TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 341 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Sele C.F._2
33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che li rappresentata e difende in forza di procura alle liti in atti;
- ATTRICE-
E
, (P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: risoluzione contrattuale- restituzione somme.
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta in atti.
*** *** ***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo. Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta dai Sigg.ri Pt_1
e al fine di sentire pronunciare la risoluzione per
[...] Parte_2 inadempimento, del contratto-preventivo n. 50/2018, stipulato con la
[...]
di 03.12.2018, -inerente fornitura e posa in opera Controparte_1
di serramenti in alluminio da installare presso la loro abitazione sita in Lamezia
Terme, Via Benenson n. 8, dietro corrispettivo pattuito di € 8.540,00, e per l'effetto, la condanna alla restituzione della somma di € 5.500,00, corrisposta all'atto della stipula del contratto suddetto, oltre al risarcimento del danno per mancata utilizzazione dell'abitazione, da liquidare nella misura di euro 6.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il tutto con vittoria delle spese e competenze legali.
A fondamento della domanda gli attori hanno esposto che malgrado la società convenuta si fosse impegnata alla fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio,
l'obbligo era rimasto inadempiuto, malgrado la corresponsione come da accordi del
60% dell'importo pattuito.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva la Controparte_1
e all'udienza del 6.9.2021, veniva dichiarata contumace.
[...]
Ammesso l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto da parte attrice, all'udienza fissata questa non si presentava.
La controversia, pertanto, veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dagli attori stante la sua natura strettamente documentale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 8.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti che seguono.
In punto di oneri probatori, è ormai orientamento della giurisprudenza di legittimità che ove il creditore agisca per l'adempimento della prestazione ovvero per la risoluzione del rapporto contrattuale, esso deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n.
13533).
Nel caso di specie, parte attrice ha certamente assolto all'onere su essa incombente, producendo il contratto-preventivo, intervenuto con la Controparte_1
comprovante i versamenti di euro 5.500,00 e, la mancata realizzazione delle opere convenute. Avrebbe dovuto essere la convenuta a dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo dell'altrui pretesa, consistente nell'aver correttamente eseguito l'obbligazione medesima. Non essendo stata fornita una simile prova, il contratto va senza dubbio considerato risolto, con condanna della convenuta alla restituzione della soma di € 5.500,00, indebitamente percepita, oltre interessi monetari dal dovuto al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della questa non può trovare accoglimento, non Controparte_1 essendo stata data prova di un qualsiasi pregiudizio, conseguente all'altrui inadempimento.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta l'intervenuta risoluzione dell'accordo stipulato dalle parti- preventivo n.
50/2018, di data 03.12.2018;
2. Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
alla restituzione in favore degli attori della somma di € Controparte_1
5.500,00, oltre interessi monetari dal dovuto al soddisfo;
3. Rigetta la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori;
4. Condanna la convenuta , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lamezia Terme 15.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito