna delle consure merita accoglimento. La verifica in ordine all'esistenza dell'errore revocatorio Va compiuta dal giudice della revocazione alla stregua dell'iter logico-valutativo sequito dalla sentenza impugnata, dovendosi accertare nella fase rescindente non solo se vi è stata da parte del giudicante un'erronea percezione degli atti interni che 1 ha indotto a ritenere l'esistenza di un [atto che doveva essere invece incontrastabilmente elusa ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli atti risultava invece positivamente accertata, Ma anche se tra la svista del giudice e la pronuncia sussiste Cna relazione di causalità necessaria si che l'errore debba essere ritenuto decisivo (v. ox plurimis: Cass. 11226/97; 8118/97 nonché Cass. 5480/90). Poiché la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore condizionando il merito della causa, il giudice della revocazione non può limitarsi alla mera correzione dell'errore, Ma deve compiere una nuova valutazione del merito procedendo, contestualmente,anche ad un nuovo giudizio (Cass.2181/01; Cass.2105/87). Nel caso di spccic i suddetti principi sono stati osservati. Ed infatti la Corte torinese ha anzitutto ricostruito la ratio decidendi che sorreggeva la sentenza d'appello attraverso una puntuale esposizione dei fattiosservando, di causa e altrettanto puntuali richiani alla motivazione, che l'ingiustificato arricchimento era stato escluso dal giudice d'appello perché, pur ritenendo provata l'esecuzione delle prestazioni da parte del AR, non era statà raggiunta 1.a prova della sussistenza del requisito dell'utilitas. Alla slrequa della ratio decidendi ha poi esaminato, uno per uno, gli errori di fatto rispettivamente dedotti dalle parti come motivi di revocazione ai sensi rapportando ciascuno di essidell'art, 395 n.4 c.p.c. e, alla parte della sentenza d'appello a cui si riferiva, ha concluso che: a) l'errore dedotto dal Comune, il quale sosteneva in punto esecuzione dei lavori, il giudice d'appello che, aveva erroneamente rilevato dagli atti di causa 20 implicito riconoscimento da parte del Pio Istituto, non era configurabile come erroze revocatorio risultando dalla sentenza d'appello che il giudice d'appello era pervenuto al convincimento dell'avvenuta esecuzione dei lavori sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie che avevano formato oggetto dfi discussione tra le parti e Mor a seguito di un'errata percezione degli atti interni;
essere escluso l'errore b) ugualmente doveva al secondo motivo di revocatorio СОП riferimento revocazione dedotto dal AR, il quale sosteneva che in punto riconoscimento dell'utilitas il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto respinte le fatture dal Fio Istituto. Anche a tale proposito, infatti, torinese, da parte del giudiceOsservava la Carte d'appello era stata effettuata una valutazione dolle risultanze di causa е dunque non ricorreva l'ipotesi cell'errata percezione degli atti interni, cui va ricondotto l'errore revocatorio;
c) era invece fondato, sia pure in parte, il primo motivo di revocazione dedotto dal AR perché, esaminate le fatture in dettaglio, doveva riconoscersi che il giudice d'appello, affermando che i lavori che vi figuravano descritti riguardavano i singoli alloggi, era incorso in errore nelia percezione dei dati indicati in (specificamente alcune di esse. Tali fatture indicate nelia sentenza di revocazione) infatti, riportavano, the lavori avevano riguardato parti comuni del fabbricato, е non i singoli alloggi, con la conseguenza che, avendo il giudice d'appello fatto discendere l'esclusione dell' utiliteo anche dalla natura dei lavori, l'errore andava ad incidere sulla decisione adottata, la quale doveva perciò essere revocata. Ha, infine, deciso nel merito e, ravvisati nel complesso degli elementi probatori gli estremi arricchimento limitatamente alladell'ingiustificato parte dei lavori sulla qui indicazione nei documenti di causa era caduto l'errore, ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo determinando l'importo dovuto al AR dal Comune. Come risulta dalla lettura completa 2 ragionata dell'impugnata sentenza la Corte ha rivisitato interpretativamente, né tanto meno stravolto, la sentenza d'appello, ma si è limitata a ricostruirne l'iter logico- valutativo proprio attenendosi pedissequamente ai passaggi di tale iter, ha compiuto l'indagine sulla sussistenza dei denunciati error: revocatori. Parimenti, la Corte territoriale, una volta rilevato l'errore, non ha effettuato un intervento di “ritaglio” sentenza d'appello, ma,della avendo esaminato diffusamente ai fini dell'indagine sulla sussistenza degli errori revocatori denunciati dalle parti tutte le risultanze processuali, è pervenuta ad un nuovo giudizio sulla base del merito complessivo della causa, quale risultante dalla valutazione de: punti interessati dall'errore e di tutti gli altri elementi fino ad allora considerati, e ad una conclusione sua propria e cioè di accogliere solo in parte la domanda di ingiustificato arricchimento nella diversa misura ritenuta congrua. Risultano, quindi, infondati 81 il primo che il secondo motivo del ricorso principale. Anche la distinzione tra errore revocatorio (incidente sulla diretta percezione degli atti di Causa da parte del giudice) ed error in iudicando (incidente sulla valutazione compiuta dal giudice delle risultanze processuali) è stata tenuta ben presente dalla Corte territoriale la quale ha correttamente riconosciuto come revocatorio soltanto quello costituito dall'errata lettura dei dati di alcune fatture, escludendo invece gli altri errori denunciati dalle parti. Веле ha fatto, infine, la Corte territoriale a esaminare tutte le questioni revocatorie sottoposte al suo esame, dal momento che, in relazione all'iter logico- argomentativo della sentenza d'appello, costituito da considerazioni molteplici e tra loro connesse, ogni questione revocatoria appariva rilevante ai fini della decisione. Anche i motivi del ricorso incidentale risultano, quindi, infoncati. III Va ora esaminato il terzo motivo del ricorso principale col quale sono stati denunciati violazione falsa applicazione degli artt.2909 C.C.; 324 e 329 c.p.c., nonché vizi della motivazione per avere la Corte territoriale liquidato in sole lire 9.473.856 (=8.458.800 1 IVA) 1'importo dell'indennizzo spettante al ricorrente, senza tenere conto che, non essendo stato specificamente impugnato il criterio di liquidazione applicato dal primo giudice (1 quale aveva decurtato dall'importo delle fatture l'utile di impresa), 11 tale criterio si era formato il giudicato interno con la conseguenza che, avuto riguardo al detto criterio, l'importo dell'indennizzo doveva essere calcolato in lire 7.779.061. Anche questo motivo è infondato. Risulta dagli atti che il primo giudice, pur avendo calcolato in detrazione l'utile di impresa, aveva proceduto alla liquidazione dell'indennizzo spettante al AR "anche in via equitativa ex art.1226 c.c." ditalché bene poteva il giudice della revocazione in applicazione del medesimo criterio equitativo procedere a nuova diversa liquidazione, come appunto è avvenuto Anche questa censura va quindi disattesa. In conclusione, entrambi i ricorsi avverso la sentenza di revocazione vanno respinti. IV - La conferma della sentenza di revocazione comporta il venir meno della sentenza d'appello, che in seguito alla revocazione ha cessato di esistere. Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione introdotto con i 15 ricorsi rispettivamente propost: dalle parti avverso la revocata sentenza d'appello, i quali vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse (cfr. Cass.1975/78) La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniţi 1 ricorsi sia principali che principale e quelloincidentali, rigetta il ricorso incidentale proposti avversC la sentenza della Corte d'appello di Torino n.11445/2000. Dichiara cessaca la materia del contendere con riferimento al ricorso principale e а quello incidentale proposti avvers0 la sentenza della Corte d'appello di Torino . 12/1998. Dichiara compensate le spese di entrambi i giudizi di cassazione. Roma, 23 ottobre 2002 Il presidente. L'estensore forulues interne пошко IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna E DEPORTATO P Roma 2.5 FEB. 2003 CANCELLIERECT