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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21620 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e, nel resto, il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Silvio Verri, difensore delle parti civili CO EL, CO AL e CO IO, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avvocato Silvio Verri, in sostituzione dell'avvocato Antonio Tommaso De Mauro, difensore delle parti civili CO IN, CO AN e CO CA, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avvocato Americo Barba, difensore di CO AL, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21620 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 20/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado con cui AL CO era stato assolto dai reati a lui ascritti, riqualificato il fatto di cui al capo n. 1 ex art. 483 cod. pen. e quelli di cui ai capi n. 2 e n. 3 ex art. 388 cod. pen., ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi n. 1 e 2 e ha emesso sentenza di condanna in relazione al delitto di cui al capo n. 3. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti come segue: - in data 30/09/2015 AL CO, nipote di AN CO, deceduta il 15/09/2015, pubblicava, con atto del notaio dott. RG RI, un documento qualificato dallo stesso notaio quale testamento;
- gli altri coeredi, ritenendo che il documento non integrasse una disposizione testamentaria, prendevano possesso di uno di tali immobili;
- AL CO adiva il giudice civile con azione di spoglio. Il 29/03/2016 il Tribunale rigettava il ricorso evidenziando che l'atto, denominato testamento, non poteva essere qualificato come tale, in quanto con esso AN CO non aveva disposto dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte, ma aveva stabilito che i proventi dell'eventuale vendita di due immobili sarebbero stati utilizzati da AL CO e dalle figlie per l'acquisto di una casa a Londra, dove ella si sarebbe dovuta trasferire;
- in data 13/07/2016 il Tribunale, in sede di reclamo, confermava il provvedimento;
- in data 18/07/2016 AL CO alienava i due fabbricati a CH JO ET;
- in data 09/09/2016 EL CO, anche per conto degli altri coeredi, depositava un ricorso per sequestro giudiziario degli immobili, nel timore che essi fossero sottratti alla massa ereditaria. Il procedimento subiva ritardi e solo il 12/01/2018 il Tribunale autorizzava il sequestro giudiziario. Mentre si adoperava per provvedere al sequestro, nel mese di febbraio 2018, EL CO apprendeva che il 13/12/2017 ET aveva venduto entrambi gli immobili ad altro cittadino britannico;
- 1'11/04/2018 EL CO presentava querela. Il pubblico ministero ha ritenuto che i fatti così sintetizzati integrino i reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (capo n. 1) e di truffa aggravata (capi n. 2 e n. 3). Il Tribunale di Lecce ha assolto l'imputato dal capo n. 1 perché il fatto non sussiste e dai capi n. 2 e n. 3 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza nei termini sopra indicati. 2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AL CO. 2.1. Con riferimento al reato di falso di cui al capo n. 1 sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso. 2.1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis : cod. proc. pen., in quanto la riqualificazione (da falso ideologico in atto pubblico a falso ideologico del privato in atto pubblico) non è stata preceduta da rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello ed è lesiva dei principi in materia di giusto processo, in quanto intervenuta in difetto di previo contraddittorio con le parti. 2.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 42, 43 e 483 cod. pen. in quanto nessuna falsa dichiarazione sarebbe stata rilasciata dall'imputato al funzionario dell'Agenzia delle entrate in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, il ricorrente avrebbe agito in buona fede, non avendo motivo di dubitare della natura di testamento dell'atto redatto dalla zia, anche in ragione del fatto che il notaio lo aveva qualificato come tale. 2.2. Con riferimento al capo n. 2 sono dedotti: 2.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 388 cod. pen., che non sarebbe ravvisabile nella vendita di cui al capo n. 2, perché nessuna azione petitoria dell'eredità era stata promossa dagli altri chiamati all'eredità, mentre solo in data 09/09/2016 era stato depositato il ricorso per sequestro giudiziario degli immobili. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. Il reato contestato al capo n. 2 risale al 18/07/2016, per cui la querela, depositata il 18/04/2018, sarebbe tardiva. 2.3. Con riferimento al capo n. 3 sono stati dedotti: 2.3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 388 cod. pen., in quanto, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di vendita di cui al capo n. 3, non era stata promossa alcuna azione civile di cognizione ma era stato introdotto solamente un giudizio cautelare, diretto ad ottenere il sequestro giudiziale dei beni oggetto della prima compravendita. 2.3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 388 cod. pen., in quanto in modo del tutto apodittico la Corte avrebbe ritenuto che il ricorrente abbia concorso nella seconda vendita posta in essere da altri soggetti. 2.3.3,Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 124 e 388 cod. pen, per tardività della querela. 2.3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 159, comma 2, cod. pen. per essere tutti i reati prescritti, in quanto le disposizioni della I. n. 103 del 2017, che 3 epyr prevedono la sospensione del termine di prescrizione per un periodo massimo di un anno e sei mesi, dopo la sentenza di primo grado, sarebbero state retroattivamente abrogate, non essendo condivisibile la soluzione adottata sul punto dalla Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, ricorrente Polichetti, Rv. 288175). 2.3.5. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello ha comminato una pena illegale, applicando sia la pena della detenzione sia la pena della multa, quantunque il reato per cui è intervenuta condanna sia punito con pena alternativa. 3. Il difensore di AL CO ha depositato motivi nuovi, rilevando che l'art. 159, comma 2, cod. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017, richiamato dalla sentenza impugnata, al fine di escludere la prescrizione del reato di cui al capo n. 3, non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché l'appello del pubblico ministero e delle parti civili era relativo a una sentenza di assoluzione e non di condanna. ,CONSIDERATO, IN DIRITTO 1. Va, in primo luogo, definito il perimetro del giudizio di legittimità in ordine ai capi n. 1 e n. 2, relativi a reati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, in esito alla riqualificazione. In relazione a tali reati vi è costituzione di parte civile degli altri coeredi, a favore dei quali è stata emessa condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno. Pertanto, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., deve essere valutata la fondatezza del ricorso dell'imputato, seppure ai soli effetti civili, non potendo il giudice limitai/ad escludere l'esistenza dei presupposti evidenti per un'assoluzione nel merito, ma dovendo appurare se quest'ultima sia possibile anche per la contraddittorietà o l'insufficienza della prova. Sul punto le Sezioni unite / con la sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024, (ricorrente Calpitano, Rv. 286880) hanno precisato che, in caso di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice dell'impugnazione, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (secondo la regole probatorie, cioè, proprie della responsabilità civile), ma è tenuto comunque a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. 4 Il necessario contemperamento tra la presunzione di innocenza e il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice dell'impugnazione: a) di verificare, in primo luogo, se, pur in presenza di un reato estinto, vi siano le condizioni per assolvere l'imputato nel merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (e non a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), come già affermato dalle Sezioni Unite MA (n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01), che hanno espresso il principio per cui «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili»; b) ove non vi siano elementi per l'assoluzione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili, nel rispetto dei criteri dettati da Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 (ribaditi da Corte cost. n. 2 del 2026). Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, Edil due s.r.l. Rv. 289627 - 01, ha precisato ch,,t ove ricorra una causa estintiva del reato, ma vi sia costituzione di parte civile, / la previa cognitio piena del fondamento dell'accusa da parte del giudice dell'impugnazione e, quindi, la compiuta disamina dei motivi di ricorso dell'imputato, si rendono necessarie soltanto se e nei limiti in cui tali doglianze siano tali, qualora accolte, da condurre a una decisione completamente liberatoria per l'imputato: non anche, invece, nell'ipotesi in cui a essere messi in discussione siano profili di esclusiva rilevanza penale, quali, per esempio, la configurabilità di una circostanza del reato o la sussunzione della condotta in una diversa fattispecie incriminatrice. 2. Ciò premesso, in relazione al capo n. 1, va esaminato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza del reato. Tale motivo è fondato e assume carattere assorbente. 3. Secondo l'impostazione accusatoria, il falso sarebbe integrato dalla produzione dell'atto di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio RG RI al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che, indotto in errore circa la natura di scheda testamentaria dell'atto allegato, avrebbe ricevuto la dichiarazione di successione in favore di AL CO, ideologicamente falsa, in quanto attestava, contrariamente al vero, che quest'ultimo fosse unico erede di AN CO. La sentenza impugnata ha riqualificato il fatto nel reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), ritenendo che, in ragione degli effetti pubblicistici che la dichiarazione di successione determina, il 5 privato abbia un preciso obbligo di dichiarare il vero al pubblico ufficiale che la riceve. Secondo la Corte di appello, la semplice lettura dell'atto sottoscritto da AN CO evidenziava chiaramente l'assenza di disposizioni mortis causa. Da ciò ha desunto che il ricorrente non poteva non essere consapevole del reale contenuto dell'atto e che, pertanto, ha consapevolmente reso una dichiarazione non veritiera al funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Questa prospettazione non è corretta. 4. L'art. 483 cod. pen. punisce «chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità». Per la sussistenza del reato, quindi, è necessario: a) che il privato renda una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale;
b) che la dichiarazione sia destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico;
c) che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l'atto pubblico è finalizzato a provare la verità. Il delitto è quindi configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, [...], Rv. 215413 - 01). È stato anche precisato che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, [...], Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;
nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, [...], Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del 24/4/1998, Tisato, Rv. 211440). 5. Ciò premesso, e venendo al caso in esame, è necessario evidenziare che la dichiarazione di successione rientra tra le dichiarazioni fiscali, al pari, ad esempio, 6 della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, delle dichiarazioni IMU e degli altri atti dichiarativi previsti dalla normativa tributaria. Si tratta di atti provenienti dal privato contribuente, formati unilateralmente dalla parte che, a seconda dei casi, è tenuta o, comunque, interessata a rendere la dichiarazione. Sul piano civilistico, essi sono riconducibili alla categoria delle dichiarazioni di scienza, mediante le quali il dichiarante rappresenta all'Ente impositore fatti, dati contabili e situazioni giuridico-economiche rilevanti ai fini della tassazione. Da tale qualificazione discende che le dichiarazioni fiscali non possono assumere, di per sé sole, valore di piena prova dei fatti favorevoli al dichiarante, né attestano con efficacia legale l'effettività dei dati in esse indicati. Esse valgono, anzitutto, nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e possono spiegare effetti contra se, ferma restando la possibilità di rettifica degli errori nei modi previsti dall'ordinamento. Nei rapporti processuali, invece, come ogni documento di parte, pur avendo il valore proprio di mere allegazioni provenienti dal soggetto interessato, possono essere apprezzate dal giudice civile, tributario o amministrativo quali elementi indiziari, da valutare unitamente al restante compendio probatorio. Quanto alla dichiarazione di successione, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, occorre distinguere tra la dichiarazione presentata dal privato e l'atto di liquidazione dell'imposta sulla stessa basato, in quanto la «denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l'obbligo tributario, cui segue, nello stesso documento, l'atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l'ammontare della relativa imposta» (Sez. 6, n. 3002 del 08/01/1996, [...], Rv. 204379 — 01, in una fattispecie in cui, dopo l'inserimento nel "fascicolo" amministrativo, la dichiarazione era stata materialmente alterata dal pubblico ufficiale per giustificare una liquidazione più bassa del dovuto della imposta di successione). Ne deriva che la dichiarazione di successione, redatta e presentata dal privato, al pari delle altre dichiarazioni fiscali, non costituisce prova legale dei fatti in essa affermati, quali la qualità di erede o la titolarità dei beni indicati, non essendo "destinata a provare" la verità di quanto dichiarato. La sua funzione, in altri termini, non è quella di accertare posizioni giuridiche soggettive, ma esclusivamente quella di assolvere obblighi tributari e di consentire all'Amministrazione finanziaria di determinare il corretto carico fiscale. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla dichiarazione di successione un'efficacia probatoria piena in ordine alla qualità di erede, con la conseguenza, irragionevole, che essa dovrebbe prevalere anche rispetto a fatti successivamente emersi, quali il rinvenimento di un testamento, di cui si sconosceva l'esistenza, o 7 l'accertamento giudiziale di una diversa devoluzione ereditaria. Una simile conclusione non trova alcun riscontro nell'ordinamento. La diversa interpretazione condurrebbe, inoltre, a conseguenze parimenti irragionevoli sul piano penalistico. Se ogni dichiarazione fiscale contenente dati non veritieri dovesse automaticamente integrare il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., analoga qualificazione dovrebbe essere riconosciuta anche a qualsiasi dichiarazione tributaria inesatta, inclusa la dichiarazione dei redditi. Deve, in conclusione, escludersi che integri il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la qualità di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. 6. Il primo motivo di ricorso relativo al capo n. 2 è fondato e ha carattere assorbente. La Corte di appello ha escluso che la simulata vendita degli immobili a CH IT JO, posta in essere dopo che il Tribunale, adito con azione possessoria, aveva statuito che la disposizione qualificata come testamento non aveva tale natura e che il ricorrente non era possessore esclusivo degli stessi, possa integrare il reato di truffa in danno degli altri coeredi, in quanto tale reato presuppone necessariamente la collaborazione della vittima, indotta in errore. Ha, invece, ritenuto che essa integri il reato di cui all'art. 388 cod. pen. in quanto atto preordinato a sottrarre i due immobili alla massa ereditaria e, dunque, a dolosamente sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento emesso dal Tribunale in sede possessoria. Tale prospettazione non è corretta. L'art. 388, comma 1, cod. pen. punisce «chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti». L'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937 - 01). La norma configura un reato proprio, perché il soggetto attivo non può che essere colui che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal provvedimento del giudice;
la condotta richiede come presupposto l'esistenza di un obbligo 8 Ri/ accertato, o in corso di accertamento, con provvedimento giurisdizionale e un'azione consistente nel compimento sui beni propri o altrui di atti o fatti simulati o fraudolenti. Il provvedimento del giudice oggetto della mancata osservanza può essere costituito, oltre che da una sentenza di condanna, anche da un'ordinanza che sancisca l'adempimento di obblighi civili di cui è in corso l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 2559 del 24/09/1993, [...], Rv. 196023). Deve trattarsi, in ogni caso, di un provvedimento eseguibile. Inoltre, non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta. Ebbene, nel caso di specie nessun obbligo nasceva in capo al ricorrente dal provvedimento del giudice civile che aveva respinto l'azione di spoglio da lui promossa nei confronti dei coeredi e che, non ritenendolo unico possessore, non lo aveva reintegrato nel possesso esclusivo. Non sussiste, pertanto, il reato ipotizzato, che presuppone l'effettiva emanazione di un provvedimento giudiziale a difesa della proprietà, del possesso o del credito, provvedimento inesistente nel caso in esame. La simulata vendita, quindi, non integra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per difetto di uno degli elementi costitutivi di detto reato. 7. Per gli stessi motivi è fondato il primo motivo di ricorso relativo al capo n. 3. Anche la seconda simulata vendita dal primo acquirente a un terzo non può considerarsi un atto fraudolento finalizzato a sottrarsi all'adempimento di un provvedimento del giudice civile, perché, nel momento in cui è stata posta in essere, mancava un provvedimento giudiziale impositivo di un obbligo nei confronti del ricorrente e finanche un procedimento volto al suo accertamento, essendo pendente solo una domanda di sequestro dei beni. Peraltro, in relazione a tale capo, non è in alcun modo tratteggiato dalla sentenza impugnata il contributo causale del ricorrente al negozio da altri posto in essere, per cui, anche per questo motivo, la sua responsabilità penale deve essere esclusa. Anche in relazione al capo n. 3, quindi, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 9 8. In conclusione, la sentenza annullata va annullata senza rinvio perché i reati non sussistono, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono. Elimina le statuizioni civili. Così deciso il 20/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza, impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e, nel resto, il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Silvio Verri, difensore delle parti civili CO EL, CO AL e CO IO, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avvocato Silvio Verri, in sostituzione dell'avvocato Antonio Tommaso De Mauro, difensore delle parti civili CO IN, CO AN e CO CA, che si è riportato alle conclusioni depositate, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avvocato Americo Barba, difensore di CO AL, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21620 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 20/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado con cui AL CO era stato assolto dai reati a lui ascritti, riqualificato il fatto di cui al capo n. 1 ex art. 483 cod. pen. e quelli di cui ai capi n. 2 e n. 3 ex art. 388 cod. pen., ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi n. 1 e 2 e ha emesso sentenza di condanna in relazione al delitto di cui al capo n. 3. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti come segue: - in data 30/09/2015 AL CO, nipote di AN CO, deceduta il 15/09/2015, pubblicava, con atto del notaio dott. RG RI, un documento qualificato dallo stesso notaio quale testamento;
- gli altri coeredi, ritenendo che il documento non integrasse una disposizione testamentaria, prendevano possesso di uno di tali immobili;
- AL CO adiva il giudice civile con azione di spoglio. Il 29/03/2016 il Tribunale rigettava il ricorso evidenziando che l'atto, denominato testamento, non poteva essere qualificato come tale, in quanto con esso AN CO non aveva disposto dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte, ma aveva stabilito che i proventi dell'eventuale vendita di due immobili sarebbero stati utilizzati da AL CO e dalle figlie per l'acquisto di una casa a Londra, dove ella si sarebbe dovuta trasferire;
- in data 13/07/2016 il Tribunale, in sede di reclamo, confermava il provvedimento;
- in data 18/07/2016 AL CO alienava i due fabbricati a CH JO ET;
- in data 09/09/2016 EL CO, anche per conto degli altri coeredi, depositava un ricorso per sequestro giudiziario degli immobili, nel timore che essi fossero sottratti alla massa ereditaria. Il procedimento subiva ritardi e solo il 12/01/2018 il Tribunale autorizzava il sequestro giudiziario. Mentre si adoperava per provvedere al sequestro, nel mese di febbraio 2018, EL CO apprendeva che il 13/12/2017 ET aveva venduto entrambi gli immobili ad altro cittadino britannico;
- 1'11/04/2018 EL CO presentava querela. Il pubblico ministero ha ritenuto che i fatti così sintetizzati integrino i reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (capo n. 1) e di truffa aggravata (capi n. 2 e n. 3). Il Tribunale di Lecce ha assolto l'imputato dal capo n. 1 perché il fatto non sussiste e dai capi n. 2 e n. 3 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza nei termini sopra indicati. 2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AL CO. 2.1. Con riferimento al reato di falso di cui al capo n. 1 sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso. 2.1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603, comma 3-bis : cod. proc. pen., in quanto la riqualificazione (da falso ideologico in atto pubblico a falso ideologico del privato in atto pubblico) non è stata preceduta da rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello ed è lesiva dei principi in materia di giusto processo, in quanto intervenuta in difetto di previo contraddittorio con le parti. 2.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 42, 43 e 483 cod. pen. in quanto nessuna falsa dichiarazione sarebbe stata rilasciata dall'imputato al funzionario dell'Agenzia delle entrate in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Inoltre, il ricorrente avrebbe agito in buona fede, non avendo motivo di dubitare della natura di testamento dell'atto redatto dalla zia, anche in ragione del fatto che il notaio lo aveva qualificato come tale. 2.2. Con riferimento al capo n. 2 sono dedotti: 2.2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 388 cod. pen., che non sarebbe ravvisabile nella vendita di cui al capo n. 2, perché nessuna azione petitoria dell'eredità era stata promossa dagli altri chiamati all'eredità, mentre solo in data 09/09/2016 era stato depositato il ricorso per sequestro giudiziario degli immobili. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 124 cod. pen. Il reato contestato al capo n. 2 risale al 18/07/2016, per cui la querela, depositata il 18/04/2018, sarebbe tardiva. 2.3. Con riferimento al capo n. 3 sono stati dedotti: 2.3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 388 cod. pen., in quanto, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di vendita di cui al capo n. 3, non era stata promossa alcuna azione civile di cognizione ma era stato introdotto solamente un giudizio cautelare, diretto ad ottenere il sequestro giudiziale dei beni oggetto della prima compravendita. 2.3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110 e 388 cod. pen., in quanto in modo del tutto apodittico la Corte avrebbe ritenuto che il ricorrente abbia concorso nella seconda vendita posta in essere da altri soggetti. 2.3.3,Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 124 e 388 cod. pen, per tardività della querela. 2.3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 159, comma 2, cod. pen. per essere tutti i reati prescritti, in quanto le disposizioni della I. n. 103 del 2017, che 3 epyr prevedono la sospensione del termine di prescrizione per un periodo massimo di un anno e sei mesi, dopo la sentenza di primo grado, sarebbero state retroattivamente abrogate, non essendo condivisibile la soluzione adottata sul punto dalla Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, ricorrente Polichetti, Rv. 288175). 2.3.5. Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello ha comminato una pena illegale, applicando sia la pena della detenzione sia la pena della multa, quantunque il reato per cui è intervenuta condanna sia punito con pena alternativa. 3. Il difensore di AL CO ha depositato motivi nuovi, rilevando che l'art. 159, comma 2, cod. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017, richiamato dalla sentenza impugnata, al fine di escludere la prescrizione del reato di cui al capo n. 3, non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché l'appello del pubblico ministero e delle parti civili era relativo a una sentenza di assoluzione e non di condanna. ,CONSIDERATO, IN DIRITTO 1. Va, in primo luogo, definito il perimetro del giudizio di legittimità in ordine ai capi n. 1 e n. 2, relativi a reati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, in esito alla riqualificazione. In relazione a tali reati vi è costituzione di parte civile degli altri coeredi, a favore dei quali è stata emessa condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno. Pertanto, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., deve essere valutata la fondatezza del ricorso dell'imputato, seppure ai soli effetti civili, non potendo il giudice limitai/ad escludere l'esistenza dei presupposti evidenti per un'assoluzione nel merito, ma dovendo appurare se quest'ultima sia possibile anche per la contraddittorietà o l'insufficienza della prova. Sul punto le Sezioni unite / con la sentenza n. 36208 del 28 marzo 2024, (ricorrente Calpitano, Rv. 286880) hanno precisato che, in caso di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice dell'impugnazione, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (secondo la regole probatorie, cioè, proprie della responsabilità civile), ma è tenuto comunque a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. 4 Il necessario contemperamento tra la presunzione di innocenza e il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. impone al giudice dell'impugnazione: a) di verificare, in primo luogo, se, pur in presenza di un reato estinto, vi siano le condizioni per assolvere l'imputato nel merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (e non a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), come già affermato dalle Sezioni Unite MA (n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273 - 01), che hanno espresso il principio per cui «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili»; b) ove non vi siano elementi per l'assoluzione, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle sole statuizioni civili, nel rispetto dei criteri dettati da Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021 (ribaditi da Corte cost. n. 2 del 2026). Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, Edil due s.r.l. Rv. 289627 - 01, ha precisato ch,,t ove ricorra una causa estintiva del reato, ma vi sia costituzione di parte civile, / la previa cognitio piena del fondamento dell'accusa da parte del giudice dell'impugnazione e, quindi, la compiuta disamina dei motivi di ricorso dell'imputato, si rendono necessarie soltanto se e nei limiti in cui tali doglianze siano tali, qualora accolte, da condurre a una decisione completamente liberatoria per l'imputato: non anche, invece, nell'ipotesi in cui a essere messi in discussione siano profili di esclusiva rilevanza penale, quali, per esempio, la configurabilità di una circostanza del reato o la sussunzione della condotta in una diversa fattispecie incriminatrice. 2. Ciò premesso, in relazione al capo n. 1, va esaminato, per priorità logica, il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza del reato. Tale motivo è fondato e assume carattere assorbente. 3. Secondo l'impostazione accusatoria, il falso sarebbe integrato dalla produzione dell'atto di pubblicazione del testamento olografo redatto dal notaio RG RI al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che, indotto in errore circa la natura di scheda testamentaria dell'atto allegato, avrebbe ricevuto la dichiarazione di successione in favore di AL CO, ideologicamente falsa, in quanto attestava, contrariamente al vero, che quest'ultimo fosse unico erede di AN CO. La sentenza impugnata ha riqualificato il fatto nel reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), ritenendo che, in ragione degli effetti pubblicistici che la dichiarazione di successione determina, il 5 privato abbia un preciso obbligo di dichiarare il vero al pubblico ufficiale che la riceve. Secondo la Corte di appello, la semplice lettura dell'atto sottoscritto da AN CO evidenziava chiaramente l'assenza di disposizioni mortis causa. Da ciò ha desunto che il ricorrente non poteva non essere consapevole del reale contenuto dell'atto e che, pertanto, ha consapevolmente reso una dichiarazione non veritiera al funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Questa prospettazione non è corretta. 4. L'art. 483 cod. pen. punisce «chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità». Per la sussistenza del reato, quindi, è necessario: a) che il privato renda una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale;
b) che la dichiarazione sia destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico;
c) che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l'atto pubblico è finalizzato a provare la verità. Il delitto è quindi configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, [...], Rv. 215413 - 01). È stato anche precisato che il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale (Sez. 5, n. 15901 del 15/2/2021, [...], Rv. 281041, in una fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una selezione pubblica;
nonché Sez. 5, n. 32414 del 8/4/2019, [...], Rv. 276998 e Sez. 5, n. 9358 del 24/4/1998, Tisato, Rv. 211440). 5. Ciò premesso, e venendo al caso in esame, è necessario evidenziare che la dichiarazione di successione rientra tra le dichiarazioni fiscali, al pari, ad esempio, 6 della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione IVA, delle dichiarazioni IMU e degli altri atti dichiarativi previsti dalla normativa tributaria. Si tratta di atti provenienti dal privato contribuente, formati unilateralmente dalla parte che, a seconda dei casi, è tenuta o, comunque, interessata a rendere la dichiarazione. Sul piano civilistico, essi sono riconducibili alla categoria delle dichiarazioni di scienza, mediante le quali il dichiarante rappresenta all'Ente impositore fatti, dati contabili e situazioni giuridico-economiche rilevanti ai fini della tassazione. Da tale qualificazione discende che le dichiarazioni fiscali non possono assumere, di per sé sole, valore di piena prova dei fatti favorevoli al dichiarante, né attestano con efficacia legale l'effettività dei dati in esse indicati. Esse valgono, anzitutto, nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e possono spiegare effetti contra se, ferma restando la possibilità di rettifica degli errori nei modi previsti dall'ordinamento. Nei rapporti processuali, invece, come ogni documento di parte, pur avendo il valore proprio di mere allegazioni provenienti dal soggetto interessato, possono essere apprezzate dal giudice civile, tributario o amministrativo quali elementi indiziari, da valutare unitamente al restante compendio probatorio. Quanto alla dichiarazione di successione, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, occorre distinguere tra la dichiarazione presentata dal privato e l'atto di liquidazione dell'imposta sulla stessa basato, in quanto la «denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l'obbligo tributario, cui segue, nello stesso documento, l'atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l'ammontare della relativa imposta» (Sez. 6, n. 3002 del 08/01/1996, [...], Rv. 204379 — 01, in una fattispecie in cui, dopo l'inserimento nel "fascicolo" amministrativo, la dichiarazione era stata materialmente alterata dal pubblico ufficiale per giustificare una liquidazione più bassa del dovuto della imposta di successione). Ne deriva che la dichiarazione di successione, redatta e presentata dal privato, al pari delle altre dichiarazioni fiscali, non costituisce prova legale dei fatti in essa affermati, quali la qualità di erede o la titolarità dei beni indicati, non essendo "destinata a provare" la verità di quanto dichiarato. La sua funzione, in altri termini, non è quella di accertare posizioni giuridiche soggettive, ma esclusivamente quella di assolvere obblighi tributari e di consentire all'Amministrazione finanziaria di determinare il corretto carico fiscale. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla dichiarazione di successione un'efficacia probatoria piena in ordine alla qualità di erede, con la conseguenza, irragionevole, che essa dovrebbe prevalere anche rispetto a fatti successivamente emersi, quali il rinvenimento di un testamento, di cui si sconosceva l'esistenza, o 7 l'accertamento giudiziale di una diversa devoluzione ereditaria. Una simile conclusione non trova alcun riscontro nell'ordinamento. La diversa interpretazione condurrebbe, inoltre, a conseguenze parimenti irragionevoli sul piano penalistico. Se ogni dichiarazione fiscale contenente dati non veritieri dovesse automaticamente integrare il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., analoga qualificazione dovrebbe essere riconosciuta anche a qualsiasi dichiarazione tributaria inesatta, inclusa la dichiarazione dei redditi. Deve, in conclusione, escludersi che integri il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la qualità di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. 6. Il primo motivo di ricorso relativo al capo n. 2 è fondato e ha carattere assorbente. La Corte di appello ha escluso che la simulata vendita degli immobili a CH IT JO, posta in essere dopo che il Tribunale, adito con azione possessoria, aveva statuito che la disposizione qualificata come testamento non aveva tale natura e che il ricorrente non era possessore esclusivo degli stessi, possa integrare il reato di truffa in danno degli altri coeredi, in quanto tale reato presuppone necessariamente la collaborazione della vittima, indotta in errore. Ha, invece, ritenuto che essa integri il reato di cui all'art. 388 cod. pen. in quanto atto preordinato a sottrarre i due immobili alla massa ereditaria e, dunque, a dolosamente sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal provvedimento emesso dal Tribunale in sede possessoria. Tale prospettazione non è corretta. L'art. 388, comma 1, cod. pen. punisce «chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti». L'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937 - 01). La norma configura un reato proprio, perché il soggetto attivo non può che essere colui che è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal provvedimento del giudice;
la condotta richiede come presupposto l'esistenza di un obbligo 8 Ri/ accertato, o in corso di accertamento, con provvedimento giurisdizionale e un'azione consistente nel compimento sui beni propri o altrui di atti o fatti simulati o fraudolenti. Il provvedimento del giudice oggetto della mancata osservanza può essere costituito, oltre che da una sentenza di condanna, anche da un'ordinanza che sancisca l'adempimento di obblighi civili di cui è in corso l'accertamento davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 2559 del 24/09/1993, [...], Rv. 196023). Deve trattarsi, in ogni caso, di un provvedimento eseguibile. Inoltre, non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta. Ebbene, nel caso di specie nessun obbligo nasceva in capo al ricorrente dal provvedimento del giudice civile che aveva respinto l'azione di spoglio da lui promossa nei confronti dei coeredi e che, non ritenendolo unico possessore, non lo aveva reintegrato nel possesso esclusivo. Non sussiste, pertanto, il reato ipotizzato, che presuppone l'effettiva emanazione di un provvedimento giudiziale a difesa della proprietà, del possesso o del credito, provvedimento inesistente nel caso in esame. La simulata vendita, quindi, non integra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per difetto di uno degli elementi costitutivi di detto reato. 7. Per gli stessi motivi è fondato il primo motivo di ricorso relativo al capo n. 3. Anche la seconda simulata vendita dal primo acquirente a un terzo non può considerarsi un atto fraudolento finalizzato a sottrarsi all'adempimento di un provvedimento del giudice civile, perché, nel momento in cui è stata posta in essere, mancava un provvedimento giudiziale impositivo di un obbligo nei confronti del ricorrente e finanche un procedimento volto al suo accertamento, essendo pendente solo una domanda di sequestro dei beni. Peraltro, in relazione a tale capo, non è in alcun modo tratteggiato dalla sentenza impugnata il contributo causale del ricorrente al negozio da altri posto in essere, per cui, anche per questo motivo, la sua responsabilità penale deve essere esclusa. Anche in relazione al capo n. 3, quindi, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 9 8. In conclusione, la sentenza annullata va annullata senza rinvio perché i reati non sussistono, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono. Elimina le statuizioni civili. Così deciso il 20/04/2026.