Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
In caso di acquisto "a non domino" di cosa mobile non registrata, dalla presunzione, derivante dal principio posto dall'art. 1147 cod. civ., che l'acquirente sia stato in buona fede, deriva, per colui che intenda contrastare tale presunzione, l'onere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione di illegittimo possesso, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche.
Commentario • 1
- 1. Non clandestinità del possesso ai fini della usucapioneAccesso limitatoCostanza Mariconda · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2009, n. 26400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26400 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26629-2004 proposto da:
GI DISTRIBUTRICE SRL IN LIQUIDAZIONE 02202790289 in persona del legale rappresentante pro tempore, M & G IMM. DI CE NA & C. SAS 02089060277, in persona del legale rappresentante pro tempore CE NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato D'ANGELANTONIO CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AJESE DANIELA;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO EU GROUP SRL 00476390265, in persona del Curatore pro tempore ROMANO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARUFFI ALDO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 422/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2009 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l'Avvocato DELLA LENA Rita, con delega depositata in udienza dell'Avvocato D'ANGELANTONIO Claudio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl EU RO nel luglio del 1993 vendeva alle società srl SS Distributrice e Guerra sas n. 245 monitors, per il cui pagamento, a saldo, la SS emetteva n. 2 assegni per complessive L. 67.830.000. Tali apparecchiature elettroniche successivamente venivano sottoposti a sequestro penale in relazione al reato di truffa contestato a tale SI AS ed altri, amministratore della srl Wellcome Company, dalla quale srl EU RO aveva a sua volta, acquistato i predetti monitors.
La GI e la Guerra si rivolgevano quindi al Tribunale di Treviso, per chiedere il sequestro giudiziario dei due assegni che erano stati consegnati alla EU RO, richiamando l'anzidetta vicenda penale e assumendo che le apparecchiature acquistate erano prive delle qualità pattuite per quanto riguardava la risoluzione dell'immagine. In data 30.12.93 le due società citavano in giudizio la soc. EU RO sia per la convalida dei sequestro giudiziario degli assegni, sia per la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita oltre che per il risarcimento dei danni subiti.
Nel corso del giudizio a seguito de fallimento della srl EU RO, la causa veniva prima dichiarata interrotta e poi riassunta con ricorso notificato al curatore, il giudice penale quindi disponeva a restituzione dei due assegni al fallimento, non avendo ravvisato responsabilità penali a carico egli amministratori della società fallita. Successivamente il curatore chiedeva ed otteneva dal tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo sulla base dei due assegni che non aveva potuto riscuotere.
Avverso il decreto le due società acquirenti dei monitor proponevano opposizione con richiesta di riunione della causa alla precedente relativa alla convalida del sequestro giudiziario e della richiesta di risoluzione del contratto.
Previa riunione delle due cause, il tribunale di Treviso, con sentenza n. 1323/2000, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda di risoluzione de contratto compravendita dei monitor e di risarcimento del danno;
dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di convalida del sequestro, condannando infine le soccombenti al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano appello le due società, facendo riferimento in sostanza ai temi già dedotti in prime cure ed insistendo in specie, per l'ammissione di alcune istanze istruttorie - rigettate da primo giudice - dirette in sostanza a dimostrare la malafede della soc. EU RO nella vicenda relativa agli acquisti delle apparecchiature di cui trattasi. Si costituiva il fallimento chiedendo i rigetto del gravame.
L'adita Corte d'Appello di Venezia, con la decisione n. 422 del 11.3.2004, rigettava l'appello, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della suddetta decisione, le due società propongono ricorso sulla base di 2 mezzi;
la curatela del fallimento resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo del ricorso, le società esponenti denunziano l'omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deducono che la corte territoriale non aveva operato una valutazione globale di tutti i dati acquisiti per affermare la carenza di buona fede della soc. EU RO nell'operato acquisto e successiva rivendita dei monitor ad esse ricorrenti. Invero "ai fini della valutazione circa la sussistenza di un possesso legittimante da parte della venditrice Eu RO era necessario ponderare la sussistenza della buona fede in capo a quest'ultima e di un titolo idoneo al trasferimento".
In effetti gli elementi anche presuntivi acquisiti, "che complessivamente considerati presentano i requisisti della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, non sono stati globalmente considerati ma esaminati autonomamente". Tali circostanze sono quelle che riguardano l'esclusione di responsabilità penali a carico degli amministratori della srl EU RO;
la consegna dei due assegni non trasferibili all'amministratore della Welcom Company srl;
inusuale magazzino (una casa colonica) dove erano stati stipati i monitor ecc.. I ricorrenti inoltre criticano la Corte per non aver ammesso, in quanto ritenute inconferenti, le prove per testi dedotte circa la sussistenza del danno risarcibile, il cui riconoscimento era conseguente alla richiesta declaratoria di risoluzione del contratto. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art.115 c.p.c. e art. 2697 c.c.; l'omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione.
Secondo gli esponenti la sentenza impugnata viola le norme poste in materia di onere della prova, che incombe sulla parte che intenda far valere il proprio diritto in giudizio, nonché al dovere del giudice di fondare il proprio convincimento sulle prove dedotte dalle parti. Critica in specie la corte territoriale che, in relazione all'eccezione relativa alla conoscenza dell'illecita provenienza dei beni oggetto della vendita, non aveva ritenuto fondante la circostanza che i beni fossero stati consegnati al sig. LL EA presso una casa colonica, ritenendo una tale forma d'immagazzinaggio non particolarmente anomala".
Entrambe le doglianze - che sostanzialmente sono aspetti di un'unica censura - sono infondate. Invero l'eccepito difetto o contraddittorietà della motivazione nonché le dedotte violazioni di legge, in realtà riguardano unicamente questioni di fatto tendenti ad una rivalutazione del merito, che in quanto tali postulano un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto il giudice.
Ha precisato in proposito la S.C., con costante indirizzo giurisprudenziale, che "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S. U, n, 5802 dei 11/06/1998; n, 16459 del 20/08/2004; (Cass. n. 15489 dei 11/07/2007). n. 5797 del 17/03/2005; n. 1380 del 25/01/2006; n. 11126 dei 11/06/2004; n. 23929 del 19/11/2007; n. 18119 dei 02/07/2008). Ciò posto la Corte territoriale, all'esito di un approfondito esame delle emergenze istruttorie, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto in definitiva, che la Eu RO, non avrebbe potuto rendersi conto della provenienza illecita dei monitor al momento del loro acquisto a non domino, per cui versava in stato di buona fede. Considerati i principi posti dagli artt. 1153 e 1147 c.c. secondo cui bona fides presumitur, la Corte si è soffermata sugli "gli elementi distonici" della vicenda in esame, interpretandone il significato quale conferma della buona fede della società (quali: inesistenza di alcun addebito di natura penale in capo agli amministratori;
il fatto che la Eu RO avesse acquistato i beni con un'operazione in linea con le ordinarie prassi commerciali;
l'immagazzinaggio dei monitori in luogo che non appariva intrinsecamente anomalo;
la prassi di consegnare assegni a terzi anche se con clausola "non trasferibile", essendo d'uso l'apposizione della clausola "per conoscenza e garanzia" ecc.).
Per quanto riguarda poi la questione della ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia, occorre altresì ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte "in caso di acquisto a non domino di cosa mobile non registrata, dalla presunzione, derivante dal principio posto dall'art. 1147 cod. civ., che l'acquirente sia stato in buona fede, deriva, per colui che intenda contrastare tale presunzione, l'onere di fornire elementi idonei alla formulazione non del mero sospetto di una situazione illegittima, ma di un dubbio derivante da circostanze serie, concrete e non ipotetiche" (Cass. n. 13642 del 13/10/2000). La Corte territoriale ha indubbiamente tenuto conto nella fattispecie in esame, di tale principio quando ha valutato singolarmente e nel loro complesso, le risultanze delle prove acquisite, ed ha conseguentemente ritenuto le richieste istruttorie inammissibili o inconferenti.
In conclusione il ricorso dev'essere rigettato;
le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti ex art.91 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009